In questo testo analizziamo brevemente la normativa riguardante l'Edilizia Residenziale Sociale. La Regione Umbria ha emanato da poco un regolamento per definire uno standard di modello per permettere ai cittadini di fare la domanda per l'assegnazione. In vista di un imminente bando pubblico, anche i Comuni hanno predisposto i propri modelli aggiungendo, nel caso, alcuni requisiti di priorità nelle esigenze dei cittadini. Il focus affronterà la questione evidenziando gli elementi che riguardano i cittadini con disabilità.
La normativa umbra sugli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) - che in precedenza veniva definita Edilizia Residenziale Pubblica - è stata regolamentata dalla Legge Regionale n. 23 del 28 novembre 2003.
Successivamente, la Regione Umbria ha iniziato un lungo percorso di revisione dei princìpi e delle questioni contenuti in questo testo normativo: esso ha trovato una nuova veste legislativa con la Legge Regionale n. 15 del 5 ottobre 2012, la quale ha previsto sostanziali innovazioni, quali ad esempio:
- l'introduzione del concetto di «alloggio sociale» e di «servizio abitativo»;
- l'adozione dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) per verificare la capacità economica dei nuclei familiari (e non più il solo reddito);
- l'equiparazione dei cittadini italiani, dell'Unione Europea e di quelli extracomunitari nell'accesso ai benefici (come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 9 febbraio 2011);
- la possibilità di realizzare singoli interventi, oltre alla programmazione triennale, in modo da rispondere con maggiore rapidità alle necessità rilevate.
Più recentemente, con Regolamento Regionale n. 1 del 4 febbraio 2014 (approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 56 del 28 gennaio 2014), la Regione Umbria ha disciplinato:
- i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai nuclei familiari aspiranti all'assegnazione degli alloggi di ERS;
- le condizioni soggettive ed oggettive di disagio ed i relativi punteggi per la formazione delle graduatorie dei nuclei familiari;
- le modalità attuative delle esclusioni degli alloggi di ERS dall'applicazione della disciplina della gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale (Titolo IV della LR n. 23/2003).
L'ultimo atto in termini temporali che riguarda l'edilizia residenziale è costituito dalla DGR n. 649 del 3 giugno 2014 nella quale si ribadisce che i Comuni:
- hanno il dovere di assegnare tali alloggi mediante l'emanazione di bandi di concorso pubblico, da indire di norma ogni due anni entro il 30 settembre (ai sensi dell'articolo 30 della LR n. 23/2003);
- hanno il dovere di presentare, entro il 30 giugno, i bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di ERS.
Rispetto a questo punto, i Comuni devono approvare i propri regolamenti, in cui, tra le altre questioni, devono essere disciplinati:
- le condizioni di disagio aggiuntive di competenza comunale ed i relativi punteggi, fino ad un massimo di 4 punti;
- il procedimento di formazione delle graduatorie provvisorie e definitive;
- i criteri e le procedure per la scelta dell'alloggio, la relativa consegna, l'eventuale rinuncia e i termini per l'occupazione.
Alloggi ERS e persone con disabilità: alcuni criteri
Dalla lettura delle varie normative e regolamenti che si sono succeduti dal 2003 ad oggi, è interessante individuare alcuni criteri specifici che valgono nel caso in cui il richiedente sia una persona con disabilità, oppure nel caso in cui un nucleo familiare abbia al proprio interno un componente con disabilità.
In primo luogo, è doveroso fare un accenno ad una terminologia ancora non in linea con le più recenti definizioni di disabilità: vengono adoperati, indifferentemente, termini come «invalido», «disabile» e «portatore di handicap», a volte facendo riferimento alle normative che hanno istituito tali definizioni, altre volte in modo del tutto casuale, nonché inappropriato.
Inoltre, vengono definiti come rilevanti criteri concepiti sul principio - più volte in queste pagine messo in discussione - della «gravità clinica» della persona che, in questo caso, viene rilevata tramite l'accertamento dell'invalidità civile.
Il «Modulo tipo di domanda»
La DGR n. 649/2014 prevede, all'Allegato B, il «Modulo tipo di domanda», modello tipo che deve essere compilato dal richiedente per richiedere l'alloggio. È diviso in varie sezioni di cui si esamineranno quelle più specifiche per le persone con disabilità. Nella sezione 3 devono essere indicati tutti i componenti del il nucleo familiare che chiedono l'assegnazione dell'alloggio. Per ciascuno è presente la voce «percentuale di invalidità» e «indennità di accompagnamento». Sulla base di questi due criteri, il punteggio di assegnazione può essere incrementato da 2 a 4 punti.
Nel caso in cui un componente familiare sia un minorenne con disabilità, la regola è la seguente:
- se nel certificato di invalidità è riportata la dicitura «minore con necessità di assistenza continua e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita», è necessario indicare come percentuale di invalidità «il 100%» e barrare il riquadro dell'«indennità di accompagnamento»;
- se nel certificato di invalidità viene riportata la dicitura «minore ipoacustico e/o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età», è necessario indicare un valore percentuale «compreso tra 75-100%», ma senza barrare il riquadro relativo all'indennità di accompagnamento, dal momento che il minore potrebbe percepire l'«indennità mensile di frequenza» (elemento non riconosciuto come indicativo per il punteggio di assegnazione dell'alloggio).
