A seguito delle domande di chiarimento della Consulta dei Centri di Assistenza Fiscale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l'INPS hanno redatto due documenti in cui hanno risposto alle principali controversie che il Decreto n. 159/2013 aveva sollevato.
L'applicazione del nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) - come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 - ha comportato diverse difficoltà e anche numerosi dubbi, nonché già tre pronunce da parte del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio. Il 5 maggio 2015, pertanto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l'INPS hanno diramato un documento con l'intenzione di fornire le risposte alle domande più frequenti in materia di applicazione sull'ISEE. Il documento è stato aggiornato ed integrato lo scorso 10 luglio 2015.
Dal momento che la redazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che sta alla base del calcolo dell'ISEE, è curata per lo più dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), i quesiti sono stati raccolti dalla Consulta nazionale dei CAF.
Per capire come i vari enti entrano nell'ambito dell'ISEE, in generale le competenze sono organizzate come segue:
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fissa le regole amministrative;
- i CAF, sulla base di moduli approvati dal Ministero, inseriscono i dati richiesti nel sistema informatico dell'INPS;
- l'INPS produce la dichiarazione ISEE estraendo dai propri database e da quelli dell'Agenzia delle Entrate i dati già disponibili (esempio prestazioni assistenziali come l'indennità di accompagnamento o la pensione) e, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, effettua controlli sulle dichiarazioni reddituali e patrimoniali.
Procediamo, ora, con l'elencazione delle domande e delle risposte che interessano maggiormente le persone con disabilità.
L'ISEE e le provvidenze assistenziali (domande «FC4_2» e «FC4_12»)
Prima di andare ad analizzare le domande e le risposte «FC4_2» e «FC4_12» riguardanti le provvidenze assistenziali, è bene spiegare gli antefatti che hanno portato a chiedere questi importanti chiarimenti.
Uno dei principali nodi critici del nuovo ISEE riguarda il fatto che il DPCM n. 159/2013 - come detto più volte anche in questo sito - include nella situazione reddituale anche i «[…] trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo […]».
Questo punto, è bene ricordarlo, è stato oggetto di contestazione da parte del TAR del Lazio con tre sentenze (TAR Lazio, Sezione I, n. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015) su cui pende un annunciato ricorso da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
In particolare, la domanda «FC4_2» chiede:
«Quadro FC4, confermate che come previsto dalle istruzioni le prestazioni di seguito elencate non devono essere inserite nel quadro FC4? a) Contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche; b) Voucher per servizi all'infanzia; c) Assegni di cura; d) Bonus gas e elettrico; e) Altre forme di compartecipazione al costo di beni o servizi del disabile».
La risposta congiunta del Ministero e dell'INPS chiarifica questo punto:
«Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi. A titolo esemplificativo, non vanno indicati i contributi erogati a titolo di rimborso per spese che la persona con disabilità e/o non autosufficienza ha la necessità di sostenere per svolgere le sue attività quotidiane (ad esempio i contributi per l'assistenza indiretta, vita indipendente, gli assegni di cura, i contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche o per l'acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati o per il trasporto personale) sempre che il contributo sia erogato a fronte di rendicontazione delle spese sostenute. Non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato il rimborso spese per le famiglie affidatarie di persone minorenni».
Attenzione: viene posta però la condizione che il contributo o la prestazione, per non essere conteggiati, devono essere stati erogati a fronte di rendicontazione delle spese sostenute.
Il quesito «FC4_12» è più specifico, ma strettamente collegato a sopra:
«L'assegno di cura che va inserito nell'ISEE (non erogato da INPS) e che va indicato (se non rendicontato) in FC4 può essere erogato direttamente alla persona disabile oppure ad un suo familiare o ad altre persone che assistono il disabile - ES: figlia che non è nel nucleo del disabile - chi lo deve dichiarare?»
La risposta:
«Questo assegno di cura se non rendicontato verrà inserito nel quadro FC4 del componente che direttamente lo percepisce (il disabile o il familiare o altra persona che assiste il disabile). Nell'esempio l'assegno di cura verrà inserito nella DSU della figlia».
Attenzione: anche in questa risposta viene ribadito come l'eventuale assegno di cura, se non rendicontato, vada riportato nella DSU e, quindi, rientri nella base di calcolo dell'ISEE.
Criticità
La linea interpretativa che si desume dalle risposte del Ministero e dell'INPS potrebbe produrre disparità di trattamento, poiché:
- il panorama italiano delle prestazioni monetarie prevede soluzioni diverse in termini di obbligo di rendicontazione che variano da Regione a Regione;
- saranno svantaggiati quei nuclei familiari in cui l'assistenza è prestata da un familiare (che pertanto non ha - salvo rari casi - un contratto) e che, quindi, non potranno detrarre nella DSU la spesa di assistenza fino delle prestazioni assistenziali dichiarate;
- saranno penalizzati anche coloro che utilizzano alcuni contributi monetari destinati al trasporto non erogati a fronte di un'effettiva rendicontazione ma "solo", ad esempio, al titolo di un'occupazione lavorativa extra-domiciliare.
Spese per colf e badanti («FC7_1»)
Prima di leggere la risposta del Ministero e dell'INPS alla domanda posta dai CAF in merito al calcolo dei contributi di personale di assistenza, è bene ricordare che il DPCM n. 159/2013 consente alla persona con disabilità di detrarre dall'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) la spesa per l'assistenza personale sostenuta con l'assunzione o con il pagamento regolare di una persona (ad esempio, assistente personale, badante, ecc.), solo nel caso in cui la persona con disabilità sia riconosciuta dall'Azienda Sanitaria Locale in condizione di «non autosufficienza».
Tornando alla domanda («FC7_1»), la Consulta dei CAF ha chiesto:
«Spese per colf e badanti, come vengono inseriti i dati da INPS?».
Il Ministero e l'INPS rispondono:
«In premessa il dato viene rilevato solo in presenza di un disabile non autosufficiente. Dopo di che l'INPS verifica che il datore di lavoro segnalato all'apertura del contratto sia presente nel quadro A del modello ordinario o del modulo ridotto. Il valore rilevato deriva dai MAV [Moduli Avviso Pagamento dei contributi, N.d.R.] versati nell'anno solare precedente tramite la moltiplicazione della retribuzione oraria con il numero delle ore lavorate».
Criticità
Dalla risposta risulta chiaro che dal calcolo dei contributi non sono detraibili né le ferie, né altre spese accessorie che sono a carico del datore di lavoro.
Rendite INAIL («FC4_3»)
La domanda «FC4_3»), chiede:
«La pensione di guerra e la rendita INAIL deve essere inserita?»
Ministero e INPS rispondono che:
«Sì, devono essere inserite nel quadro FC4 in quanto non erogate da INPS».
Nota: la risposta, quindi, contrariamente a quanto si riteneva dopo la prima lettura dei moduli, precisa che le indennità INAIL vanno indicate nel modulo DSU.
Impedimento alla firma («V_8»)
Un altro punto che non risultava chiaro alla Consulta dei CAF è quello che riguarda le persone che non possono o non sanno firmare: «Nel caso di dichiarante (unico componente del nucleo familiare) con carta di identità in cui compaiano le diciture "illetterato" o "impossibilitato alla firma" come ci comportiamo per la sottoscrizione della DSU?»
L'INPS e il Ministero rispondono che:
«Nel caso di documento d'identità rilasciato dal Comune attestante una delle due condizioni si può non far firmare la DSU e si conserva solo il documento, questo in virtù del fatto che in questo caso lo "status" è stato accertato dal Comune e dichiarato in base a una certificazione medica o altri atti che sono stati acquisiti dallo stesso Ente».
Considerazioni
In primo luogo, lascia perplessi il fatto che, in un periodo in cui si parla così tanto della cosiddetta dematerializzazione della Pubblica Amministrazione, ci si riferisca ancora alla firma materiale, anziché a forme alternative come l'uso di un PIN (già in vigore per qualsiasi procedura dell'INPS). Questo problema, tra l'altro, non è solo formale: infatti, la risposta fornita dal Ministero e dall'INPS non affronta le innumerevoli fattispecie che possono pregiudicare l'apposizione materiale della firma (come espressione della volontà).
Detrazione delle spese in strutture di ricovero («FC7_2»)
Rispetto alla detrazione della retta di una persona in una struttura socio-sanitaria, la Consulta dei CAF ha chiesto:
«La retta per ospitalità alberghiera va indicata al netto o al lordo delle spese per assistenza medica specifica?»
Ministero e INPS hanno risposto che:
«Il DPCM [n. 139/2013, N.d.R.], art. 4 comma 4 lettera c) recita l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera solo per persone non autosufficienti quindi senza le spese per assistenza medica specifica».
Ricordiamo che le spese per l'assistenza medica sono già deducibili in denuncia dei redditi.
Ininfluenza di strutture di ricovero pubbliche o private («FC7_3»)
In merito al fatto che la struttura di ricovero sia pubblica, privata o convenzionata, la Consulta dei CAF ha domandato:
«Se la retta per non autosufficiente è pagata presso una struttura privata per cui non viene erogata alcuna prestazione (l'intera retta è a carico del degente) inserisco o no l'importo versato? […]».
Ministero e INPS hanno risposto che è sostanzialmente ininfluente:
«Con la dicitura "beneficiario di prestazioni socio-sanitario assistenziali" si inquadra il tipo di percorso assistenziale che viene prestato alla persona non autosufficiente e non il beneficio economico. Ne consegue che è ininfluente se la struttura è pubblica o privata basta essere ricoverati per poter portare, nei casi previsti dal DPCM, in detrazione la retta per l'ospitalità alberghiera […]».
Detrazione delle spese sanitarie per le persone incapienti («FC8_12»)
Il quesito «FC8_12», posto dalla Consulta dei CAF, affronta un tema che spesso non viene considerato dal Legislatore quanto prevede agevolazioni fiscali per le persone con disabilità o le loro famiglie: il caso di persone incapienti. In questo caso, poiché le persone interessate non sono tenute a presentare la dichiarazione (a causa di bassi redditi o perché incapienti o perché prive di reddito imponibile), non possono godere dell'agevolazione fiscale delle spese sostenute, anche se documentate.
Quindi, la Consulta dei CAF, riepilogando le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 4 del Decreto sull'ISEE, chiede:
«Il D.P.C.M. 159/2013 all'art. 4, fra l'altro, prevede la deduzione dal reddito […] c) fino ad un massimo di 5.000Euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo; Stante il fatto che questi cittadini non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, se in possesso delle relative ricevute delle spese di cui sopra, possono sottrarre tali le spese sostenute dai redditi da dichiarare ai fini ISEE (sussidio di mille euro, indennità di accompagnamento ed invalidità civile) anche se non presentano la dichiarazione dei redditi?»
La risposta del Ministero dell'INPS conferma la prassi consolidata, perpetuando, purtroppo, una disparità di trattamento che va tutta a danno delle persone con disabilità che vivono in condizioni particolarmente indigenti:
«La deduzione viene rilevata solo se indicate in dichiarazioni dei redditi».
ISEE "ordinario" o quello "ridotto"? («N_1», «N_2», «N_4»)
Le domande e le risposte «N_1», «N_2» e «N_4» affrontano il tema della tipologia di ISEE (ridotto, ordinario, ecc.). Il DPCM n. 159/2013 prevede un particolare calcolo dell'ISEE ("ridotto") per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e cioè quelle assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell'autonomia, ovvero altri interventi in favore di queste persone. Vi sono inclusi interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; interventi atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
I quesiti «N_1» e «N_2» confermano che chi dispone solo dell'ISEE ordinario deve richiedere l'ISEE socio-sanitario quando richiesto e viceversa, se dispone solo di quello "ridotto" deve richiedere l'ordinario in tutti casi sia previsto.
Per la richiesta di prestazioni socio sanitarie (quesito «N_4») da parte di persona con disabilità o non autosufficiente maggiorenne, in caso si scelga una composizione ristretta del nucleo familiare l'essere a carico fiscalmente dei genitori pur non conviventi è ininfluente.
Modificazione della DSU dell'ISEE («V_10»)
Il quesito «V_10» chiede se la DSU possa o debba essere modificata nel caso in cui cambino le condizioni del nucleo di riferimento, oppure una persona con disabilità entri in possesso della certificazione che ne attesta la non autosufficienza (con le maggiori franchigie che ne derivano).
Il Ministero e l'INPS confermano che tutte le volte che il titolare della DSU deve modificare un dato presente nella precedente DSU, deve presentare una nuova DSU. Se la situazione rispetto alla prima è mutata - e obbliga alla presentazione di una nuova DSU - nulla vieta di apportare modifiche dei dati auto dichiarati presenti nella prima.