Il tema dei parcheggi riservati alle persone con disabilità è da affrontare secondo la prospettiva dei Diritti fondamentali che vanno garantiti alle persone con disabilità così come indicato dalla Convenzione Onu sui diritti delle Persone con disabilità ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n°18 del 3 marzo 2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2009).
In particolare si fa riferimento alla "mobilità personale" art. 20 della suddetta Convenzione quale diritto imprescindibile per consentire alle persone con disabilità la maggiore autonomia possibile.
E' noto che è possibile per le "persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta" ottenere - previo accertamento medico-legale - il cosiddetto "contrassegno di parcheggio per disabili" che permette - fra l'altro - di parcheggiare negli spazi a questi riservati (art. 381,DPR 495/1992 e successive modificazioni). L'articolo 381 del Regolamento del codice della strada, nella sua versione originale, prevedeva che in alcuni casi potesse essere concesso ai titolari di contrassegno un parcheggio riservato e affermava testualmente che "deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo". Quella condizione, potenzialmente discriminante, è stata rivista dal Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 che ha appunto modificato le regole fissate precedentemente.
L'attuale articolo 381 afferma che "nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta[…]. Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili"."
L'attuale regolamento per i parcheggi riservati ad personam del comune di Terni specifica due diverse modalità di richiesta a seconda che questa si riferisca a spazi di sosta generici o personalizzati.
Nel primo caso l'istanza può essere avanzata da comitati territoriali, enti, associazioni con finalità di sostegno alla disabilità o alle attività sanitarie, studi medici, diagnostici e farmacie, titolari di contrassegno di parcheggio per disabili o tutori esercenti la potestà genitoriale che non possono richiedere lo stallo personalizzato.
Nel caso degli stalli di sosta personalizzati da istituire in prossimità della residenza e/o del posto di lavoro, la richiesta può essere inoltrata da titolari di contrassegno di parcheggio per disabili o tutori esercenti la potestà genitoriale.La concessione, che ha una durata di 5 anni, può essere rinnovata.
Con la stessa deliberazione si dà mandato all'ufficio viabilità del Comune di esaminare le richieste pervenute sulla base di quanto disciplinato dal regolamento e di realizzare la segnaletica stradale che individua i posti auto degli aventi diritto e si dà mandato alla giunta di prevedere le risorse necessarie alla realizzazione degli stalli di sosta richiesti.