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Le nuove regole della Regione Umbria sull'ISEE per la compartecipazione alla spesa dei servizi e delle prestazioni legate alla non autosufficienza

Pubblicato il 23/03/2012 - Letto 4871 volte
I mesi di febbraio e marzo hanno dato alla luce la versione definitiva dei criteri di compartecipazione alla spesa per i servizi e le prestazioni domiciliari, semi-residenziali e residenziali per i cittadini umbri. Il tema della compartecipazione è ben noto ai nostri lettori, anche perché ci siamo soffermati più volte nell'analizzarne i criteri di equità e giustizia. I regolamenti che hanno visto la luce questi ultimi due mesi sono l'ultima tappa di un percorso, cominciato nel 2009, di razionalizzazione dei criteri per far compartecipare i cittadini alla spesa del welfare regionale. A novembre del 2011, la FISH Umbria ONLUS partecipò all'audizione della Terza Commissione Consiliare che doveva valutare la correttezza della delibera regionale che modificava il primo regolamento in materia risalente al 2009. Poi la delibera è stata modificata ancora nei mesi scorsi ed ora è esecutiva. Ripercorriamone le tappe fondamentali.

Questo è un primo approfondimento sul Regolamento Regionale n. 3 dell'8 marzo 2012 che segue la Delibera di Giunta Regionale n. 190 del 27 febbraio 2012. Ne seguiranno altri con specifici commenti da parte della FISH Umbria ONLUS.


La legge regionale sulla non autosufficienza: LR n. 9/2008

L'articolo 10, lettera b, della Legge Regionale n. 9 del 4 giugno 2008 (leggi qui il testo) assegna alla Regione il compito di definire i criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie da parte dei cittadini umbri con disabilità definiti dalla legge medesima «non autosufficienti». La compartecipazione, come si è più volte detto, riguarda la quota sociale degli interventi a carattere domiciliare, semi-residenziale e residenziale.


Il primo regolamento del 2009: RR n. 4/2009

La Regione ha adempiuto all'obbligo di definire i criteri di compartecipazione previsto dalla LR n. 9/2008 con il Regolamento n. 4 del 20 maggio 2009 (leggi qui il testo). Gli articoli 5 e 6 di questo regolamento definiscono alcuni criteri definendo due criteri fondamentali:

  • la compartecipazione alla copertura del costo degli interventi da parte del destinatario delle prestazioni, tenendo conto dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato in base alla situazione economica e patrimoniale del solo destinatario della prestazione e valutando il reddito disponibile;
  • la determinazione di tre livelli: esenzione totale, esenzione parziale e non esenzione. Per ciascun livello e ciascun servizio erano previste quote percentuali di compartecipazione parametrate alle diverse fasce di ISEE.


Il Gruppo di lavoro sull'ISEE

Dal momento che, nel frattempo, i singoli Comuni dell'Umbria avevano adottato dei propri regolamenti sull'ISEE, ciò ha creato una difformità e una disomogeneità dell'applicazione del Fondo per la non autosufficienza nel territorio regionale.

La Regione Umbria, quindi, ha istituito un apposito gruppo di lavoro con lo scopo di elaborare criteri uniformi su tutto il territorio regionale. Al gruppo hanno preso parte: la Regione Umbria, con competenze di area sociale e competenze dell'area della sanità, i rappresentanti dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) dell'Umbria, le Zone sociali, le Aziende Sanitarie Locali della Regione e l'INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) dell'Umbria.

Il gruppo di lavoro ha formulato una bozza di documento contenente la proposta volta ad apportare alcune modificazione al Regolamento n. 4/2009 con il fine di stabilire regoli uniformi e più rispondenti alle disposizioni già vigenti in materia a livello comunale.


L'esito del gruppo di lavoro e le DGR n. 704/2011 e DGR n. 190/2012

Quanto stabilito dal gruppo di lavoro in merito alla revisione dei criteri ISEE regionali per accedere alle prestazioni previste dalla legge sulla non autosufficienza, è stato riportato nella Delibera di Giunta Regionale n. 704 del 5 luglio 2011 (leggi qui il testo) di cui abbiamo avuto modo di criticare alcune disposizioni in occasione dell'audizione presso la Terza Commissione Consiliare regionale lo scorso 7 novembre (leggi qui la news).

