La Circolare n. 11 del 21 maggio 2014 dell'Agenzia dell'Entrate e poi il recentissimo Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 e hanno previsto importanti novità in tema di agevolazioni e semplificazioni per le persone con disabilità e loro familiari. Gli argomenti oggetto dei due atti spaziano dalle agevolazioni sul settore auto, al rinnovo della patente speciale, dai permessi lavorativi, alle revisioni degli accertamenti sanitari.
In questi giorni c'è stato un susseguirsi di importanti novità in favore delle persone con disabilità in relazione a vari temi: dalla semplificazione amministrativa di alcune procedure, alle agevolazioni sul piano fiscale.
Queste novità nascono da due fonti molto diverse tra loro: una è il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» e l'altra, di tutt'altro livello giuridico ma ugualmente incisiva nella vita delle persone con disabilità, è la Circolare n. 11 del 21 maggio 2014 [link a sito esterno] dell'Agenzia dell'Entrate.
Il Decreto Legge n. 90/2014, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato lo stesso giorno in Gazzetta Ufficiale, è subito efficace, ma è bene precisare che, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, dovrà essere approvato dal Parlamento. È una precisazione importante, perché potrebbe essere la sede in cui alcuni elementi si potrebbero modificare, eventualità scongiurata - almeno nelle parti che riguardano le persone con disabilità - anche dal presidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) Vicenzo Falabella, che, in un comunicato, esprime la propria soddisfazione: «Questo decreto va sicuramente convertito in legge senza snaturarne i contenuti. La FISH proporrà - anzi! - ancora ulteriori aggiunte, ma non può che cogliere con favore questo segno dopo anni di silenzio».
Gli argomenti oggetto delle due fonti normative, che spaziano dalle agevolazioni sul settore auto, al rinnovo della patente speciale, dai permessi lavorativi, alle revisioni degli accertamenti sanitari, verranno ora brevemente analizzate.
Le agevolazioni del settore auto
Iniziamo con il settore auto. Nel campo dei veicoli, le novità (provenienti sia dal Decreto Legge n. 90/2014, sia dalla Circolare n. 11/2014 dell'Agenzia dell'Entrate) riguardano tre elementi:
- Agevolazioni auto in caso di furto;
- Non obbligatorietà dell'adattamento al veicolo per i minori con disabilità;
- Semplificazione del rinnovo della patente.
Agevolazioni auto in caso di furto
La Circolare n. 11/2014 dell'Agenzia dell'Entrate risolve la questione relativa alle agevolazioni dell'IVA con aliquota al 4% nel caso in cui una persona con disabilità necessiti di acquistare una nuova auto prima della scadenza dei quattro anni (necessari per poter usufruire delle agevolazioni) in caso di furto.
La normativa italiana concede alcune agevolazioni fiscali per i veicoli destinati al trasporto di persone con disabilità. Le principali agevolazioni sono: la riduzione dell'IVA con aliquota al 4% al momento dell'acquisto, la possibilità di detrarre il 19% dell'IRPEF di parte della spesa sostenuta, l'esenzione dal pagamento del bollo auto e dalle imposte di trascrizione (per una panoramica più dettagliata, si consiglia di consultare le schede del Servizio di Contact Center).
Le agevolazioni possono essere concesse ogni quattro anni (condizione fissata dal Legislatore al fine di evitare abusi). La norma, chiaramente, prevede alcune eccezioni:
- per quanto riguarda la detrazione IRPEF, la persona con disabilità può acquistare una nuova auto e fruire della detrazione prima della fine del quadriennio nell'ipotesi in cui il primo veicolo sia stato rubato e non sia stato ritrovato. In questo caso non è necessaria la cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), ma la sola attestazione della perdita di possesso. La nuova detrazione è ammessa al netto dell'eventuale rimborso assicurativo;
- per quanto riguarda l'accesso al beneficio dell'IVA al 4%, invece, è possibile usufruire dell'acquisto dell'auto con l'aliquota agevolata prima che siano trascorsi quattro anni, solo nel caso in cui il veicolo sia stato cancellato dal PRA, procedura non possibile se il veicolo è stato rubato ma non ritrovato.
