Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emesso una nota chiarificatrice sul diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso retribuiti per l'assistenza di persone con disabilità (cui sia stato riconosciuto lo «stato di handicap in condizioni di gravità»), così come previsto dalla Legge n. 104/1992. In particolare, l'interpello ministeriale verte sul diritto alla fruizione di tali permessi da parte di parenti ed affini alla persona con disabilità, entro il terzo grado.
La Direzione generale per l'Attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'interpello n. 19 del 26 giugno 2014 [link a sito esterno], ha risposto al quesito dell'ANQUAP (Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche) e del CIDA (Manager e alte professionalità per l'Italia) sul diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso retribuiti per l'assistenza di persone con disabilità cui è stato riconosciuto lo «stato di handicap in situazione di gravità», secondo quanto previsto dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 [link a sito esterno].
In particolare, la richiesta di chiarimento sottoposta al Ministero, interessava il diritto alla fruizione di tale permesso da parte dei parenti o affini alla persona con disabilità, entro il terzo grado.
L'ANQUAP e il CIDA chiedevano al Ministero se l'estensione del diritto ad usufruire dei tre giorni di permesso retribuiti - come previsto dall'articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 e, successivamente integrato dall'articolo n. 24 della Legge n. 183 del 4 novembre del 2010 [link a sito esterno] - da parte di parenti od affini di terzo grado, potesse prescindere dalla presenza di parenti o affini di primo e secondo grado nella famiglia della persona con disabilità.
Per rispondere a tale quesito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riportato quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 con le modifiche apportate successivamente dall'articolo 24, comma 1, lettera a, della Legge n. 183/2010: «a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa».
Il Ministero ha così messo in evidenza che il parente od affine della persona con disabilità, entro il terzo grado, può usufruire dei permessi retribuiti per assistere la persona con disabilità, nei casi in cui i genitori o il coniuge abbiano più di 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Inoltre, il Ministero precisa che un parente od un affine della persona con disabilità entro il terzo grado può usufruire di tali permessi anche qualora queste tre condizioni si riferiscano ad una sola persona, tra quelle citate dalla norma (genitori o coniuge), poiché la norma introduce il ruolo del parente od affine entro il terzo grado con la congiunzione disgiuntiva "ovvero".
L'interpello ministeriale, in conclusione, afferma che per consentire l'uso dei permessi retribuiti per l'assistenza ad una persona con disabilità da parte di parenti od affini entro il terzo grado, è necessario che venga dimostrato esclusivamente che il coniuge e/o i genitori della persona abbiano più di 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Si ricorda che sono parenti di terzo grado i bisnonni, i pronipoti, gli zii, i nipoti (figli di sorelle e fratelli) e sono affini di terzo grado i parenti (dello stesso grado) del coniuge.
Teniamo a precisare, inoltre, che per «mancanti» si intende che il coniuge o i genitori della persona con disabilità, siano tali grazie ad una condizione certificata dall'autorità giudiziaria o da un'altra autorità pubblica (come il divorzio, la separazione legale o l'abbandono).
Si ricorda, in ultimo, che i permessi retribuiti per assistere una persona con disabilità, possono essere usufruiti solamente da un'unica persona che diviene il «referente unico» (secondo l'articolo n. 24 della Legge n. 183/2010). Questo referente può cambiare - anche temporaneamente - purché presenti una specifica istanza. In deroga alla regola del «referente unico», vi è la situazione dei genitori di persone con disabilità, i quali possono fruire dei permessi alternativamente, rispettando comunque il limite dei tre giorni mensili. In questa senso, è stata già pubblicata la Circolare INPS n. 155 del 3 dicembre 2010 [link a sito esterno] che ha riconosciuto il diverso ruolo che i genitori esercitano sul figlio rispetto ad altri familiari.