La Legge regionale n. 7 del 17 aprile 2014, «Disposizioni per la somministrazione ad uso terapeutico dei farmaci cannabinoidi», assicura alle persone affette da patologie per le quali sono necessaire cure palliative e terapie del dolore l'utilizzo dei farmaci cannabinoidi, forniti gratuitamente dal Sistema Sanitario Regionale.
Per farmaci cannabinoidi si intendono i medicinali e le preparazioni galeniche magistrali a base di princìpi attivi cannabinoidi, indicati all'articolo 14 del DPR n. 309 del 9 ottobre 1990 e successive modifiche.
La prescrizione di questi tipo di farmaco dovrà avvenire sulla base di un piano terapeutico redatto da un medico specialista. Una volta formulato tale piano terapeutico, i farmaci cannabinoidi potranno essere prescritti anche dai medici di famiglia.
L'erogazione dei farmaci cannabinoidi avverrà sia in ambito ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili, sia in ambito domiciliare. Si considera ospedaliera la fornitura del farmaco che è iniziata in ospedale e prosegue poi a casa per esigenze di continuità terapeutica, continuando ad utilizzare gli stessi farmaci cannabinoidi. Si considera, invece, domiciliare l'erogazione del farmaco che è iniziata fuori dall'ospedale.
La legge prevede anche l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico composto da: un dirigente della struttura regionale competente, un medico esperto in terapia del dolore e cure palliative; due rappresentanti delle farmacie convenzionate; un farmacologo che abbia condotto ricerche, opportunamente documentate, sulle sostanze cannabinoidi ed altri farmaci antidolorifici; due rappresentanti delle associazioni delle persone destinatarie di tali terapie; un rappresentante delle associazioni dei farmacisti preparatori; un esperto legale e un esperto della comunicazione di massa.
I principali compiti del Comitato tecnico-scientifico sono:
Al Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso.
A partire da aprile 2016, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale invierà all'Assemblea legislativa una relazione dettagliata che renderà conto dell'attuazione della legge. In particolare la relazione dovrà contenere informazioni sul numero di persone trattate con medicinali cannabinoidi, l'ammontare della spesa annua per l'acquisto di tali farmaci ed eventuali criticità emerse nell'applicazione della legge.
Con la Legge regionale n. 7/2014, l'Umbria si iscrive all'interno delle nove regioni d'Italia che riconoscono la cannabis come farmaco. È importante sottolineare la volontà della Regione Umbria, a seguito anche di richieste da parte dei potenziali beneficiari e loro familiari, di far rientrare, con questa legge, il trattamento curativo all'interno dei princìpi del Servizio Sanitario Regionale, che assicura un programma di cura individuale per la persona e per la sua famiglia prefiggendosi tali obiettivi: