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Webinar Fish Ets: Legge Delega n. 227/21 in materia di Disabilità

Pubblicato il 5/12/2023 - Letto 327 volte
Webinar di approfondimento, mercoledì 6 dicembre, ore 15.30-17.00.
Il 20 dicembre 2021 è stata approvata la Legge Delega al Governo in materia di disabilità 227/21.
Una legge voluta con l'obiettivo di avviare un cambiamento radicale, tanto atteso quanto necessario, per rendere concreta la conquista della cittadinanza delle persone con disabilità.
Si tratta di una riforma profonda dei servizi che punta al superamento di modelli e pratiche ispirate ad un approccio assistenzialistico, fondato su custodia e istituzionalizzazione, rendendo finalmente esigibili i diritti fissati dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con disabilità.

Per attuare questa innovativa ed impegnativa riforma e rispondere alla richiesta sempre più pressante che viene dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie, così come dagli operatori più attenti, è necessario formare professionalità nuove; servono professionisti capaci di lavorare sui contesti per rimuovere quegli ostacoli che oggi impediscono alle persone con disabilità di partecipare al mondo di tutti con le stesse opportunità di tutti.
In ottemperanza alla Legge Delega Fish Ets terrà in data 6/12/2023 alle ore 15:30 il 1° incontro pubblico di approfondimento del decreto legislativo di prossima approvazione relativo alla valutazione di base e alla valutazione multidimensionale, nonchè alla realizzazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
Con la Legge Delega al Governo in materia di disabilità si è prevista l'emanazione di sei decreti attuativi. Tra questi rientra anche quello legato al nuovo sistema di valutazione, denominato "valutazione di base" e al Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato.

Inizialmente si andranno ad analizzare quali dovevano essere i principi e criteri direttivi della Legge Delega a cui necessariamente si conformano i decreti attuativi sia al momento della loro scrittura che adozione.

Tra le principali disposizioni troviamo:

  • l'introduzione di una valutazione di base della disabilità distinta da una successiva valutazione multidimensionale basata sull'approccio bio-psico-sociale;
  • adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) e altre scale di valutazione
  • consolidate nella letteratura scientifica e nella pratica clinica;
  • separazione dei percorsi valutativi previsti per le persone anziane da quelli rivolti agli adulti e ai minori.
  • definizione di "profilo di funzionamento" coerente con l'ICF e la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD).
  • introduzione nella Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 della definizione di "accomodamento ragionevole", prevedendo adeguati strumenti di tutela coerenti con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
  • valutazione di base che accerti la condizione di disabilità e le necessità di sostegno, intensivo o di restrizione della partecipazione.
  • unificazione in un'unica procedura del processo valutativo di base gli accertamenti afferenti:
    • allo stato di "handicap" - Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    • all'invalidità civile; cecità civile; sordità civile; sordocecità; valutazioni propedeutiche all'individuazione degli alunni con disabilità; accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione lavorativa;
    • agli accertamenti finalizzati all'assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa;
    • alle valutazioni utili alla definizione del concetto di non autosufficienza;
    • alle valutazioni relative al possesso dei requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità nonché di ogni altro accertamento dell'invalidità previsto dalla normativa vigente, confermando e
    • garantendo la specificità e l'autonoma rilevanza di ciascuna forma di disabilità.

Inoltre, la stessa Legge Delega ha prescritto l'affidamento a un unico soggetto pubblico dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative, garantendo l'omogeneità a livello nazionale. Si mira a semplificare e razionalizzare il processo valutativo, prevedendo procedimenti semplificati di riesame e garantendo la partecipazione delle associazioni.
Per quanto riguarda la valutazione multidimensionale e il Progetto di Vita individuale, personalizzato e partecipato, la Legge Delega prevede:
il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'integrazione della programmazione sociale e sanitaria.l'istituzione di Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) per la valutazione multidimensionale.la valutazione multidimensionale dovrebbe tener conto delle indicazioni dell'ICF e dell'ICD e la definizione di un profilo di funzionamento per il Progetto di Vita.Il Progetto di Vita deve essere personalizzato, partecipato e diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità.la partecipazione attiva della persona con disabilità e il coinvolgimento del Terzo settore nella progettazione.Il Progetto di Vita deve altresì individuare alloggi ragionevoli, risorse e sostegni necessari, promuovendo l'inclusione sociale in vari contesti.
Questi sono solo alcuni dei punti chiave della Legge Delega e dei relativi decreti attuativi, miranti a migliorare l'efficienza e la trasparenza nel processo di valutazione ea garantire l'inclusione e il benessere delle persone con disabilità.

Azioni di sistema

La Legge Delega prevede diversi aspetti relativi all'implementazione di provvedimenti in materia di disabilità. In particolare prevede:
  • l'informatizzazione dei processi valutativi per le persone con disabilità, introducendo piattaforme informatiche nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tali piattaforme devono essere accessibili, fruibili secondo la Legge 9 gennaio 2004, n. 4, e interoperabili con quelle esistenti al momento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi. Queste piattaforme devono facilitare la consultazione delle certificazioni e delle informazioni relative a benefici economici, previdenziali, assistenziali e interventi socio-sanitari.
  • nelle disposizioni finali e transitorie, la necessità di coordinare le nuove disposizioni con quelle già vigenti, compresi gli incentivi e sussidi economici, salvaguardando i diritti acquisiti. Fondamentale è inoltre lo sviluppo della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per le persone con disabilità, in collaborazione con la Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
  • per quanto riguarda le coperture finanziarie, i nuovi oneri saranno sostenuti mediante il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza.
  • il Progetto di Vita deve individuare:
    • gli obiettivi della persona con disabilità risultanti all'esito della valutazione multidimensionale;
    • interventi individuati nelle seguenti aree:
      • apprendimento, socialità ed affettività;
      • formazione, lavoro;
      • casa e habitat sociale;

Il decreto attuativo, intitolato "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di alloggio ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del Progetto di Vita individuale personalizzato e partecipato", prevedeva diverse disposizioni. Essenzialmente, mira a riconoscere la condizione di disabilità, garantire l'accesso pieno ed effettivo ai servizi e supporto, definire chi è considerato persona con disabilità, stabilire i diritti alle prestazioni in base alle necessità di sostegno, e introduce un nuovo sistema di valutazione di base.
Il decreto inoltre prevede che la parola "handicap" sia sostituita con "condizione di disabilità" e definisce il concetto di "accomodamento ragionevole". Inoltre, aggiungere che l'INPS gestirà esclusivamente il procedimento per la valutazione di base a partire dal 1° gennaio 2026.
Il decreto sancisce anche la partecipazione attiva della persona con disabilità nella definizione del proprio Progetto di Vita, garantendo il coordinamento tra i piani di intervento nei diversi contesti di vita. Il Progetto di Vita individua gli obiettivi della persona, interventi nelle diverse aree della vita, servizi, alloggi ragionevoli, piani operativi, e risorse necessarie. Sottolinea la sostenibilità nel tempo, il coordinamento tra i diversi ambiti di vita, e l'integrazione socio-sanitaria.
Il decreto pubblica che il diritto al Progetto di Vita persiste anche oltre i 65 anni, e prevede la gestione dinamica e flessibile del budget di progetto, integrando risorse pubbliche e private. La persona con disabilità può partecipare attivamente alla costruzione del budget e può autogestirlo, con obbligo di rendicontazione.
Infine, il decreto istituisce un Fondo per l'implementazione dei Progetti di Vita per sostenere interventi non compresi nelle unità di offerta del territorio. La dotazione del Fondo è stabilita per gli anni 2025 e 2026.

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