Approvato dalla Camera lo scorso 19 ottobre, il Collegato Lavoro, tra le moltissime disposizioni in materia di lavoro, modifica parte dell'art.33 della Legge n. 104/1992 relativo ai permessi lavorativi di dipendenti, pubblici e privati, che assistono familiari con disabilità grave o gravissima.
Cosa prevedeva il testo originario dell'articolo 33 della Legge n. 104/1992
L'articolo 33 - nella sua formulazione originaria - prevedeva:
- la possibilità per i lavoratori con disabilità, in possesso del riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge 104/1992), di avere due ore di permesso giornaliero, o di tre giorni mensili;
- la concessione di tre giorni di permesso ai lavoratori che assistono un familiare convivente, (non ricoverato in istituto) parente o affine fino al terzo grado, con il riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità»;
- il prolungamento dell'astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino;
- l'opportunità per il lavoratore, parente o affine entro il terzo grado, del familiare in possesso del riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» di richiedere l'assegnazione di una sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
Le prime modifiche: Legge n. 53/2000
Nel 2000, con la Legge n. 53 dell'8 marzo 2000, sono state introdotte le seguenti variazioni:
- concessione dei permessi lavorativi al lavoratore genitore della persona riconosciuta in «stato di handicap in situazione di gravità», anche nel caso in cui il coniuge fosse casalinga/o, disoccupata/o, lavoratrice/ore autonoma/o (nella formulazione originaria, il lavoratore, qualora avesse avuto un coniuge che non lavorava, non avrebbe potuto usufruire dei permessi, in quanto, si riteneva, che avrebbe potuto prestare assistenza il coniuge che non lavorava);
- abrogazione del vincolo di convivenza fra il lavoratore e la persona con disabilità da assistere,
- affermazione del principio di «assistenza continua ed esclusiva»: la ratio della norma riguarda il fatto che i permessi sono una misura a favore delle persone con disabilità, e non una forma di compensazione per il lavoratore; il limite della norma è che i concetti di continuità e esclusività, non essendo definiti con chiarezza, sono stati oggetto di varie interpretazioni dell'INPS e dell'INPDAP.
Le modifiche del «Collegato lavoro»
Riportiamo, di seguito, schematicamente le innovazioni apportate dalla nuova legge. Ricordiamo, tuttavia, che il Collegato lavoro ancora non è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che le disposizione in esso contenute dovranno essere oggetto di circolari applicative da parte dei Ministeri interessati e degli istituti previdenziali.
Beneficiari dei permessi
L'art. 24 del Collegato lavoro, stabilisce che, nel caso in la persona con «handicap grave» da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, potranno godere dei tre giorni di permesso mensile:
- il genitore;
- il coniuge;
- il parente o l'affine entro il secondo grado (ad esempio nonni, nipoti, fratello).
Vengono esclusi, quindi, i parenti e gli affini di terzo grado (bisnonni, bisnipoti), eccezion fatta nel caso in cui il genitore o il coniuge siano deceduti o mancanti (definizione ambigua che necessiterà di puntuali spiegazioni), abbiano più di 65 anni, oppure siano affetti da «patologie invalidanti».
Requisito dell'assistenza continuativa
Nella nuova legge non si fa più alcun riferimento ai «esclusività» e «continuità» dell'assistenza, requisiti che prima, invece, erano richiesti nel caso in cui il lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità.
Verifiche e controlli
Viene introdotta la possibilità per il datore di lavoro o per l'Ente previdenziale di effettuare controlli circa «l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti».
I controlli che tali soggetti posso effettuare sono:
- il ricovero o meno della persona con disabilità da assistere;
- il requisito dello «stato di handicap in situazione di gravità» (articolo 3, comma 3, Legge n. 104);
- la parentela, l'affinità o il coniugio del lavoratore con la persona da assistere;
- l'assenza di altri lavoratori fruitori degli stessi permessi per la stessa persona.
Nel caso in cui a seguito delle predette verifiche dovesse essere accertata l'insussistenza di uno dei requisiti, il fruitore dei permessi decade dal diritto.
Sede di lavoro
Il nuovo testo di legge apporta modifiche anche alla possibilità di scegliere la sede di lavoro, la quale non deve essere più quella del lavoratore, ma della persona con disabilità da assistere.
Semplificazione
Il Governo prevede di emanare specifici atti finalizzati alla semplificazione e razionalizzazione dei documenti necessari da presentare per godere dei permessi lavorativi e dei congedi.