Con un breve ma significativo parere, il 5 novembre 2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio del Ministri ha chiarito un dubbio che molti lavoratori con disabilità e i loro familiari avevano circa il corretto utilizzo dei permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 della Legge n. 104/1992.
In particolare, il dubbio era il seguente: mettiamo il caso di un lavoratore con disabilità che usufruisca dei tre giorni mensili di permesso lavorativo per se stesso, ma che necessiti pure che un familiare prenda, a sua volta, i permessi lavorativi per sbrigare commissioni per suo conto, ma in cui non sia necessaria (o a volte non sia possibile garantire) la sua presenza. Il quesito nasceva dal fatto che la normativa in materia non specificava se i giorni di permesso del lavoratore e quelli del familiare dovessero coincidere oppure potevano essere presi anche in momenti diversi.
Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica precisa quanto segue:
«[…] la situazione ordinaria è che le giornate fruite come permesso […] coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa usufruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro […]».
Non solo, ma il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa pure che:
«[…] considerando anche la varietà delle situazioni che di fatto possono presentarsi, si è dell'avviso che una limitazione dell'agevolazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge».