Ai datori di lavoro che non rispettano la normativa relativa all'assunzione di persone con disabilità ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 68/1999 sul Collocamento Mirato, è applicata una sanzione immediata e molto più severa rispetto al passato
È quanto chiarito dalla nota n. 6316 del 18 luglio 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che si pronuncia a chiarimento di alcune delucidazioni riguardo "la natura giuridica dell'illecito relativo all'omessa assunzione dei soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 15, comma 4, legge n. 68/1999".
Nello specifico, la normativa sul collocamento obbligatorio prevede che al lavoratore che non ottemperi all'obbligo di assunzione entro 60 giorni dall'insorgenza delle condizioni che prevendono tale obbligo, è imputata una sanzione amministrativa per ciascun lavoratore con disabilità che in quel momento risulta non occupato ai sensi del decreto legislativo n. 185/2016, "Decreto correttivo al Jobs Act", maggiorata rispetto a quella prevista dalla normativa sul collocamento mirato sopra citata.
La maggiorazione delle sanzioni sul collocamento obbligatorio per la mancata assunzione di lavoratori con disabilità a copertura della quota di riserva, non viene però applicata per le violazioni commesse prima dell'8 ottobre 2016, data di entrata in vigore del suddetto decreto. La sanzione maggiorata, infatti, non ha carattere retroattivo, pertanto chi ha commesso violazioni entro il 7 ottobre 2016 continuerà a pagare la sanzione di Euro 51,65 al giorno per ogni lavoratore con disabilità non assunto fino a completa rimozione della situazione antigiuridica. Di conseguenza, chi ha commesso violazioni a partire dall'8 ottobre 2016, dovrà pagare una sanzione triplicata rispetto al passato e pari a 153,20 al giorni per ogni lavoratore con disabilità non assunto.
Nella nota, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce, inoltre, che la sanzione è immediatamente applicata dal sessantunesimo giorno successivo all'obbligo di assunzione non rispettato, definendolo illecito istantaneo ad effetti permanenti. Ciò significa che la condotta illecita si protrae fino a che il datore di lavoro non avrà adempiuto all'obbligo di assunzione".
Per ulteriori approfondimenti e per la completa lettura del documento, si allega la nota a cui si fa riferimento.