Due le tipologie di contributo concesse alle aziende che, previa stipula con le Province di Perugia e Terni di un'apposita convenzione, assumono a tempo indeterminato un lavoratore con disabilità grave.
«Tale regime - ha spiegato l'assessore alle politiche attive del lavoro, Vincenzo Riommi - continuerà fino al 2015 per le posizioni di fiscalizzazione maturate entro il 2007 in quanto l'agevolazione veniva concessa per 5 o 8 anni. La Regione concederà quindi un contributo all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili, calcolato sul costo salariale annuo nel rispetto dei due tetti massimi previsti dalla norma, (60 per cento o 25 per cento) secondo il grado di disabilità del lavoratore, nonché un rimborso forfettario dei costi sostenuti per gli interventi di adeguamento o trasformazione del posto di lavoro» (fonte: Corriere dell'Umbria del 28/02/2012).
La Regione ha liquidato gli incentivi maturati per il 2008 e 2009, pari ad oltre 650mila euro. Due le tipologie di contributo concesse alle aziende che, previa stipula con le Province di Perugia e Terni di un'apposita convenzione, assumono a tempo indeterminato un lavoratore con disabilità grave.
I tipologia. Contributo finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato calcolato sul salario relativo al primo anno di lavoro nella misura massima pari al 25 o al 60% in base alla percentuale di disabilità.
II tipologia. Contributo finalizzato a compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende per eliminare le barriere architettoniche e adeguare la postazione di lavoro della persona con disabilità alle sue caratteristiche. Esso è calcolato fino a un massimo del 50% del totale della spesa effettivamente sostenuta, senza superare comunque i 10mila euro. Questo sempre che il datore di lavoro assuma a tempo indeterminato la persona con disabilità compresa tra 51 e 100%.
Per premiare la durata del rapporto lavorativo nel tempo, entrambe le forme di contributo sono erogate nell'ambito di tre annualità successive all'assunzione: per il primo anno è prevista una quota pari al 20% della somma totale, per la seconda annualità del 30, e per la terza del 50.