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Novità riguardo ai permessi consentiti con Legge 104/92 in tempo di Coronavirus

Pubblicato il 16/03/2020 - Letto 1271 volte
Le nuove disposizioni date dal Decreto "Cura Italia" in tempo di Coronavirus consentono di usufruire di un prolungamento di giorni di permesso consentiti ai sensi dell'art.33 della legge n.104/92.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso con Decreto legge "Cura Italia" del 17 marzo 2020 n. 18. di aumentare il numero di permessi di lavoro autorizzati dalla Legge 104/1992 che, come noto, stabilisce delle regole con cui disabili - ma anche i familiari (entro un certo grado di parentela) che se ne prendono cura - possono usufruire di permessi retribuiti da lavoro.

L'articolo 24 del citato decreto legge recita testualmente: "Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020."

I giorni di permessi ex lege 104/92 spettano in numero di 3 al mese. La disposizione sopra richiamata amplia eccezionalmente per i mesi di marzo e di aprile 2020 i permessi lavorativi previsti dall'articolo 33, comma 3, della citata legge. Pertanto, i lavoratori che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno, e quelli a cui è riconosciuta una disabilità grave possono fruire, per i mesi di marzo e aprile 2020, di complessivi 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni a marzo + 3 giorni ad aprile, ex articolo 33, comma 3, legge 104/92, + 12 giorni tra marzo e aprile, ex articolo 24, comma 1, DL n.18/2020). Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Restano ferme le modalità precedenti di fruizione e di cumulo di tali permessi. Pertanto, se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ( 6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile).

In sintesi, possono usufruire di tali ulteriori permessi:

  • 1. Genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;
  • 2. Coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno;
  • 3. Lavoratori con disabilità grave.

Si rimanda al alla circolare esplicativa per ulteriori approfondimenti.

Riportiamo infine la Circolare INPS riguardante congedi e permessi e il sito internet dell'INPS per scaricare i moduli di domanda per permessi Legge 104/92.

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