- abilitazione
L’abilitazione, attività specifica del terapista occupazionale, fornisce a persone con disabilità capacità di operare nel proprio contesto di vita, lavorativo, scolastico, ecc., tenendo conto delle caratteristiche di salute della persona e quelle dell’ambiente di riferimento. Il suo scopo è quello di fornire alle persone con disabilità la capacità o la possibilità di ottenere una migliore qualità della vita.
Insieme alla «riabilitazione», l’abilitazione è incentivata anche dall’articolo 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità.
Vedi anche «terapia occupazionale».
- accertamento
L'accertamento è una procedura che permette di certificare, mediante appropriate indagini, lo stato di salute di una persona secondo dei criteri previsti per legge. Esistono vari tipi di accertamento sanitario:
- accertamento dell'invalidità civile
L'accertamento dell'invalidità civile, ai sensi della Legge n. 118/1971 e successive modificazioni, ha lo scopo di misurare la riduzione della capacità lavorativa generica nella persona che ha una menomazione fisica e psichica e sensoriale.
Per approfondimenti, si consiglia di leggere l'apposita scheda: Richiesta di accertamento dell'invalidità civile.
- accertamento della capacità lavorativa specifica
L'accertamento della capacità lavorativa specifica mira a valutare le potenzialità del lavoratore che ha acquisito una menomazione fisica, psichica o sensoriale nello svolgere una o più attività lavorativa qualora sussistano caratteristiche ben delineate, biologiche, attitudinali e tecnico-professionali.
Per approfondimenti, si consiglia di leggere l'apposita scheda: Accertamento della capacità lavorativa specifica.
- accertamento delle condizioni di disabilità al fine del collocamento mirato ai sensi della Legge n. 68/1999
L’accertamento delle condizioni di disabilità al fine del collocamento mirato ai sensi della Legge n. 68/1999 ha lo scopo di agevolare l’inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più appropriato alle reali competenze della singola persona con disabilità.
Per approfondimenti, si consiglia di leggere l’apposita scheda: Richiesta di accertamento delle condizioni di disabilità ai fini del collocamento al lavoro (L. 68/1999).
- accertamento dello stato di handicap
L'accertamento dello stato di handicap, ai sensi della Legge n. 104/1922, ha lo scopo di conoscere il grado di svantaggio sociale e di emarginazione di una persona con menomazione fisica, psichica e sensoriale.
Per approfondimenti, si consiglia di leggere l'apposita scheda: Richiesta di accertamento dello stato di handicap.
- accertamento in rogatoria
L'accertamento in rogatoria (valido per tutti gli accertamenti sanitari) può essere richiesto nel caso in cui la persona sia ricoverata o domiciliata in una ASL diversa da quella di residenza.
La richiesta deve essere presentata alla ASL di residenza. Questa richiederà alla Commissione Medica dell'ASL dove è domiciliato o ricoverato l'interessato, di effettuare gli accertamenti sanitari del caso e di comunicarne l'esito alla Commissione competente che provvede ad emettere il verbale relativo alla certificazione richiesta.
Durante la visita, il richiedente potrà farsi assistere da un medico di fiducia.
- accessibilità (di un edificio)
Per accessibilità di un edificio si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali (appartamenti, terrazze comuni, cortili, ecc.), di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
L’accessibilità, dunque, è stata identificata come uno dei presupposti per un pieno e libero inserimento sociale della persona con disabilità per la realizzazione della sua persona (ai sensi della lettera G dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989).
Riferimenti normativi
Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche».
- accomodamento ragionevole
«Per "accomodamento ragionevole" si intendono: le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali». Il Progetto Individuale rientra a pieno titolo tra gli accomodamenti ragionevoli.
Da: Articolo 2, comma 4, Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità.
- accordi di programma
- Vedere sotto «accordo di programma».
- accordo di programma
L'accordo di programma è un accordo istituzionale tra enti pubblici e/o organizzazioni private, che, mediante la stesura di un atto formale, definisce l'attuazione di opere di interesse comune e di interventi che richiedono azioni integrate e coordinate, determinandone i tempi, le modalità, i finanziamenti e gli altri adempimenti connessi (articolo 27, Legge 142/1990).
L'accordo di programma consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate ed è approvato con atto formale dell'ente capofila. La definizione dell'ente capofila deriva dalla individuazione dell'ente stesso da parte dei partecipanti all'accordo. Solitamente il capofila coincide con l'ente promotore dell'accordo, ovvero l'ente che si assume l'onere di avviare un intenso lavoro di promozione e di coordinamento, convoca incontri propedeutici e la conferenza dei sindaci, si occupa di mediare tra le diverse posizioni, si assume la responsabilità della produzione degli atti e del rendiconto contabile, assicura la documentazione e così via. Normalmente il capofila coincide con la Provincia o con il Comune che tradizionalmente svolge un ruolo di riferimento nella zona geografica o per dimensione di popolazione, o perché sede di distretto socio-sanitario, o perché capo-consorzio per il comparto socio-assistenziale.
