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Congedo straordinario: novità

Pubblicato il 29/06/2007 - Letto 2584 volte
Diritto al congedo straordinario retribuito anche al coniuge convivente del soggetto con handicap grave ai sensi dell'art. 42 co.5 D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 "T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della paternità e maternità".

La Corte Costituzionale con sentenza n.158 del 18/04/2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42 co.5 D.lgs. n. 151 del 26/03/2001, concernente i riposi e permessi per figli con handicap grave, nelle parte in cui non prevedeva il diritto a fruire del congedo straordinario retribuito per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità.

A seguito di tale pronuncia, quindi, il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità potrà legittimamente fruire del suddetto congedo straordinario retribuito secondo le modalità stabilite nell'art. 42 co.5 D.lgs. n. 151 del 26/03/2001.

Tale articolo prevede che il congedo sia riconosciuto a condizione che l'accertamento della condizione di disabilità grave sia avvenuto da almeno cinque anni ai sensi di quanto stabilito dagli artt.3 e 4 della L. n. 104/1992.

La sentenza, riscrivendo di fatto il testo dell'articolo di legge in questione con effetti giuridici vincolanti per l'applicazione della stessa, riconosce il pieno diritto del coniuge convivente del soggetto in situazione di handicap grave a godere del beneficio della disciplina suddetta e, tra l'altro, in via prioritaria rispetto ai soggetti che fino ad oggi ne beneficiavano, ovvero i genitori del soggetto con disabilità grave e, in caso di loro scomparsa o totale inabilità, fratelli o sorelle conviventi.

Per la Corte costituzionale il congedo straordinario retribuito deve essere annoverato tra gli interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie che si fanno carico dell'assistenza della persona con disabilità, per cui si trova in stretta correlazione con le finalità perseguite dalla Legge 104/1992 ed in particolare con quelle di tutela della salute psico-fisica della persona affetta da disabilità e di promozione della sua integrazione.

Lo scopo del congedo straordinario retribuito è appunto quello di assicurare in via prioritaria la continuità nella cure e nell'assistenza della persona con disabilità che si realizzano nell'ambito familiare.

A livello di principio, la Corte Costituzionale ha sottolineato il ruolo centrale svolto non soltanto della famiglia di origine del soggetto con handicap in situazione di gravità, ma anche quello del nucleo familiare del medesimo soggetto, che è esso stesso strumento di tutela della salute del disabile intesa nella sua accezione più ampia.

L'illegittimità costituzionale di tale norma era palese anche con riferimento al dato che il coniuge è il soggetto tenuto al primo posto all'adempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del proprio consorte, e ciò sulla base dei doveri nascenti dal vincolo matrimoniale in conformità a quanto previsto dall'ordinamento giuridico vigente.

Corte Costituzionale - Sentenza n.158 del 18 aprile 2007

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