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Lavoro: novità sulle assunzioni delle persone con disabilità

Pubblicato il 5/02/2016 - Letto 2917 volte
L'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 151/2015 ha introdotto alcune novità sull'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. In particolare, dal 2016, i datori di lavoro che assumeranno persone con disabilità potranno usufruire di un "bonus per l'assunzione" che varia a seconda della percentuale di invalidità civile che è stata riconosciuta alla persona. In questa news, prendiamo in esame le novità introdotte dal Decreto.

La riforma sul lavoro realizzata dal Governo Renzi - il cosiddetto Jobs Act - introduce alcune significative novità per le persone con disabilità. Il Decreto Legislativo n. 151 de 14 settembre 2015 [link esterno], infatti, va a modificare anche alcuni passaggi della Legge n. 68 del 12 marzo 1999 [link esterno], ovvero la legge che norma l'assunzione delle persone con disabilità e che istituisce il cosiddetto "collocamento mirato" e che, dalla sua istituzione, ha costituito il punto di riferimento normativo per ciò che concerne l'inclusione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità.

Il Decreto n. 151/2015 ha introdotto, inoltre, alcune novità per ciò che riguarda l'assunzione delle persone con disabilità, a partire dal 2016. In particolare, il Decreto n. 151/2015 prevede dei nuovi incentivi e sgravi contributivi per i datori e le datrici di lavoro che assumeranno persone con disabilità.


Il "bonus" per l'assunzione

Con l'introduzione del Decreto Legislativo n. 151/2015, i datori e le datrici di lavoro che intenderanno assumere persone con disabilità nel 2016, potranno ottenere un "bonus per le assunzioni delle persone con disabilità 2016" che consiste in sgravi contributivi e, dunque, "in una riduzione in percentuale della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali", come si legge nell'articolo "Bonus assunzioni disabili 2016 e nuovi obblighi aziende dal 2017" [link esterno], pubblicato su GuidaFisco.it.

In particolare, il "bonus" viene concesso, al datore o alla datrice di lavoro, sulla base della percentuale di invalidità civile che la Commissione Medica per l'invalidità civile ha riconosciuto e certificato al/alla dipendente con disabilità, secondo le tre seguenti modalità:

  • per l'assunzione delle persone con limitazioni alle funzioni cognitive e psichiche cui è stata riconosciuta una percentuale di invalidità superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato (di durata non inferiore a 12 mesi), viene riconosciuto al datore o alla datrice di lavoro un "bonus per l'assunzione" pari al 70% della retribuzione lorda mensile (per una durata massima di 60 mesi);
  • per l'assunzione delle persone cui è stata riconosciuta una percentuale di invalidità tra il 67% ed il 79% o per coloro che rientrano tra la quarta e la quinta categoria del Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra [file pdf], viene riconosciuto al datore o alla datrice di lavoro un "bonus per le assunzioni" pari al 35% della retribuzione mensile lorda (per una durata di 36 mesi);
  • per l'assunzione a tempo indeterminato delle persone cui è stata riconosciuta una percentuale di invalidità superiore al 79% o per coloro che rientrano tra la prima e la terza categoria del Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, viene riconosciuto al datore o alla datrice di lavoro un "bonus per le assunzioni" pari al 70% della retribuzione mensile lorda (per massimo 36 mesi).

Il "bonus" viene concesso al datore o alla datrice di lavoro previa richiesta all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS). In particolare, il datore o la datrice di lavoro dovranno presentare un'apposita domanda per la richiesta del "bonus per l'assunzione delle persone con disabilità 2016" all'INPS che, verificati i requisiti e le disponibilità economiche, provvederà a rilasciare il contributo mensile. L'acquisizione delle domande da parte dell'INPS avviene in ordine cronologico, in base alla data di presentazione della domanda da parte dei datori e delle datrici di lavoro.


Il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità

La Regione Umbria, con la Legge n. 18 del 9 marzo 2000 «Legge di approvazione del bilancio» [link esterno], ha istituito il proprio Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, destinato al finanziamento di programmi regionali di inclusione lavorativa e dei relativi servizi per le persone con disabilità.

Il Fondo permette ai datori e alle datrici di lavoro di richiedere un rimborso forfettario delle spese sostenute per l'individuazione di accomodamenti ragionevoli che permettano l'adeguamento del luogo di lavoro per i dipendenti e le dipendenti con disabilità. Tra le spese rimborsabili rientrano le tecnologie di telelavoro, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la formazione per chi si occupa dell'inserimento lavorativo.

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