Normativa di riferimento
Legge n. 142 dell'8 giugno 1990, «Ordinamento delle autonomie locali».
- accreditamento
Si tratta del procedimento attraverso il quale una struttura socio-sanitaria, un ente o un'associazione privata che gestisce servizi sociali e sanitari, e a cui sia riconosciuto un rilievo sanitario, a seguito della verifica del rispetto dell'insieme di criteri e standard qualitativi stabiliti tramite legislazione apposita, ottiene l'instaurarsi dei rapporti contrattuali ed economici con le Aziende Sanitarie Locali (ASL) del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l'acquisto di prestazioni sanitarie. In virtù di tali accordi, gli enti privati, anche se erogano servizi ulteriori, non possono richiedere il finanziamento delle prestazioni se non sono previste nell'accreditamento.
Normativa di riferimento
Decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 (articolo 8), «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419».
- ADI
- Vedi sotto «Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)».
- advocacy
Con il termine «advocacy» in italiano si intende la tutela dei diritti delle fasce deboli di popolazione. In tal senso si parla esplicitamente di «volontariato dei diritti». La Giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione ad agire ad associazioni che non promuovevano un giudizio per la tutela di interessi propri, ma di interessi diffusi, cioè di tutta la collettività. Si pensi alla tutela di beni ambientali e paesaggistici, della salute pubblica, della libertà religiosa, ecc. La Giurisprudenza ha riconosciuto, non senza contrasti, che le associazioni, che per finalità statutarie perseguivano la tutela di tali beni, avevano legittimazione ad agire per ottenere l'interdizione di opere edilizie o di interventi lesivi dei diritti, che danneggiavano tali beni, costituzionalmente garantiti.
Approfondimenti
Leggi «Cenni sulla normativa relativa al volontariato di advocacy in Italia» (collegamento a sito esterno) a cura dell'Avvocato Salvatore Nocera (Vice-presidente della FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).
- affinità
- Vedere sotto «parentela ed affinità».
- alloggio sociale
È definito alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale destinata a ridurre il disagio abitativo di nuclei familiari ed individui che, per ragioni economiche e sociali, non sono in grado di accedere alla locazione o all'acquisto di alloggi nel libero mercato.
L'alloggio sociale deve essere salubre, sicuro e adeguato anche sotto il profilo dimensionale rispetto alla consistenza del nucleo familiare che lo occupa.
L'alloggio sociale costituisce elemento essenziale dell'insieme dei servizi abitativi, finalizzati al soddisfacimento del bisogno primario di abitazione.
Vedere anche Edilizia Residenziale Sociale (ERS).
- amministratore di sostegno
L'amministratore di sostegno è un istituto giuridico entrato nell'ordinamento italiano con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 per affiancare, all'interno del Codice civile, gli altri due istituti giuridici della tutela prevista per le persone la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa (interdizione e inabilitazione). L'amministratore di sostegno, quindi, è un nuovo istituto di protezione avente la funzione di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire.
Per approfondimenti:
Leggi la scheda del Servizio di Contact Center: «L'amministratore di sostegno».
Consulta la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004, «Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali» (collegamento a sito esterno).
- analisi di laboratorio
Le analisi di laboratorio sono indagini diagnostiche chimiche o fisiche eseguite su materiali derivanti dal corpo umano: tessuti, liquidi organici (sangue, urina, feci) o prodotti patologici (pus). Si tratta di esami diretti a determinare alterazioni dei componenti normali, ad individuare la presenza di sostanze abnormi o agenti patogeni nell'organismo, per fornire dati utili alla valutazione di funzioni organiche o alla diagnosi e alla terapia di condizioni morbose. L'importanza di un esame di laboratorio va valutata come elemento informativo integrato nel complesso procedimento diagnostico, costituito dalla raccolta dell'anamnesi, dall'esame obiettivo e poi dalla ricerca mirata delle indagini necessarie a confermare il sospetto di una determinata patologia. Gli esami di laboratorio sono utili quando sono in grado di supportare la diagnosi di una determinata malattia in una persona.
- anomalia
- Per anomalia si intende una deviazione da ciò che è considerato normale, regolare, standard. È sinonimo di «perdita» e si può considerare l'effetto di una menomazione.
- AO
- Acronimo di «Azienda Ospedaliera».
- ASL
- Acronimo di «Azienda Sanitaria Locale (ASL)».
- assegno di accompagnamento
- Vedere sotto «assegno mensile per assistenza personale e continuativa».
- assegno di cura
L'assegno di cura è un sussidio economico mensile per l'assistenza e la cura a domicilio di persone che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, hanno bisogno di un'assistenza continua. L'obiettivo di questa forma di assistenza è quello promuovere la domiciliarità delle persone con disabilità, riducendo il ricorso ai ricoveri in strutture residenziali. L'assegno di cura consente anche di mantenere le persone inserite nel proprio contesto familiare e sociale.
