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Coronavirus e lavoro domestico come comportarsi

Pubblicato il 13/03/2020 - Letto 1242 volte
Il Dpcm 9 marzo 2020 denominato "Io resto a casa", limita a poche persone la possibilità di spostamento e spinge i datori di lavoro ad optare per lo smart working, è evidente che il lavoro domestico (colf, badanti, babysitter, assistenti personali, …) non può essere svolto a distanza, in questo focus riportiamo alcune osservazioni sugli strumenti già utilizzabili in relazione alla normativa che disciplina il settore, nelle prossime ore si attendono nuove indicazioni da parte del governo.

Il Dpcm 9 marzo 2020 denominato "Io resto a casa" recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale efficaci dal 10 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020, limita a poche fattispecie le possibilità di spostamento e spinge i datori di lavoro ad optare per lo smart working (lavoro da casa). Appare evidente che il lavoro domestico (colf, badanti, babysitter, assistenti personali, …) non può essere svolto a distanza e si attendono per la giornata di oggi (venerdì 13 marzo 2020) nuove indicazioni da parte del governo. Nel frattempo appare opportuno diffondere alcune osservazioni sugli strumenti già utilizzabili in relazione alla normativa che disciplina il settore.

Stante l'attuale emergenza possono verificarsi due situazioni:

  • che il lavoratore o la lavoratrice non voglia presentarsi al lavoro per evitare dei contatti diretti con altre persone;
  • che la famiglia abbia paura di un possibile contagio dal collaboratore domestico.

Il consiglio, in entrambi i casi è quello di trovare un accordo tra le parti, per attenuare l'impatto economico della decisione ed evitare licenziamenti, utilizzando gli strumenti offerti dal contratto di lavoro: ferie, permessi retribuiti, permessi non retribuiti.

Ferie:

  • il contratto del lavoro domestico prevede che il dipendente ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie (proporzionalmente meno se i giorni di lavoro sono meno di sei a settimana) per ogni anno di servizio.

Se il lavoratore è stato assunto da meno di un anno ha diritto a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di servizio svolti. Per esempio, con 3 mesi di servizio ha diritto a 6,5 giorni (26 diviso 12 per 3). I lavoratori stranieri possono chiedere di cumulare in un unico periodo le ferie di due anni. La retribuzione da corrispondere al dipendente con salario mensile è quella normale rapportata ai giorni di ferie goduti mentre per quelli pagati a ore va erogata una retribuzione pari a 1/6 dell'orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.

Le ferie possono anche essere anticipate se il lavoratore non le ha ancora maturate.

Permesso non retribuito:

  • se un lavoratore non se la sente di recarsi presso il proprio datore di lavoro a prestare attività lavorativa per diverse ragioni (paura, figli da accudire, …) può usufruire di permessi non retribuiti in accordo con il datore di lavoro.

Permesso retribuito:

  • il datore di lavoro può avvalersi della sospensione di lavoro extraferiale, disciplinato dal contratto nazionale di categoria, secondo il quale per esigenze del datore si può decidere una sospensione del lavoro per un determinato periodo di tempo, fermo restando il pagamento della retribuzione senza che vengano scalate ferie o permessi.

Ferie e permessi retribuiti sono pagati dal datore di lavoro al 100% e il lavoratore continua a maturare ferie durante questi periodi (non durante il periodo di permesso non retribuito).

Se il contratto di lavoro non è full time è possibile accordarsi anche sul recupero, nei mesi successivi, delle ore non lavorate.

ATTENZIONE: l'accordo deve avere forma scritta!

Non sono previsti particolari moduli, è necessario scrivere nome e cognome del datore di lavoro e del lavoratore, la data di inizio e di fine dell'accordo e le regole decise facendo riferimento alla necessità imposta dall'emergenza coronavirus. Servono le firme di entrambi e ognuna delle due parti ne deve conservare una copia (per un periodo lungo di tempo, anche per anni).

Se invece un lavoratore non può recarsi presso il proprio datore di lavoro per ragioni di salute dovrà contattare (telefonicamente) il proprio medico di base e farsi rilasciare il certificato di malattia (o numero di protocollo) attestante i giorni di prognosi. Tale assenza verrà quindi considerata come malattia, pagata dalla famiglia. I primi 3 giorni di malattia sono retribuiti la metà, poi il 100% fino a un massimo di 15 giorni. Probabilmente sarà equiparata alla malattia anche la necessità di passare un periodo in quarantena.

Nessuna misura per il lavoro domestico nel Decreto "Cura Italia", per il momento l'unica notizia è la sospensione dei contributi e dei premi assicurativi per quattro mesi a partire da febbraio per le famiglie che hanno badanti, colf e assistenti personali. (aggiornamento 19 marzo 2020)

Per altre informazioni, chiarimenti o consulenze in merito si può contattare il Centro per l'Autonomia Umbro alla casella di posta elettronica, cpaumbro@gmail.com, al numero di telefono 393 988 1273 o accedendo alla nostra sezione l'Esperto risponde.

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