Modalità di accesso agli alloggi sociali e ristrutturazioni edilizie al fine di superare le barriere architettoniche per persone anziane autosufficienti e per persone con disabilità. Le modifiche alla Legge regionale 23/2003 operate dalla nuova Legge regionale n. 15 del 5 ottobre 2012.
Merita interesse la Legge regionale umbra n. 15 del 5 ottobre 2012 (leggi qui il testo), che ha apporta ulteriori modificazioni ed integrazioni della Legge regionale n. 23 del 28 novembre 2003 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica).
La prima modifica alla vecchia legge del 2003 è il titolo: dal 2012 la legge di riferimento in materia edilizia residenziale pubblica si chiamerà «Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale».
La legge in questione non si rivolge a tutte le abitazioni cittadine, ma solo agli «alloggi sociali», ossia: «[…] unità immobiliari adibite ad uso residenziale destinate a ridurre il disagio abitativo di nuclei familiari ed individui che, per ragioni economiche e sociali, non sono in grado di accedere alla locazione o all'acquisto di alloggi nel libero mercato […]».
Tra gli scopi della legge, vi rientra anche quello di programmazione regionale e, come si legge all'articolo 2, comma 3, lettera d), anche quello di indicare «[…] i finanziamenti da destinare a specifiche categorie di utenti, tra i quali portatori di handicap, anziani, giovani, studenti universitari, cittadini extracomunitari […]».
L'articolo 11 della vecchia legge 23/2003 prevedeva delle specifiche agevolazioni per le persone anziane (ultra sessantacinquenni) che, pur trovandosi in una condizione di autosufficienza, intendono provvedere alla restaurazione dell'alloggio sociale in cui vivono, in termini di:
- abbattimento delle barriere architettoniche;
- sostituzione dei materiali di finitura con altri materiali idonei a salvaguardare la sicurezza all'interno dell'alloggio;
- installazione di sistemi di segnalazione della corretta funzionalità degli impianti tecnologici;
- ristrutturazione interna dell'alloggio, al fine di consentire l'eventuale presenza stabile di persone o famiglie che assistano la persona anziana fruendo della stessa unità immobiliare, ovvero la suddivisione dello stesso in due alloggi, di cui uno in grado di ospitare la famiglia che assiste stabilmente la persona anziana;
La nuova formulazione dell'articolo prevede due novità:
- articolo 24, comma 1-bis: «i beneficiari dei contributi destinati agli interventi per anziani autosufficienti […] devono possedere i requisiti generali di cui all'articolo 20 ed, inoltre, non devono essere titolari, unitamente ai componenti il nucleo familiare, della proprietà, della comproprietà, dell'uso, dell'usufrutto o di altro diritto di godimento su di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo stesso, ad eccezione dell'alloggio da recuperare […]».
- il concetto di nucleo familiare e il reddito - calcolato secondo il parametro dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) - dello stesso.
Questa seconda novità non riguarda solo gli interventi per le persone anziane autosufficienti, ma interessa anche l'accesso ai contributi per le "categorie speciali" (di cui all'articolo 20) tra cui rientrano anche le persone con disabilità che hanno «una capacità lavorativa superiore ai due terzi» (ossia, sostanzialmente, un'invalidità civile pari o superiore al 74%).
Il comma 1 dell'articolo 24-bis si preoccupa di definire cos'è il nucleo familiare: «[…] si intende la famiglia come risultante dai registri dell'anagrafe comunale. I coniugi non legalmente separati, anche se residenti in abitazioni diverse, sono considerati appartenenti allo stesso nucleo familiare […]».
Per quanto riguarda l'ISEE, invece, sono diverse le disposizioni che se ne occupano, in quanto è il requisito di accesso all'alloggio sociale. La soglia di ISEE per entrare in graduatoria verrà definito dalla Giunta regionale successivamente.