L'Esame di Stato è alle porte: cogliamo l'occasione per ricordare ai ragazzi e alle ragazze con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), ai loro genitori (e, perché no, anche ai/alle loro insegnanti) che la normativa italiana prevede modalità specifiche affinché possano affrontare in modo sereno questa prova.
La Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 [link a sito esterno] definisce il diritto dello studente e della studentessa con diagnosi DSA a «[…] fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari […]».
Già nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009, all'articolo 10, in riferimento alla valutazione degli alunni e delle alunne con DSA, veniva specificato: «Per gli alunni con DSA adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove d'esame, sono adottati […] gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove».
Annualmente, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) fornisce indicazioni sulle modalità di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
L'Ordinanza Ministeriale n. 252 del 19 aprile 2016 [link a file in PDF], all'articolo 23 (relativo all'esame dei candidati e delle candidate con DSA e Bisogni Educativi Speciali - BES), esplicita che nello svolgimento delle prove scritte, gli studenti e le studentesse possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato (PDP) che è stato redatto durante l'anno scolastico. Gli strumenti si distinguono in: dispositivi di natura informatica e altre misure compensative.
Dispositivi di natura informatica per le prove scritte: è consentito l'utilizzo di strumenti informatici (con il correttore automatico), solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche nel corso dell'anno o, comunque, siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame.
Altre misure compensative per le prove scritte e per il colloquio:
Viene sottolineata da più parti come sia molto importante l'attenzione che i genitori (nonché gli studenti e le studentesse) devono porre ai contenuti del PDP, sia prima di firmarlo all'inizio dell'anno, sia durante la prova d'esame, al fine di monitorare l'adozione degli strumenti compensativi previsti.