Scuola e tagli
Pubblicato il 18/09/2008 -
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Torniamo di nuovo sull'argomento dei tagli alla scuola su sollecitazione dell'avv. Nocera che ci segnala relativamente alla Legge n. 133/08, che detta norme per tagli alla spesa scolastica, gli elementi su cui vigilare perché vengano mantenuti saldi i princìpi della normativa precedente a garanzia dell'Integrazione scolastica
La Legge n. 133/08 ha convertito in legge il decreto legge n. 112/08 che, all'art 64, detta norme per tagli alla spesa scolastica. Riportiamo di seguito i passaggi di particolare interesse segnalati dall'analisi dell'avvocato Salvatore Nocera sollecitando tutti a vigilare perché vengano mantenuti saldi i princìpi della normativa precedente a garanzia dell'Integrazione scolastica. Art. 9 - Il comma 1 prevede l'aumento del numero di alunni per classe a partire dal 2009/10.
Occorrerà vigilare perché venga mantenuta la garanzia del numero massimo fissato dal decreto ministeriale n. 141/98 garantita al momento solo da un controverso inciso che " fa salve le esigenze degli alunni con disabilità". - Il comma 2 prevede la riduzione del numero del personale docente e non docente.
Potrebbe prevedere la riduzione del numero dei docenti per il sostegno e dei collaboratori scolastici. Per i docenti di sostegno, deve essere mantenuto il principio fissato nell'art. 2, commi 413 e 414, L. n. 244/07 di un rappporto medio provinciale di uno a due. Per i collaboratori e le collabortrici scolastiche occorre tener presente il loro obbligo di assistenza igienica e il rispetto del genere degli alunni con disabilità. - Il comma 4 prevede l'emanazione di alcuni regolamenti applicativi di tali norme e di decreti secondo i criteri di seguito fissati:
- Lettera c, ridefinizione della composizione delle classi; (Numero massimo di alunni)
- lettera d, ridefinizione degli organici; (Numero docenti di sostegno)
- Lettera f, revisione della normativa dei corsi serali per adulti; (È indispensabile fare ribadire la norma della circolare ministeriale n. 455/97 secondo cui anche in tali corsi è assicurato il sostegno, l'assistenza educativa, il trasporto gratuito, etc)
- Lettera f-bis riguarda l'accorpamento delle scuole; (Anche in questo caso occorre garantire il trasporto gratuito, tanto più che la successiva lettera f-ter prevede interventi dei comuni e delle provincie per alleviare i bisogni degli utenti).
- Il comma 4-bis con una circonlocuzione assai tecnica in sostanza stabilisce che l'obbligo scolastico può essere adempiuto, dopo la terza media, anche tramite i corsi di formazione professionale, riportando così, di fatto, l'obbligo scolastico a 14 anni.
- Il comma 4-ter sospende le SSIS, in vista di una nuova normativa.
Trattandosi della formazione iniziale non solo dei docenti per il sostegno, ma di tutti i docenti occorre prevedere un minimo di formazione obbligatoria sull'integrazione scolastica. - Il comma 5 prevede la responsabilità dei Dirigenti ministeriali e scolastici circa il rispetto delle norme in sede applicativa sui tagli di cui sopra.
Dunque riteniamo che le associazioni dovranno avere un rapporto dialogico, e se necessario dialettico, circa il rispetto dei livelli essenziali per l'integrazione scolastica e la sua qualità. - Il comma 7 prevede la costituzione di un comitato interministeriale tecnico di monitoraggio sul rispetto della normativa citata.
Sarebbe necessario un contatto fra Osservatorio ministeriale sull'integrazione scolastica e tale comitato. - Infine il comma 9 stabilisce che coi risparmi ottenuti si avranno incrementi economici per il personale della scuola.
Questo non dovrà avvenire con una riduzione della qualità dell'integrazione scolastica.
L'avvocato Nocera propone dunque che si chieda un incontro al Ministro ed una riunione dell'Osservatorio ministeriale su tutte le questioni sollevate. Di questo si parlerà a Roma domani, 19 settembre, presso l'aula magna del Liceo Scientifico Isac Newton, in Viale Manzoni n. 47 dove, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, si terrà un incontro dell'Osservatorio Scolastico FISH.
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