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Glossario: lettera G


gamma-glutamil-transpeptidasi (GAMMA-GT)
esame di laboratorio usato come indicatore di patologie che interessano le vie biliari.
geriatria

«Branca della medicina che si occupa della prevenzione, diagnosi e cura delle malattie connesse all'invecchiamento».

(Da: www.terzaeta.com)

GLH
Vedere sotto <Gruppo di Lavoro sull'Handicap>.
glicemia

«Presenza di glucosio nel sangue; i valori normali sono 60-115 mg/100ml.»
 (Da: www.dica33.it)


 

GLIP
Vedere sotto «Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP)».
glucidi
I glucidi rappresentano la più importante fonte energetica della razione alimentare: il 55-60 % del fabbisogno calorico totale infatti deriva da essi. Si chiamano anche carboidrati o idrati di carbonio perché sono costituiti da carbonio combinato con idrogeno e ossigeno nelle stesse proporzioni dell’acqua. Ogni grammo di glucidi fornisce 4 calorie. In natura troviamo:
· monosaccaridi: sono rappresentati dal glucosio, fruttosio, galattosio
· disaccaridi: sono rappresentati dal saccarosio (lo zucchero da tavola), lattosio (lo zucchero del latte) e dal maltosio (deriva dall’amido)
· polisaccaridi: sono rappresentati dalle sostanze amilacee contenute nel frumento (pane, pasta) nel riso, nel mais, nella patata e dalla cellulosa che è il principale componente dei tessuti di sostegno e di rivestimento dei vegetali.
glutammico-ossalecitico-transferasi (GOT)
esame di laboratorio per la diagnosi e il monitoraggio di lesioni al fegato ed al cuore.
glutammico-piruvico-transaminasi (GPT)
esame di laboratorio per la diagnosi di lesioni al fegato.
gratuito patrocinio
 «Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione (art. 24 Cost.) che consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. Al pagamento delle spese (avvocati, consulenti ed investigatori autorizzati) si provvede mediante il patrocinio a spese dello Stato.»
(Da: www.giustizia.it)
Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP)

I GLIP sono un organismo previsto dalla legge n. 104/1992 che promuove e facilita i raccordi tra i diversi enti che operano per l'integrazione delle persone con disabilità. Composto da rappresentanti dell'Amministrazione Scolastica, dagli Enti Locali, dall'Azienda Sanitaria, dalle associazioni delle persone con disabilità, hanno il compito di promuovere e di gestire accordi di programma provinciali, nonché compiti di consulenza e di proposta in ordine a qualunque attività che faciliti l'integrazione. Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 104/1992, i GLIP: « hanno compiti di consulenza e proposta al Dirigente scolastico regionale, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma […] per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento" (legge 104/92, art. 15).


APPROFONDIMENTI:

Scheda tematica: I Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP)

Gruppo di Lavoro sull'Handicap (GLH)

Il Gruppo di Lavoro sull'handicap (GLH) ha lo scopo di facilitare la programmazione e la verifica dei piani educativo-riabilitativi individualizzati. Viene istituito presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore dal Dirigente Scolastico.

È composto, di norma, da: Direttore Didattico, Dirigente Scolastico, uno o più insegnanti, i membri dell'équipe specialistica della ASL competente per territorio, un esperto dei problemi degli alunni con disabilità, eventualmente richiesto per il tramite dei Provveditori agli Studi alle associazioni di categoria per consulenze specifiche, un rappresentante del servizio sociale, genitori dell'alunno con disabilità e rappresentante degli studenti.

La funzione è quella di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal Piano Educativo Individualizzato (PEI).

guida con adattamenti
«Il legislatore considera gli adattamenti ai veicoli al fine di consentirne il trasporto di disabili o la guida da parte di essi. Per i disabili titolari di patente speciale , si considera ad ogni effetto adattata anche l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento della idoneità alla guida. Gli adattamenti devono sempre risultare sulla carta di circolazione del veicolo, essi possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo per mettere il disabile in condizione di accedervi». 
(Da: Ferri, Aquilani, Saraceno “Guida pratica invalidità e handicap” il sole 24 ore 2004)
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