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Per vacanze (e non solo) sempre più inclusive, arrivano alcune novità dal Codice del Turismo

Pubblicato il 29/07/2011 - Letto 2825 volte
Con il nuovo "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo" entrato in vigore a giugno, il Ministero del Turismo si prefigge due obiettivi principali: stimolare lo sviluppo del turismo e dare maggiore tutela ai consumatori e agli operatori del settore. Riguardo ai turisti con disabilità, vengono tenuti in considerazione i princìpi della Convenzione ONU: impedire di partecipare ad attività turistiche e ricreative viene esplicitato come «atto discriminatorio».

Nel nuovo «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo» (Codice del Turismo), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011 ed entrato in vigore il 21 giugno 2011, sono contenute numerose novità: ad esempio, viene ampliato il concetto di impresa turistica, si prevede una disciplina delle professioni del settore con particolare attenzione alla formazione, si tenta di facilitare l'apertura di strutture ricettive.

Per quanto riguarda le persone con disabilità che accedono ai servizi turistici, viene attuato, nel testo in questione, il principio contenuto nell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità:

«Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport - 1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità: […] (c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale. […] 5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a: […] (c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche; […] (e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive […]».

Il Codice del Turismo, infatti, si propone di garantire alle persone con disabilità temporanea o permanente «il diritto di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo».

Sottolineiamo con soddisfazione che la partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi e allo sport, viene intesa - ormai in modo inequivocabile (semmai ci fosse stato bisogno di specificarlo ulteriormente) - come «diritto fondamentale». Ma non solo: è considerato, infatti, «atto discriminatorio» impedire alle persone con disabilità in ambito motorio, sensoriale e intellettivo, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell'offerta turistica esclusivamente per motivi connessi o riferibili alla loro disabilità.

L'offerta turistica, culturale, sportiva e ricreativa, andando al di là della semplice funzione "ludica", assume una valenza sociale e abilitativa che conferisce un valore aggiunto all'ambiente di riferimento della persona con disabilità, permettendole di poter espletare un proprio diritto fondamentale, ma anche di acquisire capacità e performance che inevitabilmente si trasferiscono in altri ambiti della vita quotidiana, e che certamente andranno ad influenzare la qualità della vita.

La pubblicazione di questi princìpi nel nuovo Codice del Turismo, quindi, non può che aver trovato ampia soddisfazione da parte delle associazioni nazionali di persone con disabilità, con specifico riferimento a Roberto Vitali di Village for All (e referente della FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) a Sergio Silvestre di CoorDown (Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down).

Ma anche nell'associazionismo locale, il nuovo Codice del Turismo trova il plauso di chi - come la FISH Umbria ONLUS - da diverso tempo ormai sta sollecitando le istituzioni locali (Provincia, Comune, Ce.S.Vol., ecc.) per far approvare strumenti di regolamentazione che impediscano alle stesse di finanziare o patrocinare (con soldi pubblici) eventi ed attività in ambito sociale, culturale, sportivo e turistico realizzati in contesti e con modalità tali da risultare inaccessibili per le persone con disabilità e, quindi, «discriminatori». E questo, proprio in virtù dell'articolo 30 della Convenzione dell'ONU.

Ora che anche il Ministero nel nuovo Codice del Turismo si richiama al medesimo articolo e definisce «atto discriminatorio» l'impedimento alla partecipazione all'offerta turistica alle persone con disabilità, diventa chiaro che questi ultimi posseggono ora un'arma in più per denunciare - ai sensi della Legge n. 67/2006, «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni» - le strutture turistiche e ricettive che li discriminano.

Ricordiamo, infatti, che la legge prevede l'obbligo di rimozione della causa della discriminazione e, in caso di eventuale inadempienza, prevede ripercussioni di rilevanza penale.

L'obiettivo della FISH Umbria ONLUS, prima ancora di essere quello di sostenere i diritti delle persone con disabilità attraverso azioni legali, è quello di incidere sulla capacità positiva della comunità e delle istituzioni nel perseguire un modello di sviluppo inclusivo. Per tale ragione, è stata recentemente proposta, nell'ambito del Protocollo di Intesa sul Turismo Sociale (del 20 dicembre 2010), la somministrazione di un questionario [leggi qui] agli operatori del settore turistico, al fine di avviare una ricerca sulla qualità dell'accoglienza e dell'ospitalità ricettiva nell'offerta rivolta ai clienti con specifiche esigenze derivanti da condizioni personali e di salute. Gli elementi di conoscenza derivanti da questa prima indagine dovrebbero essere quelli su cui fondare un successivo piano d'azione e quindi progettare interventi mirati.

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