L'ammontare e i requisiti per poter accedere all'assegno di cura è variabile ed è generalmente correlato ad una serie di fattori che vengono stabiliti dalla Regione o dall'Ente locale.
La prima volta che la Regione introduce un "assegno di cura" è nel 2004, con la Legge regionale n. 24 del 22 novembre: destinato alle persone anziane con disabilità in condizione di non autosufficienza. Attualmente può essere percepito dalle stesse «fino a quando è predisposto e sottoscritto in loro favore il Patto per la cura ed il benessere che può confermare l'incentivo o prevedere altre misure economiche» (articolo 327, comma 9, della Legge regionale n. 11/2015).
La seconda volta che l'Umbria parla di "assegno di cura" è con la Delibera di Giunta Regionale n. 909 del 29 luglio 2011, che prevede, in via sperimentale (dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012), «interventi di assistenza indiretta per persone affette da malattie dei motoneuroni ed in particolare da SLA in fase avanzata della malattia». Si tratta di un assegno mensile articolato in tre fasce (400 euro, 800 euro o 1.200 euro), la cui erogazione, previa valutazione effettuata dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Disabili (UMVD) del Distretto socio-sanitario di competenza, è subordinata alla predisposizione del Piano Assistenziale Personalizzato (PAP) e alla relativa stipula del Patto per la cura e il benessere.
La terza volta è con la sperimentazione dell'assegno di cura di 1.200 euro, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 454 del 21 aprile 2017, che ha lo scopo di garantire la domiciliarità di persone con disabilità in condizione di non autosufficienza, con gravissime patologie associate a malattia rara e in condizione di dipendenza vitale, dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2018 (leggi news).
Attualmente, questa misura, è stata riconfermata ad estesa a tutto il 2019.
- assegno mensile di assistenza
L'assegno mensile di assistenza spetta alle persone riconosciute invalide civili nei confronti delle quali è stata accertata una riduzione della capacità lavorativa pari a due terzi.
Requisiti:
- un'età compresa fra i 18 e i 65 anni;
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
- avere il riconoscimento dell'invalidità in una percentuale che vada dal 74% al 99%;
- non svolgere attività lavorativa: il requisito è soddisfatto anche se l'attività lavorativa non comporta il superamento di un reddito personale annuo pari a 7500 euro, per lavoro dipendente, o 4500 euro per lavoro autonomo.
Il Legislatore ha presupposto di concedere il beneficio economico solo dal momento in cui sono presenti contemporaneamente tutte e tre le condizioni e cioè: accertamento dell'invalidità, situazione reddituale personale, iscrizione alle liste. Unica recente eccezione riguarda gli studenti per i quali l'iscrizione alle liste può essere sostituita da documentazione che attesti la frequenza di scuole superiori o università.
Quando si compiono 65 anni:
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'assegno mensile di assistenza si trasforma in «assegno sociale».
Incompatibilità:
L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (come ad esempio l'INPS, l'INPDAP ecc.). È incompatibile, inoltre, con pensioni di invalidità di guerra, di lavoro e per servizio. Dopo il sessantacinquesimo anno di età l'assegno viene trasformato in pensione sociale.
APPROFONDIMENTI:
Scheda tematica: Contributi economici.
Scheda tematica: Percentuali dell'invalidità civile.
Glossario: collocamento mirato.
Glossario: carta di soggiorno.
- assegno mensile per assistenza personale e continuativa
L’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa (detto anche «assegno di accompagnamento») è una prestazione economica erogata a coloro ai quali è stata riconosciuta dall’INPS l’inabilità lavorativa e che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure hanno bisogno di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (Legge n. 222/1984, articolo 5, comma 1).
L’assegno non è reversibile ai superstiti e, quindi, cessa di essere corrisposto alla morte del titolare.
L’assegno è concesso sulla base della domanda presentato dall’interessato e può essere chiesto contestualmente alla domanda di pensione di inabilità. La domanda deve essere presentata presso gli uffici INPS, o tramite di uno degli Enti di Patronato riconosciuti.
L’assegno non spetta per i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della Pubblica Amministrazione e, nei casi di ricovero in istituti di cura o di assistenza privati, quando la relativa spesa sia assunta in carico dalla pubblica amministrazione (Legge n. 222/1984, articolo 5, comma 1, lett. a).
L’assegno è incompatibile con l’assegno mensile di assistenza personale e continuativa corrisposto dall’INAIL (Legge n. 222/1984, articolo 5, comma 1, lett. b).
L’assegno è compatibile con l’erogazione dell’indennità di accompagnamento riconosciuta alle persone invalide civili, se non derivante dalla stessa patologia, altrimenti la persona beneficiaria ha diritto di scegliere il trattamento più favorevole.
L’assegno è ridotto per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altri enti previdenziali. In questo caso l’INPS corrisponde la differenza tra le due prestazioni (Legge n. 222/1984, articolo 5, comma 1, lett. c).
Riferimenti normativi
Legge n. 222 del 12 giugno 1984, «Revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile» [link a sito esterno].
