Non c'è tregua per la riforma dell'ISEE: dopo i ricorsi del TAR del Lazio e la pronuncia del Consiglio di Stato, il Governo ha dovuto adeguare la normativa con il Decreto Legge n. 42 del 29 marzo 2016, convertito dal Parlamento nella Legge n. 89 del 26 maggio 2016. A seguito di quest'ultima normativa, l'INPS ha pubblicato una circolare dove disciplina alcuni dettagli tecnici derivanti da queste modifiche.
Il 25 luglio 2016, con la Circolare n. 137 [link a sito esterno], l'INPS comunica la modifica del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per i nuclei familiari al cui interno sono presenti persone con disabilità.
È necessario fare una breve premessa. Lo scorso 5 marzo abbiamo scritto in questo focus che il Consiglio di Stato si era pronunciato a seguito delle tre sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio che avevano accolto alcune contestazioni rispetto alla formulazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 159 del 5 dicembre 2013 (il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE).
A fronte della pronuncia del Consiglio di Stato, vi è stato un intervento normativo: la Legge n. 89 del 26 maggio 2016 [link a sito esterno] ha pertanto modificato l'impianto di calcolo dell'ISEE per le persone con disabilità in attesa di una più complessiva riforma dello strumento. In particolare, l'articolo 2-sexies prevede che:
- che siano esclusi dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF; tale esclusione vale solo per le provvidenze assistenziali connesse alla disabilità;
- che siano soppresse le franchigie per le persone valutate con «disabilità media», «disabilità grave» e con «non autosufficienza» precedentemente previste;
- che sia soppressa la possibilità di detrarre dall'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) le spese effettivamente sostenute e dimostrabili per l'assistenza personale o l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera per il ricovero in strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria;
- che sia applicata per ogni persona con disabilità presente nel nucleo familiare una maggiorazione della scala di equivalenza pari allo 0,50.
Per questi motivi, l'INPS, con la Circolare n. 137, fornisce indicazioni operative per l'applicazione dei nuovi criteri, rilasciando anche i nuovi modelli di dichiarazione, e prevede il ricalcolo di tutte le dichiarazioni precedentemente emesse entro il 10 settembre 2016.
Entriamo nel merito della circolare.
1) Reddito ai fini ISEE: esclusione dei trattamenti erogati da amministrazioni pubbliche in ragione di una condizione di disabilità, non compresi nel reddito complessivo ai fini IRPEF.
Per effetto di questa disposizione, l'INPS dispone che questi trattamenti (ad esempio, indennità di accompagnamento, le pensioni di invalidità, le indennità di frequenza, le indennità di comunicazione, ecc.), non saranno rilevati in automatico dagli archivi dell'INPS, né andranno più indicati nella DSU qualora erogati da amministrazioni pubbliche diverse dall'INPS.
Tuttavia, se i suddetti trattamenti vengono percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità (ad esempio, carta acquisiti ordinaria, contributo affitto, assegno di maternità di base e assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concessi dai Comuni, ecc.), restano inclusi nella nozione di reddito disponibile e, pertanto, continuano ad essere considerati ai fini del calcolo dell'ISEE.
2) Maggiorazione del parametro della scala di equivalenza in sostituzione delle spese e delle franchigie per persone con disabilità.
La norma ha sostituito le detrazioni delle spese e delle franchigie per le persone con disabilità con una maggiorazione della scala di equivalenza per ogni componente con disabilità. In particolare, dalla somma dei redditi del nucleo familiare non sono più sottratte:
- le spese per i servizi di collaborazione domestica e assistenza personale, sia se sono sostenute direttamente sia se tali servizi sono acquisiti presso enti fornitori;
- la retta per l'ospitalità alberghiera;
- le franchigie previste per ogni persona riconosciuta con «disabilità media», «disabilità grave» o «non autosufficiente».
In sostituzione di tali detrazioni, per ogni componente con disabilità è prevista una maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del DPCM n. 159/2013.
3) Modifica dell'algoritmo di calcolo dell'ISEE relativamente ai nuclei con componenti con disabilità.
Per effetto delle novità normative introdotte dall'articolo 2-sexies della Legge n. 89/2016, gli algoritmi di calcolo dell'ISEE (ISEE ordinario, ISEE socio-sanitario per l'assistenza residenziale, ISEE corrente, ecc.) sono stati modificati dalla data di entrata in vigore della legge e, pertanto, le dichiarazioni ISEE attestate a partire dal 29 maggio 2016 sono calcolate secondo le disposizioni sopra indicate.
4) Ricalcolo d'ufficio dell'ISEE 2016.
Per semplificare le attività di elaborazione del nuovo valore ISEE, evitando il disagio della presentazione di una nuova domanda da parte dei nuclei interessati, nonché nuove ulteriori spese nella gestione delle presentazioni delle Dichiarazioni Sostitutiva Uniche (DSU), l'INPS provvederà, per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti, a ricalcolare d'ufficio le dichiarazioni ISEE in corso di validità presentate dal 1° gennaio 2016 e attestate entro il 28 maggio 2016 con le seguenti eccezioni:
- ISEE pari a zero (o, se presenti più indicatori in una stessa attestazione, almeno uno pari a zero);
- ISEE contestati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del DPCM n. 159/2013, per far rilevare le inesattezze riscontrate nei dati acquisiti dagli archivi dell'INPS o dell'Agenzia delle entrate;
- ISEE calcolati con le previgenti regole ai quali però sia seguito, per la stessa persona dichiarante, un successivo ISEE calcolato in base alle disposizioni di cui all'articolo 2-sexies (ISEE attestati dal 29 maggio 2016).
Il ricalcolo in esame avverrà in base alle informazioni indicate nella DSU oggetto di ricalcolo e riferite al momento dell'originaria di presentazione della DSU stessa.
Pertanto, ove, successivamente alla data di presentazione della DSU originaria, siano intervenute rilevanti variazioni (nascita di figli/e, decesso di un componente, raggiungimento della maggiore età da parte di un componente del nucleo, ecc.) e la persona interessata intenda far valere tali nuove situazioni, sarà onere della stessa presentare una nuova DSU con le informazioni aggiornate, poiché il ricalcolo d'ufficio svolto secondo le informazioni acquisite con la DSU originaria non conterrebbe queste importanti variazioni riferite al nucleo familiare.
Le operazioni di ricalcolo d'ufficio avverranno in ordine cronologico sulla base della data di presentazione della DSU originaria e si concluderanno entro il 10 settembre 2016. L'attestazione degli ISEE ricalcolati potrà essere verificata dalle persone interessate attraverso i canali dell'INPS (Centri Assistenza Fiscale - CAF, accesso con PIN, presso sedi periferiche dell'INPS stesso).
Qualora i tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di ricalcolo causino una perdita di opportunità a causa dell'imminente scadenza dei termini per l'accesso a una prestazione sociale agevolata, sarà possibile per la persona interessata presentare una nuova DSU per ottenere un ISEE calcolato in base alle nuove disposizioni, senza attendere il ricalcolo d'ufficio.