A seguito di tale pronuncia, quindi, il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità potrà legittimamente fruire del suddetto congedo straordinario retribuito secondo le modalità stabilite nell'art. 42 co.5 D.lgs. n. 151 del 26/03/2001.
Tale articolo prevede che il congedo sia riconosciuto a condizione che l'accertamento della condizione di disabilità grave sia avvenuto da almeno cinque anni ai sensi di quanto stabilito dagli artt.3 e 4 della L. n. 104/1992.
La sentenza, riscrivendo di fatto il testo dell'articolo di legge in questione con effetti giuridici vincolanti per l'applicazione della stessa, riconosce il pieno diritto del coniuge convivente del soggetto in situazione di handicap grave a godere del beneficio della disciplina suddetta e, tra l'altro, in via prioritaria rispetto ai soggetti che fino ad oggi ne beneficiavano, ovvero i genitori del soggetto con disabilità grave e, in caso di loro scomparsa o totale inabilità, fratelli o sorelle conviventi.
Per
Lo scopo del congedo straordinario retribuito è appunto quello di assicurare in via prioritaria la continuità nella cure e nell'assistenza della persona con disabilità che si realizzano nell'ambito familiare.
A livello di principio,
L'illegittimità costituzionale di tale norma era palese anche con riferimento al dato che il coniuge è il soggetto tenuto al primo posto all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte, e ciò sulla base dei doveri nascenti dal vincolo matrimoniale in conformità a quanto previsto dall'ordinamento giuridico vigente.
Corte Costituzionale - Sentenza n.158 del 18 aprile 2007