Con la Circolare Ministeriale n. 51 del 18 dicembre 2014 [link a file pdf], il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha fornito le indicazioni per l'iscrizione all'anno scolastico 2015-2016, per le scuole dell'infanzia, per le prime classi delle scuole di ogni ordine e grado e per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali e dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni.
Le domande di iscrizione possono essere inoltrate agli istituti scolastici fino al 15 febbraio 2015.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado), tranne che per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia che ancora prevedono la modalità cartacea. Dalla Circolare n. 51/2014 possono essere effettuate on line anche le iscrizioni ai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni, nel caso in cui abbiano aderito alle procedure di iscrizione on line.
Le famiglie dovranno registrarsi sul portale [link a file esterno] del MIUR dedicato alle iscrizioni scolastiche e compilare il modello on line a disposizione. Le scuole, come si legge dalla Circolare Ministeriale, metteranno a disposizione delle famiglie che non dispongono di una connessione internet, gli strumenti informatici per la compilazione on line della domanda di iscrizione.
Per quanto riguarda gli alunni e le alunne con disabilità, la Circolare Ministeriale n. 51/2014 specifica che le iscrizioni scolastiche devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla Azienda USL di competenza da parte dei genitori (o dei tutori), comprensiva della diagnosi funzionale (come previsto dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 [link a sito esterno]), grazie a cui la scuola provvederà alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi e alla successiva stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI), in raccordo con la famiglia e i referenti dell'Azienda USL di riferimento.
Nella Circolare n. 51/2014, si legge inoltre che gli alunni e le alunne con disabilità che conseguono l'attestato di credito formativo in sede di esame di Stato del primo ciclo di studi (terza media), hanno il diritto di proseguire il proprio percorso formativo nella scuola secondaria di secondo grado (o in percorsi di formazione professionale) dove, al termine del percorso di studi, conseguiranno un ulteriore attestato di credito formativo. Ciò vale, però, solo per gli studenti e le studentesse che non abbiano superato i 18 anni di età al momento dell'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
Inoltre, nella Circolare n. 51/2014 viene specificato che gli studenti e le studentesse con disabilità con più di diciotto anni che non sono in possesso né del diploma di terza media né dell'attestato di credito formativo e che non frequentano nessun istituto di istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i corsi per adulti presso i Centri di istruzione per adulti, secondo quanto previsto dalla Legge n. 104/1992.
Per quanto riguarda gli alunni e le alunne con disturbi specifici dell'apprendimento, la Circolare n. 51/2014 ricorda che l'iscrizione on line va poi perfezionata con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge n. 170 del 8 ottobre 2010 [link a sito esterno].
Per maggiori informazioni sull'inclusione scolastica è possibile leggere la scheda di approfondimento del Servizio di Contact Center del Centro per l'Autonomia Umbro.