La Circolare n. 11/2014 sana questa difformità di trattamento: prevede, infatti, che la persona con disabilità possa usufruire di entrambe le agevolazioni purché esibisca al concessionario la denuncia di furto del veicolo e il documento di registrazione della "perdita di possesso" effettuata dal PRA.
Non è obbligatorio adattare l'auto in caso di minori con disabilità
Altro requisito che vincolava l'accesso alle agevolazioni previste per il settore auto è quello riguardante l'obbligo di adattamento del veicolo in caso di acquisto dell'auto finalizzato al trasporto di una persona con disabilità. In particolare, negli anni, è nata e cresciuta un po' di confusione soprattutto in caso di minorenni.
Secondo le disposizioni fino ad oggi vigenti, la persona con disabilità trasportata (o il familiare di cui sia fiscalmente a carico) ha diritto alle agevolazioni fiscali (IVA al 4% e detrazione IRPEF del 19%) solo a condizione che adatti il veicolo al trasporto. Nel corso degli anni, tuttavia, nuove disposizioni hanno ammesso alle agevolazioni persone con disabilità (con varie caratteristiche di salute: cecità, sordità, menomazioni intellettive gravi, limitazioni della deambulazione), a prescindere dall'adattamento del veicolo.
Si è creato, così, un sistema in cui non risulta chiaro se l'adattamento al veicolo (in questo caso per il trasporto) sia necessario o meno. Inoltre, in caso di bambini e adolescenti con disabilità, può risultare estremamente difficile (o inutile) stabilire a priori la necessità di adattare obbligatoriamente il veicolo.
La Circolare n. 11/2014 mette un punto di chiarezza rispetto a questa materia: nel caso di un minorenne, cui viene acquistato il veicolo per facilitare il suo trasporto, non è più obbligatorio l'adattamento obbligatorio del veicolo. Devono, però, ricorrere alcune condizioni:
L'adattamento rimane obbligatorio, invece, per le persone maggiorenni con disabilità «con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, Legge 449/1997», nonché per i titolari di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida.
Patente e rinnovi
Il comma 2 dell'articolo 25 del Decreto Legge n. 90/2014 si occupa di rinnovo della patente per le persone con disabilità. In particolare prevede che, durante la visita di idoneità alla guida, qualora la Commissione Medica patenti speciali certifichi che il conducente presenta una condizione di salute stabilizzata (nel testo «situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento») e non necessita di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida potranno essere effettuati senza passare per l'accertamento della Commissione.
La durata della patente, tuttavia, rimane quella prevista per questi casi (ossia validità massima di 5 anni).
C'è una piccola novità, decisamente più marginale, anche nel comma 1 del medesimo articolo: prevede che nelle Commissioni Mediche per le patenti, nel caso in cui si debba valutare una persona con disabilità, sia presente «un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia». A questo proposito, alcuni commentatori (tra cui Carlo Giacobini dalla pagine di Handylex.org [link a sito esterno]) fanno notare che la partecipazione di questo rappresentante, mai richiesta dal movimento associativo, sebbene sia a titolo gratuito, è una disposizione che «lascia perplessi e non è comunque un intervento di natura semplificatoria».
Mobilità: parcheggi
Altro aspetto che riguarda la mobilità, affrontato dal Decreto Legge n. 90/2014, è quello che modifica l'articolo 381 del Regolamento del Codice della Strada nella parte che affronta il tema della gratuità dei parcheggi: la nuova disposizione impone ai Comuni di stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero superiore al limite minimo previsto dalla normativa vigente (1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili) di posti destinati alla sosta gratuita delle auto di persone con disabilità munite di contrassegno. Si precisa che questa indicazione, in precedenza, era facoltativa.
La norma prosegue ponendo solo come facoltà per i Comuni, e non come obbligo, di prevedere la gratuità della sosta per le auto di persone con disabilità nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili quelli riservati.
Semplificazione dei certificati provvisori per i permessi e i congedi lavorativi
Altra novità riguarda le modalità di certificazione provvisoria, qualora il certificato dello «stato di handicap» (Legge n. 104/1992) non sia stato emesso entro 45 giorni dalla presentazione della domanda di accertamento, per richiedere le agevolazioni lavorative (permessi lavorativi mensili e congedi biennali retribuiti), previste dall'articolo 33 della Legge n. 104/1992 e dall'articolo 42 del Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.
