L'esenzione dalle visite di controllo per lavoratori privati in malattia
a cura di Pierangelo Cenci
Dal 22 gennaio č in vigore il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che indica i lavoratori e le lavoratrici del settore privato che sono esonerati/e dall'obbligo della reperibilitą per le visite di controllo in caso di malattia: le persone che presentano patologie gravi richiedenti terapie salvavita e le persone con patologie sottese o connesse alla situazione di invaliditą riconosciuta con percentuale pari o superiore al 67 per cento.A trent'anni dal Decreto Ministeriale del 15 luglio 1986 riguardante le visite mediche di controllo dei lavoratori e delle lavoratrici in malattia da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l'11 gennaio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato un nuovo Decreto che integra e modifica quello dell'86.
Il nuovo Decreto Ministeriale [link a sito esterno], che č composto di un solo articolo, indica i lavoratori e le lavoratrici del settore privato («lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati») e che sono esclusi/e dall'obbligo di reperibilitą per le visite di controllo quando sono in malattia.
Vi rientrano:
- coloro che presentano patologie gravi che richiedono terapie salvavita: queste devono risultare da un'idonea documentazione, che deve essere rilasciata dalle strutture sanitarie competenti e che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.
- coloro che presentano «stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invaliditą riconosciuta»: in questo caso, il riconoscimento di invaliditą deve aver determinato una riduzione della capacitą lavorativa, nella misura pari o superiore al 67 per cento.
Il Decreto Ministeriale č entrato in vigore il 22 gennaio 2016.
Data: 28/01/2016
Sezione: News » Archivio per data » Gennaio 2016
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