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Comunicato FISH. Diritto allo studio dei disabili: condizionato dalla disponibilità economica

Pubblicato il 11/01/2015 - Letto 2586 volte
(9 gennaio 2015) La giurisprudenza negli ultimi anni si è adeguata a quanto sancito dalla Corte Costituzionale: il sostegno scolastico va garantito al massimo delle ore necessarie agli studenti con grave disabilità e alle famiglie va riconosciuto il danno patrimoniale comprovato come, pure, l'eventuale danno non patrimoniale. Questo principio viene messo in discussione da una sentenza del TAR Sicilia (369/2014), confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della Regione Siciliana, che stabilisce che non sia dovuto il risarcimento del danno adducendo gravi motivazioni che ne amplificano la portata: alcuni diritti non sono "indiscutibili", ma condizionati, nella loro esigibilità, dalla crisi finanziaria e il sostegno scolastico è un compito della famiglia in cui lo Stato interviene in modo solo sussidiario.

Un gravissimo rischio per i diritti delle persone con disabilità arriva in questo caso dalla Giustizia Amministrativa. È lo stesso principio del diritto allo studio, che si riteneva definitivamente sancito dalla Corte Costituzionale, ad essere messo in discussione.

La giurisprudenza prevalente negli ultimi anni si è adeguata alle indicazioni della Consulta: il sostegno scolastico va garantito al massimo delle ore necessarie agli studenti con grave disabilità e alle famiglie va riconosciuto il danno patrimoniale comprovato come pure l'eventuale danno non patrimoniale.

Rifacendosi a solidi principi costituzionali si è nella sostanza messo un freno ad una pericolosa tendenza invalsa nell'amministrazione dell'istruzione pubblica.

A sovvertire questa certezza giunge dapprima una sentenza del TAR Sicilia (369/2014) che stabilisce che non sia dovuto il risarcimento del danno patrimoniale e non e, a seguire, una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della Regione Siciliana (Sentenza n. 617 del 17 novembre scorso) che conferma l'indirizzo del TAR.

Fino a questo punto sembra una vicenda di normale querelle legale-amministrativa, ma il peso del Consiglio e la gravità delle motivazioni portate rende la portata della sentenza e i suoi potenziali effetti devastanti. Non si limita infatti il Consiglio a negare il diritto al risarcimento per danni, ma mette in dubbio anche l'assolutezza del diritto costituzionale all'istruzione.

"Se è vero - si legge nella Sentenza del CGA della Sicilia - come periodicamente ribadito anche dalla giurisprudenza, che la ‘educazione ed istruzione', piuttosto che la ‘salute' quale ‘diritto fondamentale dell'individuo' […], specie se riferiti […] alla cura dei minori handicappati, costituiscono altrettanti diritti personali e sociali oggetto di tutela rafforzata, è anche vero che la tutela c.d. ‘incondizionata' della salute, ribadita dal primo Giudice per concedere il sostegno nella misura richiesta dai genitori - depurata dalla forte caratura ideologica che ne ha accompagnato la sua rappresentazione politica e giuridica (anche nella cit. sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale), oltre che mai realizzata nei fatti, sia in termini di prevenzione che di cura - non può per altro verso non subire oscillazioni, specialmente in tempi di crisi finanziaria acuta, come accade per la stagione attuale di finanza pubblica, che inevitabilmente si riverberano sulle scelte dell'Amministrazione, ogni qualvolta questa è chiamata a dover ponderarne la misura".

Al di là delle gravissime considerazioni verso la Corte costituzionale ("forte caratura ideologica che ne ha accompagnato la sua rappresentazione politica e giuridica"), nella sostanza alcuni diritti non sarebbero "indiscutibili", ma condizionati nella loro esigibilità dalla crisi finanziaria. Concretamente l'amministrazione potrebbe quindi limitare il sostegno scolastico a causa della crisi finanziaria.

Ma non basta: "[…] l'assistenza pubblica ai minori, in tutte le forme con cui questa può essere prestata, è da reputare in via di principio ‘sussidiaria', o, comunque, non sostitutiva rispetto agli obblighi di assistenza ed educazione che prioritariamente incombono sui genitori che su di essi esercitano la potestà".

Il che significa che quello del sostegno scolastico paradossalmente è un compito della famiglia in cui lo Stato interviene in modo solo sussidiario. Quindi le famiglie potrebbero essere chiamate a farsene carico materialmente ed economicamente.

I primi effetti di tale sentenza già si fanno sentire: l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha iniziato a notificare numerosi appelli avverso le sentenze del TAR Palermo con le quali già è stato riconosciuto il diritto all'integrazione delle ore di sostegno e al risarcimento del danno.

"La prevedibile emulazione che tale grave sentenza innescherà sarà una rinnovata causa di esclusione di molte persone con disabilità. - commenta con preoccupazione Vincenzo Falabella, Presidente della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap - È necessaria una forte sensibilizzazione dei Consigli forensi, una forte unità dei legali che fino ad oggi hanno seguito i contenziosi attivati da migliaia di famiglie, ma soprattutto è necessaria una Adunanza plenaria del Consiglio di Stato per rendere omogenee le successive sentenze e per censurare le pesanti affermazioni del Consiglio di Giustizia siciliano. FISH agirà in tutte le sedi adeguate per rintuzzare questo violentissimo attacco contro i diritti civili."

(9 gennaio 2015)

FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap
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