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La manovra e la disabilità: ecco cosa cambia

Pubblicato il 9/06/2010 - Letto 3888 volte
Il 25 maggio 2010 il Governo emana il Decreto Legge di risanamento dell'economia. Il 26 maggio il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti e il Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi illustrano la manovra economica nella Conferenza Stampa. Il 31 maggio il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano firma il Decreto. Dal 1° giugno il testo passa alle Camere per l'approvazione. Presentiamo un'analisi del Decreto Legge presentata dal Governo nella parte che ha modificato alcuni aspetti legati all'invalidità civile.

Il testo del Decreto Legge, firmato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano, consta di circa di 200 pagine e di 54 articoli. Le modifiche che riguardano materie correlate all'accertamento sanitario per l'invalidità civile e ad altre questioni collegate alla disabilità sono contenute nell'articolo 10 del Decreto (in minima parte al comma 15 dell'articolo 9).

Il testo del Decreto Legge, in questo momento, è in fase di approvazione del Parlamento, il quale dovrà presentare gli eventuali emendamenti e dovrà votarlo al fine di una sua conversione in legge.

Se il Decreto Legge, nella parte in cui affronta le problematiche relative all'invalidità civile, non venisse modificato, per le persone con disabilità ci saranno i seguenti cambiamenti.


Invalidità parziale

Fino al 31 maggio 2010, i cittadini riconosciuti con una percentuale di invalidità civile compresa tra il 74% e il 99% venivano considerati «invalidi parziali».

Per avere diritto all'«assegno mensile di assistenza» (il cui ammontare è, per l'anno 2010, di euro 256,67 mensili) era necessario avere i seguenti requisiti:

  • avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni;
  • risultare inoccupati (il requisito è soddisfatto anche se l'attività lavorativa non comporta il superamento di un reddito personale annuo pari ad euro 7.500, per lavoro dipendente, o ad euro 4.500 per lavoro autonomo);
  • risultare iscritti alle liste di collocamento;
  • non superare il limite reddituale annuale di euro 4.408,95.

La manovra interviene sulla percentuale minima di invalidità richiesta per la concessione dell'assegno: sarà elevata all'85% a partire dal 1° giugno 2010. Rimangono fermi gli altri requisiti reddituali e di inoccupazione. Il limite varrà solo per le nuove domande.


Revisioni

Altro punto che è stato modificato riguarda le «rettifiche per errore» delle prestazioni economiche erogate.

In particolare, il secondo comma dell'articolo 10 prevede l'istituto della "rettifica per errore": in caso di errore commesso in sede di attribuzione, concessione o erogazione, l'INPS potrà operare una rettifica che:

  • riguarda le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, stato di handicap (Legge n. 104/1992), disabilità (Legge n. 68/1999) e le prestazioni di invalidità a carattere previdenziale (cioè le pensioni di invalidità concessa in costanza di attività lavorativa);
  • può avvenire entro 10 anni, decorrenti dalla data dell'originario provvedimento errato;
  • i termini rimangono illimitati in caso di dolo o colpa grave dell'interessato, accertati per vie giudiziali;
  • è retroattiva.

Il Decreto Legge si richiama a quanto già previsto per le malattie professionali e le invalidità per lavoro ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 e dell'articolo 55, comma 5, della Legge n. 88 del 9 marzo 1989.


Responsabilità dei medici accertatori

Un altro punto importante del Decreto riguarda la responsabilità di tutti i medici quando intenzionalmente attestano falsamente una condizione di salute cui consegua il pagamento di trattamenti economici. L'attestazione è quella riconducibile agli accertamenti dell'invalidità civile, dello «stato di handicap» e della disabilità ai fini del collocamento mirato.

In particolare, il terzo comma dell'articolo 10 rafforza quanto già previsto in materia di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (articolo 479 del Codice Penale) ed estende alcune norme già vigenti in materia di false attestazioni o certificazioni. Nello specifico per i medici vengono previsti:

  • reclusione da 1 a 5 anni e multa da euro 400 ad euro 1.600 in caso di «accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari»;
  • risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione;
  • radiazione dall'albo dei medici;
  • licenziamento per giusta causa, se dipendente di una struttura pubblica; decadenza dalla convenzione, se convenzionato con il servizio sanitario nazionale;
  • segnalazione alla Corte dei Conti del provvedimento revocato dalle Commissioni di verifica.


Verifiche

Il Decreto ha previsto che l'INPS effettuerà 500.000 verifiche straordinarie totali entro la fine del 2012, così distribuite: 100.000 nel 2010, 200.000 per il 2011 e 2012.

L'operazione di controllo straordinario si aggiunge alle attività di verifica che l'INPS effettua su tutti i verbali emessi dalle ASL dal 2004.


Accertamento dello «stato di handicap» per l'inclusione scolastica

La manovra entra anche nel merito delle certificazioni per l'inclusione scolastica ai sensi della Legge n. 104/1992. In particolare, il Decreto Legge pone le seguenti questioni:

  • l'obbligo per le Commissioni ASL di indicare nei verbali se la patologia è stabilizzata o progressiva e di specificare l'eventuale carattere di gravità della patologia;
  • l'obbligo per le Commissioni ASL di tener conto delle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Se questo riferimento generico alluda all'ICD (Classificazione internazionale delle malattie) o all'ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità) o a entrambi, lo si comprenderà in seguito;
  • la responsabilità della Commissione che accerta la sussistenza della «condizione di handicap» è responsabile di ogni eventuale danno erariale derivante da valutazioni scorrette;
  • la conferma dei posti di sostegno esistenti attualmente in organico di fatto, cui si aggiungeranno le deroghe, per gli alunni con disabilità riconosciuti in «situazione di gravità», autorizzate dagli uffici scolastici (articolo 9, comma 15, Decreto Legge);
  • presenza nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) dell'indicazione del numero delle ore di sostegno, «che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione». Resta a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno con disabilità richieste dal PEI».
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