- assegno ordinario di invalidità
L'assegno ordinario di invalidità spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, che provochi una riduzione permanente di 2/3 della capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore. Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:
- infermità fisica o mentale;
- anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione;
- assicurazione presso l'INPS da almeno cinque anni.
Attenzione: l'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva: vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale. Dopo due conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.
A differenza della pensione ordinaria di inabilità, l'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il beneficiario, ogni anno, viene sottoposto a visita medico-legale. Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.
La domanda di assegno di invalidità può essere presentata direttamente alla sede INPS o tramite gli Enti di patronato e di assistenza sociale, oppure inviata per posta. Il modulo che si chiama «INV1» è disponibile presso le sedi INPS e sul sito web dell'Istituto (www.inps.it nella sezione "moduli"). È necessario fornire i seguenti dati, servendosi dei moduli allegati alla domanda:
- stato di famiglia (autocertificazione);
- diritto alle detrazioni d'imposta;
- situazione reddituale per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari;
- situazione reddituale per incumulabilità con altri redditi da lavoro;
- dichiarazione di responsabilità per incumulabilità della prestazione con la rendita INAIL.
Inoltre, alla domanda devono essere allegati i medesimi documenti previsti per la pensione di inabilità.
(Da: www.inps.it)
- Assegno per Assistenza Personale Continuativa (APC)
Le persone che hanno subìto infortunati sul lavoro o affetti da malattia professionale, titolari di rendita di inabilità permanente, che necessitano dell'accompagnamento possono chiedere all’INAIL l’erogazione dell’Assegno per Assistenza Personale Continuativa (APC), che viene rivalutato annualmente e non è soggetto a tassazione IRPEF (DPR n. 1124 del 30 giugno 1965, articoli 76 e 218 e Tabella dell’allegato 3 al Testo Unico).
Può essere concesso sia su domanda della persona interessata alla sede INAIL di appartenenza, sia su espresso parere del medico dell’INAIL, al momento dell’accertamento del danno permanente.
Requisiti:
- per eventi lesivi denunciati fino al 31 dicembre 2006: inabilità permanente assoluta del 100%, necessità di assistenza personale continuativa e presenza di una delle menomazioni indicate in apposita Tabella dell’allegato n. 3 del Decreto n. 1124/1965;
- per eventi lesivi denunciati a decorrere dal 1 gennaio 2007: necessità di assistenza personale continuativa a causa di una delle condizioni di menomazione previste dalla Tabella dell’allegato n. 3 del Decreto n. 1124/1965.
L’assegno per assistenza personale continuativa può:
- essere compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa (Decreto n. 1124/1965, articoli 76 e 218);
- essere richiesto anche successivamente alla scadenza dell’ultimo termine di revisione della rendita;
- essere revocato, anche successivamente alla scadere dell’ultimo termine di revisione della rendita, se vengono a mancare i requisiti;
- essere concesso anche se l’assistenza è svolta da un familiare;
- essere non concesso se l’assistenza è esercitata in luoghi di ricovero.
Per maggiori informazioni, si consiglia di visitare il sito dell’INAIL [link a sito esterno].
- assegno sociale (ex pensione sociale)
L'«assegno sociale», che è stato istituito con la Legge n. 335/1995 in sostituzione della pensione sociale, è una prestazione economica erogata dall'INPS in favore dei cittadini che abbiano compiuto il 65° anno di età e si trovino in condizioni economiche disagiate e di indigenza.
È una prestazione assistenziale e non è vincolata al versamento di contributi lavorativi previdenziali.
Ogni anno viene determinato l'importo dell'assegno sociale (distinto se il beneficiario è coniugato o meno), calcolato in base alla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato, e il limite reddituale che il beneficiario non deve superare per poter continuare a ricevere l'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito, si considera anche quello dell'eventuale coniuge (anche nel caso in cui il reddito del coniuge sia costituito, a sua volta, da un assegno sociale). Quando il reddito di riferimento è quello di entrambi i coniugi, il valore del limite di riferimento viene raddoppiato (leggi qui la scheda sugli importi).
L'assegno viene erogato in 13 mensilità.
L'assegno sociale non è soggetto a trattenute IRPEF (ma viene computato nel calcolo del reddito dell'eventuale coniuge).
L'assegno sociale non è reversibile ai familiari superstiti.
Attenzione: anche le persone che hanno un'invalidità civile (riconosciuta prima o dopo i 65 anni di età) hanno diritto all'assegno sociale, ma con dei criteri differenti: leggi «assegno sociale (per persone invalide ultra-sessantacinquenni)».
I requisiti per poter beneficiare dell'assegno sociale sono:
- età pari o superiore ai 65 anni di età;
- residenza effettiva e abituale in Italia (hanno diritto anche i cittadini comunitari ed extra-comunitari titolari di permesso di soggiorno CE, che abbiano soggiornato in Italia legalmente ed in via continuativa per almeno 10 anni);
- presenza di un reddito di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.
L'assegno sociale, inoltre, spetta anche alle persone che sono ospiti presso una struttura di assistenza sociale o socio-sanitaria (RSA, RP, ecc.). Se la retta della struttura è pagata da un ente pubblico, l'assegno sociale spetta in misura ridotta del 50%. Se la retta è per metà a carico dell'interessato o dei propri familiari, l'importo dell'assegno sociale viene ridotto del 25%. Se, invece, la famiglia paga più della metà dell'importo della retta, l'assegno sociale è corrisposto per intero.
La domanda per ottenere l'assegno sociale deve essere presentata alla sede INPS (o tramite uno degli Enti di Patronato). Altrimenti può essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno. La domanda va corredata della prevista dichiarazione reddituale. Il modulo per la domanda si può trovare presso le sedi dell'INPS (o nel sito www.inps.it) o presso gli Enti di patronato.
Il versamento dell'assegno decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, reddito).
Normativa di riferimento:
Legge n. 335 dell'8 agosto 1995, «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare».
- assegno sociale (per persone invalide ultra-sessantacinquenni)
Le prestazioni economiche concesse alle persone cui è stata riconosciuta un'invalidità civile (pensione di inabilità, assegno mensile di assistenza, pensione non reversibile per i sordi) non vengono più erogate dopo il 65° anno di età: il motivo deriva dal fatto che queste provvidenze economiche vengono concesse come corrispettivo di un mancato guadagno causato dalla menomazione e, quindi, la loro erogazione non trova giustificazione né per i minori di 18 anni, né le persone ultra-sessantacinquenni.
Tuttavia, al compimento del 65° anno di età, coloro che erano già titolari di prestazioni economiche legate all'invalidità civile hanno diritto, in sostituzione, all'assegno sociale (prestazione economica prevista dalla Legge n. 335/1995 in favore dei cittadini che abbiano compiuto il 65° anno di età e si trovino in condizioni economiche disagiate e di indigenza). La trasformazione è automatica e non richiede alcuna domanda.
Le condizioni di erogazione dell'assegno sociale (importo e limiti reddituali) sono due:
- se il riconoscimento dell'invalidità è stato effettuato prima dei 65 anni, la determinazione del limite di reddito fa riferimento a quella prevista per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità di cui le persone godevano prima del 65° anno (Sentenza della Corte Cassazione n. 668/1994, Circolare INPS n. 86/2000); quindi, si considerano soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Inoltre, l'importo del nuovo assegno non può essere inferiore all'importo della precedente prestazione economica (qualora così non fosse, verrà corrisposta la differenza a titolo di assegno ad personam). Ad esempio, se una persona percepiva la pensione di invalidità (perché riconosciuta invalida 100%) prima dei sessantacinque anni, al compimento del 65° anno, otterrà l'assegno sociale e i limite reddituale di cui dovrà tener conto sarà quello valido per la pensione di invalidità e non quello dell'assegno sociale (leggi qui la scheda sugli importi).
- se, invece, il riconoscimento dell'invalidità è stato effettuato dopo il compimento dei 65 anni, si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini ultra-sessantacinquenni, con gli stessi limiti di reddito personale previsti per l'assegno sociale. Inoltre, verranno calcolati anche i redditi del coniuge (vedi «assegno sociale (ex pensione sociale)»).
L'assegno sociale alle persone riconosciute invalide civili, è incompatibile con le rendite o pensioni di invalidità a carico di qualsiasi Ente (Stato, INPS, INAIL, Casse professionali, ecc.). È comunque data all'interessato la facoltà di optare per il trattamento più favorevole.
Normativa di riferimento:
Circolare INPS n. 86 del 27 aprile 2000, «Accertamento dei requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione sociale o dell'assegno sociale sostitutivi delle provvidenze economiche per invalidità civile. Rilevanza temporale della situazione reddituale e non computabilità dei redditi esenti da IRPEF» (collegamento a sito esterno).
Decreto Legislativo n. 509 del 23 novembre 1988, «Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, co. 1, della Legge 26.07.1988, n. 291» (collegamento a sito esterno).
- assegno vitalizio per i ciechi decimisti
Con la Legge n. 632 del 9 agosto 1954, era stato stabilito in favore dei «cittadini affetti da cecità congenita o contratta, che siano inabili a proficuo lavoro e comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere» la corresponsione di un assegno vitalizio.
Dopo l'istituzione della pensione per i ciechi civili assoluti e la pensione per i ciechi parziali, con l'entrata in vigore della Legge n. 66 del 10 febbraio 1962, l'assegno vitalizio è stato soppresso per tutti, con la sola eccezione di coloro che avevano un residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e che beneficiavano dell'assegno vitalizio alla data di entrata in vigore della Legge n. 66/1962 o che, alla suddetta data, avevano già proposto domanda per il conseguimento dell'assegno vitalizio.
