Ricerca avanzata
Menù
Rete associativa
Personalizza il sito





Salta contenuti
Sei in: Homepage » News »

Diritto al lavoro, diritto alla Vita Indipendente ed Inclusione nella società. Misure urgenti- D.L. n 48 del 4 maggio 2023

Pubblicato il 15/05/2023 - Letto 404 volte
Il primo dei provvedimenti annunciati durante il Consiglio dei Ministri del 1 maggio 2023 in tema di lavoro, inclusione sociale ed accessibilità.L'assegno per l'inclusione,gli incentivi per i datori di lavoro, gli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità,il fringe benefit ecco le principali novità che interesseranno le persone con disabilità e le loro famiglie.

L'assegno per l'inclusione.

L'art. 1 individua il nuovo assegno per l'inclusione; una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

Sarà una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale,condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

I beneficiari, individuati dall'art. 2 saranno coloro che all'interno del loro nucleo familiare avranno una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne.

Occorreranno inoltre il possesso dei requisiti di cittadinanza o all'autorizzazione al soggiorno del richiedente, di residenza in Italia.

  • un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore ad Euro 9.360,00; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'art. 7 del D.M. 5 dicembre 2023 n. 159 e cioè ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in Euro 7.560,00 annui;
  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE, presente nel nucleo.;

Nel valore dei trattamenti assistenziali, non rileveranno inoltre:

  • le erogazioni relative all'assegno unico e universale;
  • le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
  • le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario,aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;
  • le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;
  • le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
  • le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

Gli incentivi per i datori di lavoro

Vi saranno degli incentivi per le assunzioni individuati dall'art. 10.

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'assegno per l'inclusione è riconosciuto un incentivo per un periodo pari a:

  • 24 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato, entro il tetto massimo pari a 8.000 euro;
  • al massimo 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, nella misura del 50% entro il tetto massimo pari 4.000 euro.

Inoltre, ai datori di lavoro privati sarà riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che:

  • non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
  • non lavorano né siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
  • siano registrati al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";

L'incentivo sarà cumulabile con lo sgravio giovani, anche nella sua misura prevista fino al 31 dicembre 2023, e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore "NEET" assunto.

L'incentivo sarà corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

La domanda per la fruizione dell'incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di un'effettiva disponibilità di risorse per l'accesso all'incentivo.

Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che dà titolo all'incentivo.

Gli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità

L'art. 28 individua incentivi specifici per l'assunzione delle persone con disabilità con l'istituzione di un apposito FONDO finalizzato per valorizzare ed incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie produttive e nelle iniziative imprenditoriali.

Sarà finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

Esso sarà alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l'anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all'articolo 104, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato.

Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità ed i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo, saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024.

Mentre per le operazioni relative alla gestione del fondo ed all'erogazione dei contributi, l'amministrazione interessata procederà alla stipula di apposite convenzioni con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo.

La riduzione del cuneo fiscale ed il "fringe benefit"

Il decreto inoltre innalza, in misura pari al 4 per cento, l'esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga che vanno da luglio a dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità).

L'esenzione aumenta fino al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

Inoltre viene confermato l'incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per: i lavoratori dipendenti con figli a carico, incluse le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Ulteriori misure previste dalla legge

  • le misure per il rafforzamento dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • l'istituzione di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative;
  • la sottoposizione alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori domestici;
  • l'incremento del Fondo nuove competenze nel periodo di programmazione 2021-2027;
  • delle specifiche misure per il settore dell'autotrasporto e il lavoro marittimo;
  • il rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale;
  • la cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione.

Per maggiori informazioni clicca ed approfondimenti : www.handylex.org

Salta contenuti del pi� di pagina - A.V.I. Umbria Onlus - C.F.: 01201600556 - Via Papa Benedetto III, 48 - 05100 Terni
Tel: +39 0744 1950849 - Email: cpa.umbro@aviumbria.org - Leggi la Privacy Policy - Powerd by: mediaforce.it
Logo di conformit� agli standard W3C per i fogli di stile Logo di conformit� agli standard W3C per il codice HTML 4.0 Transitional Logo di conformit� agli standard W3C Livello AA, WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0