A distanza di poco più di un mese dall'approvazione della Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 190 del 27 febbraio scorso e a poco meno di un mese dal Regolamento Regionale n. 3 dell'8 marzo scorso (di cui abbiamo detto in questo focus la settimana scorsa), la Giunta Comunale ternana delibera una proposta di regolamentazione della compartecipazione alla spesa per i servizi socio-sanitari, con riferimento all'assistenza domiciliare e a quella semi-residenziale e con l'aggiunta delle fasce di compartecipazione per il trasporto speciale.
Rispetto alla DGR n. 190/2012, la Giunta Comunale non affronta il tema dell'assistenza residenziale, dal momento che la questione è già normata, senza necessità di variazioni, dalle Delibere n. 559/2010 (leggi qui il testo) per le persone anziane con disabilità e n. 341/2011 (leggi qui il testo) per le persone giovani e adulte con disabilità.
La nuova Delibera di Giunta Comunale (DGC) n. 110 del 4 aprile 2012 (leggi qui il testo) modifica ed integra la precedente DGC n. 163 del 22 giugno 2011 (leggi qui il testo), almeno per quanto riguarda gli ambiti in oggetto (nella DGC dello scorso giugno, infatti, era compresa la compartecipazione anche per le borse lavoro, per le borse socio-assistenziali e per la comunità alloggio «Comunità Torricelli»).
La DGC n. 110/2012 è una proposta per il Consiglio Comunale e, quindi, sarà oggetto di probabili modifiche o integrazioni; tuttavia, essendo una Delibera con carattere di urgenza, è immediatamente seguibile (ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo n. 267/2000).
La DGC n. 110/2012 affronta il tema della compartecipazione alla spesa per il costo dei servizi socio-sanitari dividendo tre ambiti di servizio alla persona: l'assistenza domiciliare, l'assistenza semi-residenziale e il trasporto speciale (quello, cioè, offerto dagli autobus specificatamente adibiti al trasporto di persone con disabilità). Vediamo nel dettaglio i tre ambiti.
Per quanto riguarda la compartecipazione per le prestazioni relative all'assistenza domiciliare, la DGC n. 110/2012 non si distanzia affatto dalla DGR n. 190/2012 e prevede le seguenti quote, da calcolare solo per la quota sociale del costo della prestazione, sulla base dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) individuale:
Le fasce ISEE per i servizi ed interventi domiciliari sono le seguenti:
Inoltre, la DGC n. 110/2012 - analogamente alla DGR n. 190/2012 - prevede due forme di diminuzione percentuale da applicare alle quote di compartecipazione per le prestazioni a carattere domiciliare, tenendo conto delle condizioni di vita e di quelle reddituali della persona con disabilità richiedente la prestazione:
Anche per quanto riguarda l'assistenza semi-residenziale, la DGC n. 110/2012 non si discosta affatto dalla DGR n. 190/2012 in riferimento alle fasce ISEE e alle percentuali relative:
Anche per l'assistenza semi-residenziale valgono le diminuzioni percentuali di cui sopra: il 20% per coloro cui è stato riconosciuto lo «stato di handicap in situazione di gravità» e il 10% per coloro che hanno familiari a carico.
Il «trasporto speciale con accompagnamento» - così definito nel testo della Delibera - è uno dei temi caldi dell'anno in corso (vi abbiamo dedicato, infatti, molti approfondimenti). In questo caso, la DGC n. 110/2012 attua quanto previsto dalla DGC n. 416 del 20 dicembre 2011 (leggi qui il testo), la quale rimandava alla fine di marzo 2012 la definizione di nuovi criteri di compartecipazione alla spesa per il servizio di trasporto speciale.
Ed eccoli qui i nuovi criteri. Anzi, i "vecchi" criteri: infatti, non rientrando questi all'interno della DGR n. 190/2012, la DGC n. 110/2012 recupera i "vecchi" criteri della DGC n. 163 del 22 giugno scorso in cui la soglia minima non era agganciata alla soglia di povertà assoluta prevista dall'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) ed era più alta di quella valida per l'assistenza domiciliare e semi-residenziale: una soglia pari a 7.185,60 contro i 4.800 Euro di quella domiciliare e semi-residenziale.
Le percentuali di compartecipazione, quindi, sono così ripartite:
La DGC n. 110/2012, però, ribadisce un principio - oggetto di molte discussioni - contenuto già nella DGC n. 416/2011: l'inapplicabilità delle precedenti soglie di esenzione per coloro che usufruiscono dell'indennità di accompagnamento, sulla base della considerazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1607/2011 che ritiene che tale indennità costituisca già una forma di agevolazione pubblica per il trasporto delle persone con disabilità, ragion per cui non sarebbe legittimo erogare loro ulteriori agevolazioni sul tema (rispetto a questa Sentenza, in questo focus, abbiamo chiarito la diversa valenza di applicazione della stessa rispetto al trasporto speciale a chiamata e rispetto al trasporto ordinario).