Requisiti:
- essere riconosciuto cieco decimista (ossia avere un residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione);
- godere dell'assegno vitalizio prima del 1962;
- avere cittadinanza italiana;
- non disporre di un reddito annuale superiore a quanto annualmente viene previsto (vedi scheda con i limiti reddituali).
Riferimenti normativi:
Legge n. 632 del 9 agosto 1954 (art. 4), «Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita» (link a sito esterno).
Legge n. 66 del 10 febbraio 1962 (art. 19), «Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili» (link a sito esterno).
- assistenza domiciliare diretta
L'assistenza domiciliare diretta ha per obiettivo il sostegno dell'autonomia e della permanenza in famiglia, o comunque nel proprio ambiente. Permette di ricevere a casa propria e per il tempo necessario prestazioni di supporto sociale e servizi sanitari: le cure mediche, infermieristiche, cure di aiuto alla persona (igiene personale, governo e pulizia della casa, attività socializzazione, ecc.), cure riabilitative e la fornitura di farmaci e presìdi medici.
Vedere anche «assistenza personale autogestita»
Vedere anche «Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)».
- assistenza domiciliare indiretta
- Vedi sotto «assistenza personale autogestita».
- Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
L'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è l'integrazione del servizio di assistenza domiciliare con interventi di natura sanitaria forniti dalla ASL. È rivolto a persone con disabilità o di recente dismissione ospedaliera, che richiedono, oltre a prestazioni di natura socio-assistenziale, prestazioni infermieristiche, riabilitative, mediche o specialistiche. È un'assistenza a media e/o ad alta intensità che si ripropone di evitare ricoveri impropri e di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.
Si consiglia di leggere la scheda: Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).
- assistenza personale autogestita
L'assistenza personale autogestita prevede l'assegnazione di un contributo economico per l'autogestione dell'aiuto personale, mediante l'instaurazione di un rapporto di lavoro con un operatore di fiducia della persona con disabilità, nel rispetto della normativa vigente. Lo scopo di questa tipologia di assistenza è quella di permettere alle persone con disabilità di scegliere: da chi farsi aiutare, come farsi aiutare e quando farsi aiutare. Ciò permette la promozione e l'implementazione della Vita Indipendente che si concretizza garantendo alla persona con disabilità la possibilità di: selezionare l'assistente personale, formarlo e amministrarlo in proprio.
Normativa di riferimento
Legge n. 162 del 21 maggio 1998, «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave» (collegamento a sito esterno).
- assistenza residenziale e semi-residenziale
- Nell'ambito dell'assistenza territoriale, con i termini «assistenza residenziale» e «assistenza semi-residenziale» si intende il complesso integrato di interventi, procedure e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate a persone con disabilità in condizione di non autosufficienza e non assistibili a domicilio, all'interno di idonee unità d'offerta accreditate per la specifica funzione.
- Associazioni di categoria
Le «Associazioni di categoria» per la tutela dei diritti delle persone con disabilità sono:
Ad eccezione dell’ANFFAS, le altre tre associazioni aderiscono alla Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili (FAND) e partecipano nelle Commissioni Mediche della ASL per le visite di accertamento dell’invalidità civile (Legge n. 118/1971), dello stato di handicap (Legge n. 104/1992) e delle condizioni di disabilità (Legge n. 68/1999).
- atti quotidiani della vita
Gli «atti quotidiani della vita» sono un insieme di attività di vita quotidiana che dovrebbe compiere una persona senza specifiche patologie la cui compromissione (totale o parziale) è costituisce uno dei due criteri che vengono valutati per concedere l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili (l’altro quesito è il grave impedimento dell’attività deambulatoria).
Nella letteratura internazionale si distingue fra «atti elementari» e «atti strumentali» della vita quotidiana.
Sono «atti elementari»:
- fare il bagno (è ammessa l’assistenza nel lavare non più di una parte del corpo);
- vestirsi (è escluso l’allacciarsi le scarpe);
- usare il gabinetto (include recarvisi con ausili, pulirsi e rivestirsi da solo);
- mobilità (alzarsi e sedersi sulla sedia senza appoggiarsi; è incluso l’uso del bastone);
- continenza (controllo completo di feci ed urine);
- alimentazione (è escluso il tagliare la carne).
Sono «atti strumentali» della vita quotidiana:
- la capacità di usare il telefono;
- di fare acquisti e gestire il denaro;
- di preparare il cibo;
- di governare la casa;
- di cambiare la biancheria;
- di usare i mezzi di trasporto;
- di essere responsabili nell’uso dei farmaci;
- di essere capaci di maneggiare il denaro.
Le “Linee Guida operative in invalidità civile” dell’INPS
Nelle “Linee Guida operative in invalidità civile” emanate dall’INPS con una Comunicazione del 20 settembre 2010 del Direttore Generale ai tutti i Dirigenti regionali INPS, elaborate con il contributo del Coordinamento Medico Legale, vi sono anche indicazioni relative ai requisiti sanitari per la concessione dell’indennità di accompagnamento, costituendo il riferimento operativo a cui i medici INPS si dovranno attenere nella valutazione dell’invalidità civile.
In merito agli atti quotidiani della vita, l’INPS ritiene che quelli da valutare ai fini dell’indennità di accompagnamento sono quelli “elementari” e limitati alla propria abitazione.
Le attività extradomiciliari (saper orientarsi, saper prendere un mezzo pubblico, saper chiedere aiuto o un’informazione) non hanno rilevanza ai fini valutativi.
Nota: le Linee Guida dell’INPS operano un’interpretazione molto più restrittiva di quello che la normativa prevede nel valutare i criteri per assegnare l’indennità di accompagnamento. Per questo motivo, la FISH e altre associazioni hanno sollevato forti critiche all’operato dell’INPS. Si propone la lettura del commento che Carlo Giacobini ha pubblicato su Handylex.org (leggi qui).
- audit civico
L'audit civico consiste in una valutazione critica e sistematica dell'azione delle Aziende Sanitarie Locali e/o delle Aziende Ospedaliere promosso da Cittadinanzaattiva, allo scopo di fornire alle organizzazioni dei cittadini uno strumento che risponda alle esigenze di:
- dare piena attuazione al ruolo centrale del cittadino nell'organizzazione dei servizi sanitari;
- promuovere forme efficaci di partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi sanitari pubblici;
- rendere trasparente e verificabile l'azione delle Aziende sanitarie;
- creare un contrappeso alla diversificazione dei diritti dei cittadini e degli standard dei servizi prodotto dalla maggiore autonomia dei governi regionali.
La struttura operativa dell'Audit Civico è composta da cittadini e operatori sanitari delle Aziende che partecipano alla raccolta dei dati che in realtà non è una semplice raccolta di informazioni, ma una vera e propria valutazione delle attività dell'Aziende Sanitarie Pubbliche.
(Da: Piano sanitario regionale 2009/2011).
- ausili con sistema ad assorbenza
Gli ausili con sistema ad assorbenza, comunemente definiti "pannoloni", sono costituiti da un supporto di materiale esterno impermeabile di cellulosa (di spessore maggiore nella parte centrale), ricoperti di un telo ipoallergenico nella parte a contatto con la pelle. Ne esistono di varie forme e misure per adattarsi al meglio alle esigenze e alle caratteristiche della persona (pannoloni a mutandina, sagomati, rettangolari, pannoloni a cintura, pannolini per piccole perdite). Alcuni prodotti, quali i pannolini per le piccole perdite, dispongono inoltre di efficaci sistemi per il controllo dell'odore e permettono alla persona che li utilizza di mantenere inalterato il proprio stile di vita.
- ausili con sistema di raccolta
Gli ausili con sistema di raccolta hanno la funzione di raccogliere le urine e le feci di persone che portano sacche di raccolta o cateteri vescicali, oppure che hanno problemi di incontinenza derivante da stomìe.
- ausili tecnici ed informatici
Gli ausili tecnici ed informatici (definiti anche «sussidi») sono rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'inclusione delle persone con disabilità cui è stato riconosciuto lo «stato di handicap» ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
L'articolo 2, comma 9, della Legge n. 30 del 28 febbraio 1997 - di conversione del Decreto Legge n. 669 del 31 dicembre 1996 - estende anche agli «ausili tecnici ed informatici» la possibilità di essere acquistati con l'IVA al 4%, purché siano rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione delle persone con disabilità riconosciuta in «stato di handicap» ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992. Precedentemente questa possibilità era prevista solo agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti previste dalla Legge n. 263 del 28 luglio 1989 (di conversione del Decreto Legge n. 202 del 29 maggio 1989).
Successivamente, il Decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998 ha definito gli ausili tecnici ed informatici come segue: «[...] apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio».
Come afferma anche l'Agenzia dell'Entrate (Risoluzione n. 57 del 3 maggio 2005), il "controllo dell'ambiente", che costituisce una delle finalità alla quale i sussidi tecnici devono essere rivolti per usufruire della riduzione dell'aliquota IVA, va intesa in riferimento all'installazione di strumenti basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche che consentano alla persona con disabilità il superamento degli impedimenti derivanti da un ambiente non fruibile, oppure il parziale recupero di migliori capacità motorie, uditive, visive o di linguaggio.
All'uso dell'ausilio deve, in altre parole, far riscontro il conseguimento di una maggiore autosufficienza o integrazione da parte della persona con disabilità, la quale, da tale mezzo, trarrebbe il vantaggio di vedere annullate o ridotte le difficoltà in rapporto relazionale e funzionale con l'ambiente.
Costituiscono esempi di tali ausili i dispositivi a telecomando che consentono l'apertura o la chiusura di porte o finestre, l'accensione o lo spegnimento di luci, la possibilità di rispondere al citofono e al telefono, di gestire gli elettrodomestici, la televisione, oppure gli strumenti meccanici che consentano di conferire una certa autonomia permettendo, ad esempio, alla persona di passare dalla carrozzina al letto o viceversa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» [link a sito esterno].
