Gli asili nido pubblici sono stati istituiti con la Legge n. 1044 del 6 dicembre 1971 [link a sito esterno] «Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato», con l'intenzione di fornire un servizio sociale di interesse pubblico che rientrasse all'interno di una più ampia politica per la famiglia.
Questo è quanto ricorda e approfondisce l'Avv. Salvatore Nocera della FISH ONLUS (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) nell'articolo «L'inclusione negli asili nido» [link a sito esterno] pubblicato su Superando.it, dove prende in rassegna gli aspetti normativi più importanti che riguardano l'inclusione dei bambini con disabilità negli asili nido.
Nel corso degli anni, è stata riconosciuta sempre maggiore importanza alla funzione di educazione e socializzazione che queste strutture offrono alla prima infanzia e grazie all'istituzione della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 [link a sito esterno], l'importanza dell'inserimento negli asili nido dei bambini con disabilità (all'articolo 12, comma 1) ha assunto importanza a livello normativo.
A conferma di ciò, la stessa Legge n. 104/1992, all'articolo 13, comma 2, prevede che i Comuni adeguino l'organizzazione ed il funzionamento dei propri asili nido in base alle necessità dei bambini con disabilità e prevede la possibilità di assegnare anche tre figure professionali (personale docente specializzato, assistenti educativi ed operatori per l'assistenza materiale) purché venga assicurato e garantito un reale percorso di socializzazione ed inclusione del bambino con disabilità già dalla prima infanzia (nell'articolo citato si parla ancora di «integrazione» invece che di «inclusione» N.d.R.).
Per raggiungere questo obiettivo, i genitori possono chiedere al proprio Comune di residenza la costituzione di asili nido propri o, anche, il convenzionamento con asili nido privati che abbiano in essere tutti i requisiti previsti dal Comune del territorio di riferimento (secondo quanto stabilito nella normativa regionale).
Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1994 all'articolo 3 comma 3, tutti i bambini da 0 a 3 con disabilità cui è stato riconosciuto lo «stato di handicap in situazione di gravità», hanno diritto di priorità nel momento dell'iscrizione all'asilo nido pubblico (comunale), qualora le domande di iscrizione all'asilo nido superino i posti effettivamente disponibili.
Va ricordato che questo princìpio vale esclusivamente per il Comune di residenza del bambino. Infatti, il princìpio della priorità di accesso all'iscrizione non vale se si sceglie di iscrivere il bambino ad un asilo nido pubblico di un Comune diverso da quello di residenza. In questo caso, il bambino dovrà rispettare le graduatorie di ammissione (secondo i criteri stabiliti dal Comune prescelto) anche se in possesso del certificato dello «stato di handicap in situazione di gravità».
Per quanto riguarda le rette degli asili nido pubblici, i Comuni possono adottare criteri orientati all'utilizzo dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) familiare.
Tuttavia - sottolinea l'Avv. Nocera nel suo articolo -, a livello normativo, è anche possibile l'applicazione del Decreto Legislativo n. 130 del 3 maggio 2000 [link a sito esterno] dove si fa riferimento al fatto che, nei percorsi socio-sanitari, i servizi vadano forniti alle persone con disabilità tenendo in considerazione l'ISEE personale (articolo 3, comma 2-ter).
A tal proposito, infatti, l'inclusione in favore di bambini con disabilità (oltre ad essere volta alla socializzazione) afferisce anche al «recupero sanitario» e alla «integrazione» (articolo 13, comma 2 della Legge n. 104/1992), nonché possiede anche una valenza legata all'«assistenza sanitaria» (articolo 6, comma 1, punto 3 della Legge n. 1044/1971): quindi, ha un'importante valore socio-sanitario.
L'Avv. Salvatore Nocera, tuttavia, ricorda che è necessario attendere le decisioni del Governo in tema di ISEE a seguito del Decreto n. 159 del 5 dicembre 2013 (di cui avevamo preso in considerazione le "luci" e le "ombre" in questo focus).
Il Comune di Terni, per l'anno scolastico che si sta concludendo, aveva deciso - differentemente da quanto sopra esplicitato - di non far pagare la retta mensile di iscrizione ai bambini con disabilità frequentati i propri asili nido.
Questo elemento si evince dalle informazioni [link a sito esterno] prodotte dalla Direzione Servizi Educativi del Comune, dove al punto n. 7 si afferma che «L'esenzione dal pagamento della retta spetta […] ai bambini portatori di handicap così come previsto dalla L. 104/92».
Per iscrivere un bambino in un asilo nido comunale di Terni, bisogna recarsi presso l'Ufficio Assistenza Scolastica della Direzione Servizi Educativi e Scolastici del Comune.
Come abbiamo già ribadito sopra, secondo la Legge n 104/1992, i bambini con disabilità in possesso dello «stato di handicap in situazione di gravità» hanno il diritto di priorità nell'inserimento nell'asilo nido del Comune di residenza. Per poter godere di questo diritto, i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) del bambino deve presentare all'ufficio di competenza il verbale dello «stato di handicap in situazione di gravità» rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap.