Commento di Antonio Papisca
Questo divieto fa parte di quell'insieme di principi che vanno sotto il nome di «Habeas Corpus». In questo stesso contesto si collocano anche i successivi articoli 10 e 11. La materia è particolarmente delicata trattandosi di limitazioni alla libertà fisica della persona e quindi di situazioni in cui la persona può essere oggetto di gravi soprusi. L'eventuale detenzione o imprigionamento (o «fermo») deve avvenire in ossequio alla legge. Chi si trova coinvolto in queste situazioni ha il diritto di conoscerne i motivi. Siamo in presenza di un principio sacrale di diritto consuetudinario, il cui inizio si fa risalire in Inghilterra (1305 sotto il re Edoardo I), con successiva codificazione ad opera del Parlamento inglese nel 1679. L'espressione latina fa riferimento ad un'ordinanza di rilascio di un prigioniero: «Hai il tuo corpo».
Sulla traccia della Dichiarazione universale, il Diritto internazionale dei diritti umani si è arricchito di norme e strumenti sempre più puntuali e rigorosi.
L'articolo 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) fa precedere il «divieto» dal «diritto»: «Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona». Stabilisce che «nessuno può essere privato dalla propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge» e che «chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui». Dispone inoltre che «chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegale ha pieno diritto ad un indennizzo». Anche le Convenzioni che sono alla base dei sistemi regionali dei diritti umani dedicano puntuali articoli alla materia dello «Habeas Corpus»: per esempio l'articolo 5 della Convenzione europea del 1950, l'articolo 6 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, l'articolo 7 della Convenzione interamericana del 1969, l'articolo 14 della Carta araba dei diritti umani del 2004.
Nel quadro delle Nazioni Unite sono stati prodotti numerosi documenti che fissano criteri e regole di comportamento per gli operatori della giustizia, tra gli altri: «Regole minime standard per il trattamento dei detenuti» (1957, 1977), «Corpo di principi per la protezione di tutte le persone sottoposte a qualunque forma di detenzione o restrizione» (1988), «Regole delle Nazioni Unire per la protezione dei minori privati della libertà» (1990), «Linee guida sul ruolo dei Procuratori» (1990).
Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, lo «Habeas Corpus» ha subito notevoli deroghe, assolutamente incompatibili ai sensi della vigente legalità internazionale (consuetudinaria e scritta e sviluppata in convenzioni giuridiche). Nel 2002 l'Amministrazione Bush diede vita ad un sistema di tribunali militari per giudicare presunti terroristi, per i quali non doveva valere lo «Habeas Corpus» nei riguardi di soggetti i quali, sempre secondo Bush, si collocavano al di fuori delle garanzie previste dalle Convenzioni di Ginevra (Diritto internazionale umanitario). Questo approccio fu rigettato dalla Corte Suprema nel 2006. Il Congresso, controllato dai Repubblicani, rispose varando il «Military Commissions Act» del 2006 che, nella sostanza, recepiva la tesi dell'Amministrazione. Il 12 giugno 2008, la Corte Suprema, con cinque voti a favore e quattro contrari, decretò l'incostituzionalità della suddetta tesi, dichiarando che i sospettati di terrorismo internazionale detenuti nella base militare di Guantanamo Bay hanno il diritto di ricorrere presso le (ordinarie) corti federali contro la loro detenzione in quella base.
Certamente, diritti umani e stato di diritto sono messi a dura prova dal terrorismo, così come dalla criminalità organizzata, interna e internazionale. Per la tenuta dei regimi autenticamente democratici, oltre che la probità e la competenza dei governanti (compresi i magistrati e gli operatori di polizia), è assolutamente necessaria la fiducia dei cittadini nelle pubbliche istituzioni. Altrettanto necessaria è la cooperazione internazionale, da portare avanti nelle legittime sedi istituzionali multilaterali.
Antonio Papisca
Cattedra UNESCO «Diritti umani, democrazia e pace» presso il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova.