Fondo Non Autosufficienza, Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo "Dopo di noi"), Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, Reddito di Emergenza (REM), Incremento della dotazione del Fondo sanitario nazionale di 5 milioni di euro per l'anno 2020, Accessibilità di app e siti web pubblici, Piattaforma nazionale per il contrassegno disabili, Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, Accertamento delle invalidità civili e dell'handicap, Lavoratori fragili.
Fondo Non Autosufficienza
Destinazione: Potenziamento dell'assistenza, servizi e progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti gravi e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura.
Istituito presso: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Con il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34 ("D.L. Rilancio"), il Fondo è stato aumentato di altri 90 milioni di euro per l'anno 2020 rispetto ai 571 già previsti (571+90=661 milioni di euro). Di questi 90 milioni di euro, 20 milioni sono destinati interamente alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo "Dopo di noi")
Destinazione: Potenziamento dei percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine e per la deistituzionalizzazione delle persone con disabilità gravissima. Il Fondo finanzia inoltre gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.
Istituito presso: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Con il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34 ("D.L. Rilancio"), il Fondo è stato incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020 rispetto ai 58 milioni già previsti (58+20=78 milioni di euro).
Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità
Destinazione: Misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in seguito all'emergenza COVID-19, devono affrontare spese relative all'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.
Istituito presso: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Con il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34 ("D.L. Rilancio"), viene istituito per la prima volta il "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" per un totale di 40 milioni di euro. Il Fondo è istituito per favorire l'adozione di dispositivi di protezione individuale o nuove modalità organizzative per la prevenzione del rischio di contagio all'interno di queste strutture. Le modalità di attribuzione saranno disciplinate da un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Reddito di Emergenza (REM)
Destinazione: Il Reddito di Emergenza (REM) è un sostegno al reddito straordinario destinato ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Istituito presso: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il REM, istituito con il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34 ("D.L. Rilancio"), è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, al momento della domanda, siano titolari dell'assegno ordinario di invalidità. Non hanno diritto al Rem i soggetti ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.
Incremento della dotazione del Fondo sanitario nazionale di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
Destinazione: Fondo destinato all'erogazione, tramite Servizio sanitario nazionale, degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica.
Istituito presso: Ministero della salute
La misura viene introdotta in via sperimentale e per l'anno 2020.
Accessibilità di app e siti web pubblici
Con il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 ("D.L. Semplificazioni"), al fine di favorire l'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, viene esteso l'obbligo di rendere accessibili i siti web e le applicazioni per smartphone e tablet anche ad altri soggetti pubblici e a soggetti privati che forniscono servizi di rilevanza per il pubblico che negli ultimi 3 anni abbiano registrato un fatturato medio superiore ai 500 milioni di euro.
Piattaforma nazionale per il contrassegno disabili
Con il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 ("D.L. Semplificazioni") viene istituita una piattaforma unica nazionale informatica che consenta la verifica delle targhe associate ai permessi di circolazione dei titolari di contrassegno unificato disabili europeo (CUDE), rendendo interoperabili le banche dati comunali. La piattaforma viene istituita al fine di agevolare la mobilità (es: accesso a ZTL di comuni diversi da quello di residenza) sull'intero territorio nazionale delle persone titolari dei contrassegni.
Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche
Con il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 ("D.L. Semplificazioni") gli interventi all'interno dei condomini per l'abbattimento delle barriere architettoniche sono da considerarsi, in tutti i casi, non voluttuari. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di interventi che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.
Accertamento delle invalidità civili e dell'handicap
Con la Conversione in legge del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 ("D.L. Semplificazioni"), in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva, le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle invalidità civili e dell'handicap sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti. La valutazione sugli atti, che consente di evitare la visita di accertamento, può essere richiesta dal diretto interessato o da chi lo rappresenta sia presentando documentazione adeguata, sia in sede di redazione del certificato medico introduttivo. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato potrà essere convocato a visita diretta.
Lavoratori fragili
Con il la Conversione in legge del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n.104, ("D.L. Agosto") e a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori cui è stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, e ai loro familiari conviventi, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Queste disposizioni si applicano anche ai lavoratori cui è stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, e ai loro familiari conviventi.
Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.disabilita.governo.it.