Al fine di fornire un supporto organizzativo, tecnico e metodologico per la realizzazione degli interventi in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, la vigente normativa, prevede che a livello territoriale operino, con varie composizioni, funzioni e competenze, diversi gruppi di lavoro:
In questa sezione ci occuperemo dei Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP).
Come prevede la Legge 104/1992, i Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP) «hanno compiti di consulenza e proposta al Dirigente scolastico regionale, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma [...] per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento» (legge 104/1992, articolo 15).
Componenti dei GLIP: 1 Ispettore tecnico; 1 docente esperto utilizzato nel Centro Servizio Amministrativo; 1 esperto designato dagli Enti locali; 2 esperti designati dalla ASL; 3 esperti designati dalle Associazioni.
Le competenze:
Nota: come recita il Decreto Ministeriale del 9 luglio 1992, l'accordo di programma in ambito scolastico ha lo scopo di condividere iniziative che realizzino l'integrazione degli studenti con disabilità e delle loro famiglie nella scuola e nella società attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).
Decreto Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione e Ministero della Sanità - del 9 luglio 1992, «Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).