Legge n. 30 del 28 febbraio 1997, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra finanziaria pubblica per l'anno 1997» [link a sito esterno].
Decreto Ministeriale - Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998, «Determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap». [link a sito esterno]
- autenticazione della firma
- Vedere sotto «autenticità della firma».
- autenticità della firma
L'autenticità della firma riguardante la sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è regolata dagli articoli 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445/2000.
In via generale, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Amministrazione Pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi (ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e articolo 38, comma 3, del DPR n. 445/2000) devono essere:
- sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto;
- sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento viene inserita nel fascicolo.
Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica (articolo 38, commi 1 e 2, del DPR n. 445/2000).
Attenzione: ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del DPR n. 445/2000, se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene presentata a soggetti diversi alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione deve essere redatta da uno dei seguenti soggetti:
- un notaio;
- un cancelliere;
- un segretario comunale;
- dal dipendente addetto a ricevere la documentazione;
- da altro dipendente incaricato dal Sindaco (in questo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
Riferimenti normativi
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa» (collegamento a sito esterno).
- autocaravan
L'autocaravan, detto anche «camper», è incluso dal Codice della strada tra gli «autoveicoli».
- automobile
- Vedere «autoveicoli».
- automobili
- Vedere «autoveicoli».
- autonomia
- L'autonomia (o autodeterminazione) è la capacità di attuare processi decisionali, in ordine a degli scopi posti dalla persona stessa e avere il diritto di esercitarli. Autonomia (o autodeterminazione) ed autosufficienza non vanno di pari passo.
- autosufficienza
L'autosufficienza è la capacità di prendersi cura della propria persona (nell'igiene personale, nell'abbigliamento, nell'alimentazione, negli spostamenti e nei trasferimenti) e della propria salute senza dover ricorrere al supporto di ausili o di altre persone.
Per determinare il livello di autosufficienza di una persona è necessario valutare la capacità che l'individuo possiede all'interno del proprio ambiente di vita. Con «capacità» l'ICF intende «l'abilità dell'individuo nell'eseguire un compito o un'azione». La capacità viene misurata in un ambiente uniforme o standard. Il concetto di capacità, quindi, è legato al più alto livello di funzionamento che una persona può raggiungere nell'esecuzione di un compito o di un'azione.
Autosufficienza ed autonomia (o autodeterminazione) non vanno di pari passo.
- autoveicoli
Il Codice della strada definisce l'autoveicolo come un veicolo a motore con almeno quattro ruote e diverso dal motoveicolo.
Fra gli autoveicoli previsti dal Codice della strada solo quattro categorie possono contare sui vantaggi fiscali riservati alle persone con disabilità:
- Autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente.
- Autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente.
- Autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.
- Autocaravan (camper): veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente. L'agevolazione, tuttavia, riguarda solo la possibilità di detrarre il 19% dell'IRPEF.
Approfondimenti:
Scheda Contact Center: Agevolazioni fiscali acquisto veicoli.
Riferimenti normativi:
Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» [link a sito esterno].
Legge n. 120 del 29 luglio 2010, «Disposizioni in materia di sicurezza stradale» [link a sito esterno].
- autoveicoli per trasporto promiscuo
- Vedere «autoveicoli».
- autoveicoli per trasporto speciale
- Vedere «autoveicoli».
- autoveicolo
- Vedere «autoveicoli».
- autoveicolo per trasporto promiscuo
- Vedere «autoveicoli».
- autoveicolo per trasporto speciale
- Vedere «autoveicoli».
- autovettura
- Vedere «autoveicoli».
- autovetture
- Vedere «autoveicoli».
- Azienda Ospedaliera
L'Azienda Ospedaliera (AO) raggruppa più strutture ospedaliere, sia pubbliche che private, con finalità di "produzione" di cure e interventi sanitari, con autonomia di gestione economica e finanziaria e obbligo al pareggio di bilancio.
In Umbria insistono:
- Azienda Sanitaria Locale (ASL)
L'Azienda Sanitaria Locale (ASL) è la struttura territoriale, dipendente dalla Regione, deputata a tutelare la salute dei cittadini ed a garantire loro i livelli di assistenza definiti dalla programmazione nazionale e regionale, avvalendosi dei propri presìdi e servizi, nonché di strutture sanitarie accreditate o in convenzione. Le ASL sono gestite da un Direttore Generale e si articolano in distretti socio-sanitari e dipartimenti.
La ASL n. 4 di Terni è così articolata:
- Distretto socio-sanitario n. 1 - Terni
- Distretto socio-sanitario n. 2 - Narni-Amelia
- Distretto socio-sanitario n. 3 - Orvieto
Ogni distretto si articola in Centri di Salute (CdS) e in "Aree di assistenza" (Dipartimenti).
Per maggiori informazioni in merito ai servizi socio-sanitari della ASL n. 4 di Terni, si rimanda al Servizio di Contact Center di questo sito.