La medesima Terza Commissione Consiliare, nella seduta del 28 novembre 2011, ha espresso parere favorevole rispetto alla DGR n. 704/2011, accompagnandola alcuni suggerimenti che, in parte, sono stati fatti propri con la DGR n. 190 del 27 febbraio 2012 (leggi qui il testo) alla quale segue il Regolamento Regionale n. 3 dell'8 marzo 2012 (leggi qui il testo).


La situazione attuale. In sintesi

A. Servizi e prestazioni semiresidenziali o domiciliari

Riassumiamo i punti specifici della normativa, così come appare dalle varie modifiche ed integrazioni. Partiamo dalle indicazioni introdotte per coloro che usufruiscono di servizi o prestazioni semiresidenziali e/o domiciliari.

ISEE individuale. La compartecipazione alla spesa deve avvenire solo con i criteri dell'ISEE. La Regione ha individuato un indicatore capace di tener conto della sola condizione reddituale e patrimoniale della persona richiedente la prestazione, al fine di rispettare quanto previsto dal Decreto legislativo n. 112/1998.

Soglia di povertà assoluta. La Regione ha individuato una soglia ISEE al di sotto della quale non viene prevista quota di compartecipazione: il parametro adoperato è la soglia di povertà assoluta (costruita tenendo conto della spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi inseriti nel paniere di povertà assoluta), fissata dall'ISTAT per una sola persona (si noti che il precedente Regolamento Regionale n. 4/2009 teneva conto della soglia di povertà relativa). La soglia di povertà adoperata fa riferimento all'anno 2009 e corrisponde ad Euro 589,81 mensili (Euro 7.077,72 all'anno). A questa soglia di povertà corrisponde un ISEE individuale di circa Euro 4.800,00 annui.

Le altre fasce ISEE. Le altre fasce ISEE sono state definite tenendo conto del costo medio per ciascun servizio in base al tariffario regionale.

Le fasce ISEE per i servizi ed interventi domiciliari sono le seguenti:

  • da Euro 0 ad Euro 4.800,00: 0%;
  • da Euro 4.801,00 ad Euro 7.500,00: 10%;
  • da Euro 7.501,00 ad Euro 13.000,00: 20%;
  • da Euro 13.001,00 ad Euro 19.000,00: 40%;
  • da Euro 19.001,00 ad Euro 24.000,00: 60%;
  • da Euro 24.001,00 in poi: 100%.

La fasce ISEE per i servizi ed interventi semi-residenziali sono le seguenti:

  • da Euro 0 ad Euro 4.800,00: 0%;
  • da Euro 4.801,00 ad Euro 8.000,00: 20%;
  • da Euro 8.001,00 ad Euro 13.000,00: 40%;
  • da Euro 13.001,00 ad Euro 19.000,00: 60%;
  • da Euro 19.001,00 in poi: 100%.

10% in meno per familiare fiscalmente a carico. L'ISEE individuale, inoltre, tiene conto di eventuali carichi derivanti da persone fiscalmente a carico della persona con disabilità qualora la stessa acceda ai servizi e prestazioni a carattere semiresidenziale e domiciliare: in questo caso, è presente una diminuzione del 10% della percentuale di compartecipazione.

20% in meno in caso di "gravità" delle condizioni di salute. L'ISEE individuale prevede anche una diminuzione del 20% (nella DGR n. 704/2011 era del 15%) della soglia di compartecipazione al costo delle prestazioni sulla base di una valutazione delle condizioni di salute per tentare di realizzare un riequilibrio nei sistemi di compartecipazione stessa. Questo correttivo viene applicato:

  • per le persone con disabilità "gravi", giovani/adulte, con il riconoscimento dello «stato di handicap» (vedi nota);
  • per le persone ultra-sessantacinquenni non autosufficienti.

Tetto massimo. Per la compartecipazione per i servizi e prestazioni semiresidenziali e domiciliari, viene previsto anche un tetto massimo che non può superare il 50% dell'ISEE individuale della persona con disabilità non autosufficiente. Questo tetto è previsto solo per le persone con disabilità "gravi", giovani/adulte, con il riconoscimento dello «stato di handicap» (vedi nota).

Compartecipazione volontaria nel PAP. Nel regolamento non viene prevista la compartecipazione volontaria al costo delle prestazioni da parte dei familiari/parenti della persona con disabilità. Tuttavia, la Giunta regionale potrà prevedere i coinvolgimento economico dei familiari della persona con disabilità non autosufficiente in sede di costruzione del PAP (Programma Assistenziale Personalizzato) previsto dall'articolo 7 della LR n. 9/2008.

B. Servizi e prestazioni residenziali

Passiamo ora alle indicazioni contenute per coloro che usufruiscono di servizi o prestazioni residenziali.

Esclusa l'esenzione totale. Considerato che la persona con disabilità non autosufficiente che accede a prestazioni o servizi residenziali viene presa totalmente a carico della struttura, viene esclusa l'esenzione totale dalla compartecipazione al costo della prestazione.

ISEE individuale e altre provvidenze. Anche per servizi e prestazioni residenziali, l'ISEE da considerare è quello individuale; tuttavia, si terrà conto del «reddito disponibile», ossia anche delle provvidenze economiche che, seppur esenti dall'imposta, andranno a costituire la soglia di compartecipazione alla spesa. In particolare:

Il reddito per le esigenze personali. Alla persona che usufruisce dei servizi e prestazioni residenziali deve essere garantita la possibilità di poter usufruire di una parte di reddito necessaria per le esigenze personali. Questa quota viene distinta sulla base dell'età della persona con disabilità non autosufficiente per garantire un trattamento più equo visto che differenti sono le aspettative, le ambizioni di vita e le conseguenti risorse per esigenze personali:

  • per le persone con disabilità non autosufficienti anziane (ultra-sessantacinquenni) viene previsto un importo non superiore ad Euro 200;
  • per le persone con disabilità non autosufficienti giovani/adulte viene previsto un importo non inferiore di Euro 200.

Incidenza del patrimoni mobiliare e immobiliare. Nel calcolo reddituale, viene data una diversa incidenza del peso del patrimonio immobiliare e mobiliare per definire la compartecipazione al costo del servizio residenziale.  Nel calcolo dell'ISEE, alla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, si detrae fino a concorrenza un'ulteriore franchigia, riferita al patrimonio del solo richiedente del servizio, pari ad Euro 200.000,00. Questo beneficio è riservato alle:

  • persone con disabilità non autosufficienti giovani/adulte con il certificato dello «stato di handicap in situazione di gravità» (vedi nota);
  • persone non autosufficienti anziane (ultra-sessantacinquenni).

Tetto massimo. Per la compartecipazione per i servizi e prestazioni residenziali viene previsto anche un tetto massimo che non può superare il 50% dell'ISEE individuale della persona con disabilità non autosufficiente. Questo tetto è previsto solo per le persone con disabilità "gravi", giovani/adulte, con il riconoscimento dello «stato di handicap» (vedi nota).

Nota: sia il testo delle due Deliberazioni di Giunta Regionale, sia i regolamenti che vanno a modificare il testo della LR n. 4/2008, fanno riferimento al concetto di «gravità» quando si riferiscono alle persone con disabilità giovani o adulte che beneficiano di specifiche agevolazioni rispetto alla compartecipazione. Tuttavia, il riferimento legislativo riportato tra parentesi fa sì riferimento alla Legge n. 104/1992, ma mai al comma 3 dell'articolo 3 che definisce lo «stato di handicap in situazione di gravità». Questa mancanza di precisione - se non altrove corretta - porterà ad un'inevitabile estensione delle agevolazioni anche a coloro che, pur avendo il certificato dello «stato di handicap» (riconosciuto nelle modalità previste dall'articolo 4 della Legge n. 104/1992), non hanno il requisito della gravità.

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