Sono due le circolari INAIL dedicate al tema dell'inclusione dei lavoratori con disabilità: la prima, la n. 51 del 30 dicembre 2016, si occupa della conservazione del posto di lavoro subordinato o autonomo; l'altra, la n. 30 del 25 luglio 2017, riguarda il reinserimento e l'integrazione lavorativa, per i soli lavoratori subordinati.
Nel 2014 la legge di stabilità, la n. 190, ha individua l'INAIL come l'ente deputato al reinserimento e all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità che hanno riportato una menomazione in ambito lavorativo (invalidità per lavoro), all'interno di un percorso delineato in un progetto personalizzato, volto alla conservazione o alla ricerca di una nuova occupazione.
La circolare n. 51/2016
La circolare n. 51 del 30 dicembre 2016 prevede che le persone con disabilità di cui sopra abbiano diritto a prestazioni e interventi personalizzati "per il recupero di funzioni lese e la piena integrazione in ambito lavorativo, sociale e familiare".
A chi sono rivolte queste prestazioni? Per rispondere a questa domanda è utile riportare la definizione tratta dal sito istituzionale dell'INAIL che definisce persone che hanno una menomazione in ambito lavorativo: "lavoratori che a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento, necessitano di interventi per consentire o agevolare la prosecuzione dell'attività lavorativa".
Tale definizione, però, incorpora in sé anche i tecnopatici (lavoratori che sviluppano un disturbo legato all'esposizione prolungata ad un certo tipo di mansione) o gli infortunati che, pur non avendo avuto conseguenze gravi e inabilitanti, vengono comunque considerati i destinatari di tali prestazioni, poiché necessitano comunque di aiuti o interventi per il sostegno al reinserimento lavorativo.
Quali tipi di interventi per il reinserimento? Le risorse per tali interventi sono erogate dall'INAIL che ha previsto una copertura pari a euro 21 milioni e 220 mila per l'anno in corso.
Gli interventi sono di tre tipi:
- abbattimento e/o superamento delle barriere architettoniche sul posto di lavoro (installazione di rampe, servo-scala, modifiche ad ascensore non adeguati e/o installazione di nuovi e così via);
- adeguamento e/o adattamento della postazione di lavoro (dispositivi tecnologici o informatici, attrezzature da lavoro adeguate, dispositivi e supporti per eventuali deficit sensoriali, e così via);
- interventi di formazione (addestramento per l'uso delle attrezzature o per lo svolgimento di una nuova mansione).
Per ogni intervento è però previsto un limite massimo di spesa, quantificato in euro 95 mila per l'abbattimento/superamento di barriere architettoniche (punto 1) con il rimborso del 100 per cento per il datore di lavoro; negli ultimi due casi, sono stanziati euro 40 mila (punto 2) ed euro 15 mila (punto 3) con un rimborso del 60 per cento da parte dell'INAIL.
Tutti questi interventi sono svolti all'interno di un progetto personalizzato, elaborato con l'unico obiettivo del reinserimento lavorativo della persona. Chi elabora i progetti? Ad occuparsene è un'équipe multidisciplinare della sede competente in base al domicilio della persona.
Ai fini dell'elaborazione di tale progetto e della sua riuscita, risulta essere indispensabile la collaborazione della persona e la disponibilità del datore di lavoro, il quale è chiamato direttamente in causa per la stesura del "Piano Esecutivo". Cos'è il Piano Esecutivo? Un documento - elaborato dal datore di lavoro - contenente i costi, nonché i preventivi, dei vari tipi di interventi (che non devono mai superare i limiti massimi imposti dall'INAIL ), i nomi delle aziende esecutrici dei lavori o di chi fornisce i beni e i tempi di realizzazione; il Piano Esecutivo, infine, dovrà essere inviato all'équipe multidisciplinare che ne esaminerà il contenuto.
Dopo essere passato al vaglio dell'équipe, tale documento dovrà poi essere trasmesso alla Direzione Territoriale di riferimento, che accerterà il sussistere di un legame di coerenza tra il piano personalizzato e il Piano Esecutivo.
La circolare n. 30/2017
Di tutt'altro avviso è la circolare n. 30 del 25 luglio 2017, finalizzata alla semplice assunzione di un lavoratore con disabilità che ha riportato menomazioni nell'ambito lavorativo. I datori di lavoro che fossero interessati all'assunzione di persone con tali caratteristiche ha l'obbligo di comunicare la sua intenzione alla sede INAIL di competenza per domicilio del futuro lavoratore e collaborare alla stesura di un progetto personalizzato per l'inserimento lavorativo dello stesso.
Al datore di lavoro è inoltre richiesta l'accortezza di segnalare, tramite apposito modulo (allegato alla circolare n. 30), quale sarà la futura mansione, il tipo di contratto che verrà somministrato, la sede, gli orari e i tempi di lavoro. In base alla scelta della mansione a cui il futuro lavoratore sarà destinato, questi dovrà essere sottoposto ad una visita preventiva da parte di un medico competente che esaminerà la sua idoneità.
Al di là di questi passaggi la prosecuzione e la riuscita dell'assunzione seguono lo stesso iter previsto dalla precedente circolare: stesura del progetto personalizzato da parte dell'équipe multidisciplinare e supervisione da parte della Direzione Territoriale dello stesso, salvo successive modifiche.
Entrambe le circolari rispondono all'esigenza di vedere garantiti diritti fondamentali quali quello al lavoro, all'inclusione e all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità. Il diritto al lavoro, che sia garantito anche a seguito di un infortunio o di una malattia che ha portato all'aggravamento della condizione fisica di una persona, è un presupposto irrinunciabile per una società che voglia definirsi "civile".