Questo è un elemento estremamente importante poiché i vincoli imposti dalla normativa vigente sono stati spesso oggetto di limitazione nella concessione delle agevolazioni lavorative per coloro che dovevano assistere un familiare con disabilità o per i lavoratori con disabilità che volevano usufruirne per motivi di cura personale.
La normativa vigente in materia di permessi lavorativi, infatti, pone come condizione ineludibile la presentazione del verbale dello «stato di handicap» in cui sia espressamente riportata la connotazione di «gravità» (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) e non ammette l'equipollenza di altre certificazioni di invalidità. Inoltre, sebbene sia possibile richiedere un accertamento provvisorio da un medico specialista in servizio presso la ASL - qualora la Commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda (Legge n. 423 del 27 ottobre 1993) -, questa procedura, oltre a richiedere un'ulteriore visita medica e a non valere per i congedi retribuiti di due anni, non sempre risponde con tempestività alle esigenze del lavoratore (con o senza disabilità) e/o al suo familiare.
Il Decreto Legge n. 90/2014 risolve questi vincoli: abbassa il limite di 90 giorni a 45, autorizza le Commissioni Mediche a rilasciare il certificato provvisorio (valido fino all'emissione di quello definitivo) già fine visita ed, infine, estende la validità anche ai congedi retribuiti di due anni.
Neo-maggiorenni
Minore con indennità di accompagnamento o indennità di comunicazione
Fino ad oggi, un minorenne con disabilità titolare di indennità di accompagnamento (se legato all'invalidità civile o alla cecità civile) o di indennità di comunicazione (se legato al riconoscimento della sordità), anche se le sue condizioni di salute sono stabilizzate o ingravescenti, è comunque costretto, al compimento della maggiore età, ad una nuova valutazione dell'invalidità civile (o cecità o sordità), altrimenti gli viene revocata l'indennità di accompagnamento, nonché non gli viene concessa la pensione di inabilità che gli spetterebbe come maggiorenne (fatte salve le condizioni economiche necessarie).
Il Decreto Legge n. 90/2014 elimina questo ulteriore accertamento, limitando l'onere del neo-maggiorenne (o della sua famiglia) alla presentazione di una domanda amministrativa: al comma 6 dell'articolo 25, infatti, stabilisce che al minore titolare di indennità di accompagnamento o di comunicazione «sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari».
Minore con indennità di frequenza
I minorenni con disabilità che percepiscono l'indennità mensile di frequenza, presentando una domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono, in via provvisoria le prestazioni erogabili agli adulti con riconoscimento di invalidità civile. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
Esonero dalle revisioni degli accertamenti sanitari
La Legge n. 80 del 9 marzo 2006 prevede che le persone con disabilità che hanno menomazioni stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerate da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza delle condizioni di salute che hanno dato luogo alla concessione dei benefici di legge previsti dagli accertamenti sanitari suddetti.
La norma, tuttavia, non estende il divieto di revisione di accertamento a tutte le situazioni stabilizzate, a meno che non godano delle suddette indennità.
Il Decreto Legge n. 90/2014, all'articolo 25, comma 8, abroga il periodo della norma originaria che limitava il divieto di esonero da ulteriori visite solo ai beneficiari delle indennità di cui sopra: d'ora in poi, quindi, l'esonero dalla revisione riguarderà tutte le persone con patologie stabilizzate, al di là della loro gravità clinica.
Concorsi pubblici
L'ultimo comma dell'articolo 25 del Decreto Legge n. 90/2014 interviene sulle modalità previste per garantire parità di accesso alle persone con disabilità durante le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni (materia normata dall'articolo 20 della Legge n. 104/1992).
Il Decreto Legge n. 90/2014 aggiunge all'articolo 20 della Legge n. 104/1992 un nuovo comma che stabilisce che una persona con disabilità, cui è stata riconosciuta una percentuale di invalidità uguale o superiore all'80%, non è tenuta a sostenere la prova pre-selettiva eventualmente prevista.