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Inclusione scolastica: il MIUR si "corregge" sul diploma di terza media

Pubblicato il 7/11/2014 - Letto 4751 volte
Segnaliamo che il MIUR ha modificato, sul proprio sito internet, la FAQ «Gli alunni con disabilità conseguono un titolo di studio valido?» andando così a "correggere" una precedente risposta che lasciava spazio a errori di interpretazione. Dalla modifica apportata ora, si evince chiaramente che gli studenti con disabilità, al termine della scuola media, possono affrontare l'esame finale anche sostenendo prove totalmente differenziate dal resto della classe, conseguendo un diploma valido a tutti gli effetti.

Nel corso delle ultime due settimane, il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) ha modificato la FAQ (Frequently Asked Question) «Gli alunni con disabilità conseguono un titolo di studio valido?» presente all'interno del portale ministeriale, nella pagina "Alunni con disabilità" [link a sito esterno].

Nella FAQ menzionata, si fa la distinzione tra il primo ciclo di studi (scuola elementare e media) e il secondo ciclo di studi (scuola superiore), dal momento che vi sono disposizioni diverse che regolano il conseguimento dei titoli di studio ed il superamento delle prove finali, dei due cicli di istruzione.

La "correzione" apportata alla FAQ «Gli alunni con disabilità conseguono un titolo di studio valido?» riguarda l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studio (il "vecchio" esame di licenza media) che «il candidato con disabilità potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, in base a quanto stabilito nel suo PEI [Piano Educativo Individualizzato, N. d. R.]. Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito».

Il passo citato della FAQ in questione sottolinea che lo studente con disabilità può sostenere l'Esame di Stato conclusivo al termine della terza media, per ottenere il diploma (e non l'attestato di frequenza) anche quando ha sostenuto delle prove differenziate dal resto della classe, purché queste vengano superate e si raggiungano, così, gli obiettivi individuati nel PEI.

Ciò significa che lo studente con disabilità, per essere ammesso all'Esame di Stato conclusivo, pur non dovendo necessariamente raggiungere gli «obiettivi minimi» della propria della classe, deve comunque conseguire quelli individuati nel proprio PEI.

Questa disposizione, valida per il primo ciclo di studi, è diversa da quanto stabilito per la scuola secondaria superiore, dove gli studenti con disabilità che vogliono ottenere il diploma finale devono necessariamente raggiungere gli «obiettivi minimi» della classe.

Inoltre, la FAQ ministeriale ribadisce che, durante il primo ciclo di studio, «la programmazione è sempre valida per la promozione alla classe successiva, anche quando è completamente differenziata poiché la valutazione degli alunni con disabilità avviene sempre in base al loro Piano Educativo Individualizzato»; dunque, gli studenti e le studentesse con disabilità, anche nel corso dell'anno, dovrebbero seguire un percorso scolastico che li porti a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal proprio PEI che, anche in questo caso, non devono necessariamente corrispondere con gli «obiettivi minimi» individuati per la classe di appartenenza.


I riferimenti normativi sull'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi

Quanto espresso dalla FAQ ministeriale «Gli alunni con disabilità conseguono un titolo di studio valido?» è disciplinato dalle diverse normative nazionali che si sono susseguite per il raggiungimento  della piena inclusione scolastica degli stessi studenti.

Ricordiamo, innanzitutto, che già la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 [link a sito esterno]  all'articolo 16, comma 2, afferma che «nella scuola dell'obbligo sono predisposte [...] prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali».

È con l'Ordinanza Ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001 [link a sito esterno], però, che viene normato, in modo chiaro, lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole, sia statali che non statali.

All'articolo 11, comma 11 e 12, dell'OM n. 90/2001 viene spiegato che l'alunno con disabilità che deve sostenere la prova conclusiva del primo ciclo di studi (il cosiddetto "esame di terza media") potrà farlo attraverso prove differenziate «in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato […] Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali». Dunque, come quanto riassunto brevemente dalla FAQ ministeriale, lo studente e la studentessa con disabilità potranno sostenere prove differenziate in linea con i propri obiettivi scolastici individuati nel PEI, per l'ottenimento del diploma finale.

Nel comma 12 del medesimo articolo dell'OM n. 90/2001 si specifica che, nel caso in cui si verifichi «il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo». Dunque, il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati all'interno del PEI di ciascun alunno e alunna con disabilità può portare all'ottenimento dell'attestato di frequenza che permette l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado e la frequenza della stessa, ma preclude la possibilità di sostenere l'esame finale del secondo ciclo di studi. Infatti, coloro i quali ottengono l'attestato di frequenza al termine della scuola media, possono iscriversi e frequentare la scuola superiore con l'obiettivo di ottenere, al termine dell'interno percorso di studi, l'attestato di frequenza (al posto del diploma).

Va specificato che le «prove differenziate» indicate nella normativa, vanno individuate in base al PEI dello studente in questione. Questo aspetto, legato alla valutazione degli alunni con disabilità, viene successivamente ripreso nell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009 [link a sito esterno], dove si afferma che «le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza (media N. d. R.)».

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