Le caratteristiche dell'immobile
Altro elemento interessante nell'analisi dell'assegnazione dell'alloggio è quello individuato alla sezione 4 del Modulo di cui sopra. L'adeguatezza dell'alloggio per una persona o un nucleo familiare è determinato:
- dal reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare superiore ad Euro 200,00;
- dalla consistenza dell'immobile.
La consistenza dell'immobile è calcolata dividendo la superficie abitativa in sedici parti, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene un numero di vani convenzionali. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare. L'alloggio si considera adeguato qualora tale rapporto sia uguale o superiore ad alcuni parametri riportati nella normativa.
In questo caso è interessante notare come l'ampiezza, il numero e la strutturazione dei vani non tenga assolutamente in considerazione la presenza di una persona con disabilità che si sposta con una carrozzina manuale o con una elettronica.
Nella sezione 11 del modulo viene data la definizione di «alloggio mediocre», ossia un alloggio in cui sono inadeguate le condizioni di almeno 2 di quelli che la normativa definisce gli «elementi propri dell'immobile»:
- pavimenti;
- pareti e soffitti;
- infissi;
- impianto elettrico;
- impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
- impianto di riscaldamento.
In questo caso è interessante notare che non c'è alcuna specifica in merito all'adeguatezza o meno dei servizi igienico-sanitari per una persona che necessita di un bagno con alcune caratteristiche: piatto doccia a pavimento, doccetta-bidet, water distanziato in funzione dell'uso di una comoda (una carrozzina specifica per fare la doccia e/o per posizionarsi sopra al water) e così via.
La sezione 12, invece, tiene conto della «scadenza» dell'immobile, ossia se sono inadeguate le condizioni di almeno quattro degli elementi elencati sotto, dei quali almeno tre devono essere propri dell'unità immobiliare:
1) elementi propri dell'unità immobiliare:
- pavimenti;
- pareti e soffitti;
- infissi;
- impianto elettrico;
- impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
- impianto di riscaldamento.
2) elementi comuni:
- accessi, scale e ascensore;
- facciate, coperture e parti comuni in genere.
In questo caso, per una persona con disabilità, la presenza di barriere architettoniche per entrare nel palazzo o direttamente nell'appartamento assegnato non costituisce una «scadenza dell'immobile», quanto piuttosto l'inaccessibilità dello stesso e, quindi, l'impossibilità della persona di poterne fruire (capita spesso che le barriere presenti impongano alla persona di non poter uscire dall'abitazione o entrare con fatica).
Il regolamento del Comune di Terni
Il Comune di Terni, come da DGR n. 649/2014, ha elaborato e approvato il regolamento attuativo per l'assegnazione degli alloggi di ERS con Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28 maggio 2014.
L'approvazione del regolamento attuativo è avvenuta in tempo utile per la pubblicazione del nuovo bando generale per l'assegnazione di nuovi alloggi di ERS in programma nei prossimi mesi.
Come detto sopra, i Comuni hanno facoltà di aggiungere condizioni soggettive di disagio che la Regione non ha individuato. Si rimanda alla lettura del regolamento l'analisi dei requisiti aggiunti, ma si sottolinea che l'Amministrazione Comunale ternana non ha individuato elementi relativi alle persone con disabilità, salvo nel caso in cui l'unico precettore di reddito, nell'anno antecedente la data di emanazione del bando di concorso, abbia perduto il lavoro per varie cause, tra cui il sopravvenire di una grave malattia considerata «invalidante» e opportunamente documentata (presumibilmente con presentazione di verbale di invalidità civile o altro verbale equivalente). Questa condizione può incidere di 3 punti sulla graduatoria di selezione.
Altro elemento che si ritiene utile segnalare riguarda la «mobilità», ossia la procedura di cambiamento dell'alloggio qualora emergano condizioni di disagio abitativo. A riguardo, la normativa regionale (articolo 35 della LR n. 15/2012) prevede tre condizioni per richiedere la mobilità, tra cui «l'inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita o di salute, con particolare riferimento alla presenza nel nucleo familiare di componenti portatori di handicap e di anziani».
Il regolamento del Comune di Terni, a questo proposito, individua cinque condizioni e altrettanti punteggi:
- «a) disabili con handicap motorio grave con invalidità pari al 100% (documentata con copia del verbale dell'apposita Commissione) o persone ultra-novantenni (punti 5);
- b) persone affette da gravi problemi di salute di natura prevalentemente motoria (documentati da idonea certificazione medica dell'ASL) (punti 4);
- c) anziani con età compresa tra anni 76 e anni 89 (punti 3);
- d) anziani con età compresa tra anni 65 e anni 75 (punti 2);
- e) situazione configurante stato di particolare disagio, rappresentato da apposita relazione dei Servizi Territoriali Specialistici competenti del Comune e dell'ASL, tale da rendere l'alloggio inidoneo al nucleo familiare (punti 2)».
Per concludere, al di là degli aspetti terminologici di cui si è detto anche sopra, ci sembra opportuno evidenziare che i requisiti sopra indicati si affidino ancora una volta alla presunta "gravità clinica" della persona con disabilità rilevata non sulla base di oggettive difficoltà nel muoversi negli spazi dell'alloggio e/o in quelli condominiali e/o in quelli esterni, ma solo sulla base del punteggio riportato nel verbale dell'invalidità civile, cosa che può essere totalmente distante dalle effettive difficoltà di una persona che ha problemi di mobilità, nonché assolutamente insufficiente per valutare esigenze di persone che, pur avendo lo stesso punteggio, hanno esigenze diverse rispetto alla fruibilità degli spazi domestici.