Corte Costituzionale, un «no» deciso ai tagli al sostegno: le motivazioni della sentenza

a cura di Pierangelo Cenci

La Corte Costituzionale sancisce l'illegittimità del divieto di assegnare ore di sostegno "in deroga" agli alunni con disabilità, "contingentando" le ore di sostegno a tutela di questi ultimi a prescindere dal tipo e livello di gravità della disabilità stessa.

Scuola e sostegno alle persone con disabilità: si tira un respiro di sollievo, grazie alla Corte Costituzionale. È stata depositata lo scorso 26 febbraio, è quindi recentissima, la sentenza della Corte (la n. 80 del 2010, vedi approfondimento) che sancisce l'illegittimità del divieto di assegnare ore di sostegno «in deroga» agli alunni con disabilità, di fatto, «contingentando» le ore di sostegno a tutela di questi ultimi a prescindere dal tipo e livello di gravità della disabilità stessa. Un provvedimento, voluto dal Ministro Gelmini e nel mirino delle associazioni che tutelano le persone con disabilità ma anche più in generale delle associazioni dei genitori tutti, che puntava a fare un taglio drastico sulle ore di sostegno assegnate agli allievi con disabilità. Da oggi, con la sentenza n. 80, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi l'articolo 2 comma 413 della Legge n. 244/2007, (Finanziaria 2008, vedi approfondimento), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno; e l'articolo 2, comma 414, della stessa Legge Finanziaria, nella parte in cui esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno «in deroga» (a tempo determinato), in presenza di allievi con disabilità grave.
 
Un duro colpo inferto ai tagli del Ministro Gelmini, che andavano controcorrente rispetto alla tendenza diffusa ormai in tutti i Paesi UE, sulla scorta della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità. Un colpo duro, ma senz'altro ben gradito dalle migliaia di famiglie che si vedevano togliere il sostegno con motivazioni, tra l'altro - ed è la stessa Corte Costituzionale a sostenerlo - in evidente contrasto con i principi affermati dalla Legge n. 104/1992, e la Legge n. 449/1997, quella che nello specifico istituiva la possibilità del «sostegno in deroga». Un fatto importante, la bocciatura da parte della Corte Costituzionale, perché nelle motivazioni della sentenza ribadisce la «non omogeneità dei disabili» come tipo e livello di disabilità, il «diritto soggettivo all'educazione e all'istruzione a partire dalla scuola materna fino all'Università» (il richiamo è alla Legge n. 104/1992). In tale ottica, ha scritto la Corte, «Il diritto del disabile si configura come un diritto fondamentale», mentre al contrario «le disposizioni censurate si pongono in contrasto con il quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili».

Da oggi, quindi, nel «nucleo indefettibile di garanzie» che la Corte Costituzionale ha individuato come limite invalicabile all'intervento normativo - discrezionale - del legislatore, rientra, a pieno titolo, anche il diritto allo studio (e al sostegno) delle persone con disabilità con diversi livelli di gravità.


Approfondimenti

Per approfondimenti, leggi anche il focus «Anche la Corte Costituzionale dice no ai tagli al sostegno».


Normativa di riferimento

Sentenza della Corte di Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010 (leggi il file in PDF).

Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008) - (collegamento a pagina esterna).

Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, «Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica» (legge finanziaria 1998) - (collegamento a pagina esterna).


Data: 11/03/2010
Sezione: News » Archivio per data » Marzo 2010
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