Le nuove disposizioni date dal Decreto "Cura Italia" in tempo di Coronavirus consentono di usufruire di un prolungamento di giorni di permesso consentiti ai sensi dell'art.33 della legge n.104/92.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso con Decreto legge "Cura Italia" del 17 marzo 2020 n. 18. di aumentare il numero di permessi di lavoro autorizzati dalla Legge 104/1992 che, come noto, stabilisce delle regole con cui disabili - ma anche i familiari (entro un certo grado di parentela) che se ne prendono cura - possono usufruire di permessi retribuiti da lavoro.
L'articolo 24 del citato decreto legge recita testualmente: "Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020."
I giorni di permessi ex lege 104/92 spettano in numero di 3 al mese. La disposizione sopra richiamata amplia eccezionalmente per i mesi di marzo e di aprile 2020 i permessi lavorativi previsti dall'articolo 33, comma 3, della citata legge. Pertanto, i lavoratori che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno, e quelli a cui è riconosciuta una disabilità grave possono fruire, per i mesi di marzo e aprile 2020, di complessivi 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni a marzo + 3 giorni ad aprile, ex articolo 33, comma 3, legge 104/92, + 12 giorni tra marzo e aprile, ex articolo 24, comma 1, DL n.18/2020). Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.
Restano ferme le modalità precedenti di fruizione e di cumulo di tali permessi. Pertanto, se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa ( 6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile).
In sintesi, possono usufruire di tali ulteriori permessi:
- 1. Genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;
- 2. Coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno;
- 3. Lavoratori con disabilità grave.
Si rimanda al alla circolare esplicativa per ulteriori approfondimenti.
Riportiamo infine la Circolare INPS riguardante congedi e permessi e il sito internet dell'INPS per scaricare i moduli di domanda per permessi Legge 104/92.