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Comune di Terni. Residenze Protette, attesa dei requisiti per compartecipazione

Pubblicato il 20/03/2013 - Letto 2549 volte
Il Comune di Terni è in procinto di definire la quota di compartecipazione alla spesa da parte delle persone anziane con disabilità e non autosufficienti che accedono alle strutture residenziali protette. Per il momento la questione è in esame presso la Direzione Servizi Sociali che avrà il compito di individuare gli strumenti giuridici e amministrativi idonei all'accertamento delle condizioni economiche delle persone anziane.

Con la Delibera della Giunta Comunale n. 59 del 6 marzo scorso (leggi qui il testo), il Comune di Terni sta definendo la quota di compartecipazione alla spesa che le persone anziane con disabilità e non autosufficienti devono sostenere al momento dell'accesso alle strutture residenziali protette.

La normativa nazionale e regionale divide a metà la spesa della struttura residenziale: 50% è la quota a carico della ASL, il restante 50% è in capo alla persona. I Comuni hanno facoltà di stabilire i criteri con i quali supportare le persone che hanno problemi economici nell'affrontare la spesa del 50% del costo del servizio.

Il Comune di Terni ha demandato alla Direzione Servizi Sociali l'individuazione e l'applicazione degli strumenti giuridici e amministrativi idonei all'accertamento delle condizioni economico e patrimoniali delle persone con disabilità beneficiarie delle prestazioni in strutture residenziali protette.

Lo scopo del Comune è quello di far sì che l'intervento residuale e sussidiario dell'Amministrazione - quale è quello di contribuire al 50% della quota in capo alla persona con disabilità - sia rivolto esclusivamente alle persone in stato di bisogno, priva di sufficienti entrate e risorse finanziarie cui attingere derivanti da propri patrimoni mobiliari e immobiliari.

In particolare il Comune si richiama a due Sentenze della Corte di Cassazione (n. 5548/2010 e n. 5549/2011) in cui si precisa che gli oneri economici a carico del Comune di residenza «[…] devono essere solamente quelli che il beneficiario delle prestazioni non può sostenere direttamente o attraverso i propri parenti gravati dall'obbligo alimentare o assistenziale [...]».

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