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Regione Umbria. 12 milioni è il fabbisogno regionale per l'abbattimento barriere architettoniche

Pubblicato il 6/06/2014 - Letto 2923 volte
La Regione Umbria ha stimato il fabbisogno complessivo regionale per il 2014 per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi della Legge n. 13/1989. Sulla base delle richieste effettuate nel 2014 (e di tutte quelle non ancora soddisfatte degli anni passati), servono 12.298.337,43 Euro, cifra che è stata comunicata al Ministero delle Infrastrutture in attesa di un finanziamento che ormai da troppi anni stenta ad arrivare.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 509 del 12 maggio 2014 la Regione Umbria ha comunicato al Ministero delle Infrastrutture il fabbisogno economico regionale per l'accesso ai contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, così come previsto dalla Legge n. 13 del 9 gennaio 1989.

Il fabbisogno comunicato dalla Regione al Ministero ammonta a 12.298.337,43 Euro, comprensivi anche delle richieste da parte dei cittadini umbri presentate al 1° marzo 2014 (le quali ammontano ad Euro 797.336,47).


Cosa sono i contributi per l'abbattimento barriere architettoniche

Ricordiamo che la Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 [link a sito esterno], «Disposizioni per favorire il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», prevede la possibilità di chiedere al proprio comune di residenza contributi economici per l'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno della propria abitazione e/o all'interno del proprio condominio.

I beneficiari di tali contributi sono i cittadini con disabilità che - secondo un'ormai data definizione - sono «portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti» tra cui viene compresa anche la «cecità», nonché menomazioni «relative alla deambulazione e alla mobilità». Non solo, ma possono beneficiarne anche coloro i quali abbiano a carico una persona con disabilità, i condomìni ove risiedono persone con disabilità e i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità (per maggiori informazioni, è possibile leggere la scheda di approfondimento).


L'iter per i contributi

La comunicazione della Regione al Ministero rientra nella quinta fase dell'iter ordinario previsto dalla Legge n. 13/1989 che prevede nove momenti fondamentali. L'iter, generalmente, "procede spedito" fino al quinto punto:

  • la persona interessata presenta la domanda per richiedere il contributo al Comune di residenza entro il 1° marzo di ciascun anno;
  • l'Amministrazione Comunale effettua un immediato accertamento sull'ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni previste (di cui si è detto nella scheda);
  • entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del proprio Comune e forma l'elenco che deve essere reso pubblico mediante affissione presso le casa comunale;
  • il Sindaco comunica alla Regione il fabbisogno, unitamente ad un elenco delle domande ammesse ed a copia delle stesse;
  • la regione determina il fabbisogno complessivo e trasmette al Ministro dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Gli altri quattro punti, al contrario, sono lasciati alla decisione politica dei Governi di finanziare il Fondo per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche. Si tenga presente che sono anni che il Fondo non viene finanziato e, come già l'Assessore regionale Stefano Vinti ha fatto notare in questi anni (leggi news), c'è un forte scarto tra quello che è il reale fabbisogno regionale e i contributi che la regione riesce ad erogare ai propri cittadini con disabilità che ne hanno fatto richiesta.

In linea teorica, quindi, l'iter prosegue in questo modo:

  • il Fondo viene annualmente ripartito tra le Regioni richiedenti con Decreto interministeriale in proporzione al fabbisogno indicato dalle Regioni;
  • le Regioni ripartiscono le somme assegnate ai Comuni richiedenti, privilegiando il fabbisogno dei Comuni ove sono state presentate domande con diritto di precedenza;
  • i Sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità, assegnano, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, primo criterio da applicare è quello della assoluta precedenza per le domande presentate dalla persone con disabilità che hanno il riconoscimento dell'invalidità civile con percentuale pari al 100% con difficoltà di deambulazione; criterio subordinato è quello dell'ordine cronologico di presentazione delle domande;
  • il contributo così computato deve essere erogato entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture.
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