Dopo la conversione del Decreto Legge n. 90/2014 nella Legge n. 114/2014, riguardante le semplificazioni amministrative per le persone neo maggiorenni con disabilità, l'INPS aveva regolamentato l'accesso alle prestazioni ai minorenni con indennità di frequenza. Ora, con il Messaggio INPS n. 7382 del 1° ottobre scorso, l'INPS introduce ulteriori novità in merito ai titolari di indennità di accompagnamento ed ai titolari di indennità di comunicazione.
Come già detto in questo focus, il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 [link a sito esterno], convertito in Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 [link a sito esterno], ha apportato importanti semplificazioni per le persone con disabilità e le loro famiglie: le novità sono molte e, nello specifico, quelle che ci interessano si riferiscono alla semplificazione delle procedure amministrative che riguardano l'accesso alle prestazioni economiche (invalidità civile, cecità e sordità) da parte delle persone con disabilità al raggiungimento della maggiore età.
Andiamo ora per ordine e riprendiamo le fila di quanto già detto: prima che la Legge n. 114/2014 entrasse in vigore, un minore, titolare di indennità di accompagnamento (per invalidità civile o per cecità), oppure titolare di indennità di comunicazione (per sordità), al compimento della maggiore età, era costretto a sottoporsi ad una nuova valutazione dell'invalidità civile già precedentemente riconosciuta; qualora non avesse adempiuto a tale obbligo, gli veniva revocata l'indennità e non gli veniva concessa la relativa prestazione economica che gli sarebbe spettata di diritto in quanto maggiorenne.
Poi, finalmente, con la Legge n. 114/2014 - e precisamente con l'articolo 25, comma 6, della norma - viene stabilito che al minore, titolare di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione, sono attribuite, al raggiungimento della maggiore età, le prestazioni economiche erogabili alle persone maggiorenni, senza dover svolgere ulteriormente altri accertamenti sanitari.
Vi sono stati poi due messaggi da parte dell'INPS che hanno reso concretamente esigibile quanto previsto dalla norma: nel primo, Messaggio INPS n. 6512 dell'8 agosto 2014 [link a sito esterno] - di cui abbiamo accennato anche nel focus sopra citato -, veniva stabilito che i minorenni con indennità di frequenza che presentano una domanda in via amministrativa entro i 6 mesi antecedenti il compimento della maggiore età, una volta raggiunti i 18 anni, ottengono, seppur in maniera provvisoria, le prestazioni erogabili alle persone maggiorenni riconosciute invalide civili.
La novità riguarda il secondo messaggio dell'INPS: il n. 7382 [link a sito esterno] diramato il 1° ottobre scorso. Esso si riferisce sia ai titolari di indennità di accompagnamento, sia ai titolari di indennità di comunicazione: in questo caso, ai minori che sono già titolari di queste prestazioni, al momento del raggiungimento della maggiore età, viene riconosciuto in automatico il diritto alle seguenti prestazioni:
Per i titolari neo maggiorenni rimane l'obbligo di presentare al raggiungimento della maggiore età la dichiarazione relativa ai redditi personali, in quanto l'erogazione delle suddette pensioni è condizionata ai limiti reddituali personali.