Ordinanza comunale: targhe alterne e temperatura massima a 19 gradi
Pubblicato il 14/01/2013 -
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Il Comune di Terni ha emesso un'ordinanza in cui, a causa dell'inquinamento e della presenza eccessivamente alta di polveri sottili, introduce, anche per quest'anno, il blocco totale per alcuni veicoli, le targhe alterne per tutti gli altri e un limite massimo per la temperatura degli impianti termici nelle case, negli uffici e nei luoghi pubblici. Rispetto a quest'ordinanza, tuttavia, ci sono alcune eccezioni per le persone con disabilità.
L'ordinanza del Comune di Terni in vigore da Lunedì 14 gennaio si chiama: «Provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Limitazione della circolazione veicolare da adottare dal 14 Gennaio 2013 e fino al 31 Marzo 2013 per prevenire fenomeni acuti di inquinamento atmosferico da PM10» (leggi l'ordinanza). Vediamo cosa prevede.
TemperaturaIn primo luogo, l'ordinanza prevede misure di limitazione della temperatura massima degli impianti termici: - la temperatura massima deve essere pari a 19°C in: residenze e assimilabili, uffici e assimilabili, attività ricreative o di culto e assimilabili; attività commerciali e assimilabili, attività sportive, attività scolastiche a partire da livello medio-inferiore;
- la temperatura ambiente massima deve essere pari a 17°C negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
Sono esclusi da questa disposizione gli edifici ricadenti nella classificazione E.3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993, ossia «gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici».
Blocco assoluto L'ordinanza prevede il blocco assoluto della circolazione nelle fasce orarie 8,30 - 12,30 e 15,30 - 19,30 per le seguenti tipologie di veicoli: - autovetture Euro 0 a benzina, immatricolate per la prima volta antecedentemente al 1993;
- autovetture diesel Euro 0 ed Euro1, immatricolate per la prima volta antecedentemente al 1997;
- autoveicoli a benzina e Diesel Euro 0, adibiti a trasporto merci e immatricolati per la prima volta antecedentemente al 1993;
- autoveicoli Diesel Euro 1 adibiti a trasporto merci, immatricolati per la prima volta antecedentemente al 1997;
- ciclomotori e motocicli Euro 0 ed Euro 1, immatricolati prima del 2002 e motoveicoli immatricolati prima del 2003.
Sono esclusi da questa disposizione, tra gli altri (per cui si rimanda alla lettura dell'ordinanza): - i «veicoli pre-Euro guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all'Art. 381 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495» (vedi punto 4, lettera c);
- i «veicoli Euro 0 ed Euro 1 utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno e ora della visita» (vedi punto 4, lettera o).
Targhe alterneL'ordinanza, inoltre, prevede la circolazione con il sistema delle targhe alterne di tutti i veicoli catalizzati (a Benzina Euro 1-2-3 e Diesel Euro 2-3- 4 ) nelle fasce orarie: 8,30-12,30 e 15,30-19,30, con le seguenti modalità: - Lunedì: targhe dispari: possono circolare autoveicoli con l'ultima cifra della targa dispari (1-3-5-7-9);
- Martedì: targhe pari: possono circolare autoveicoli con l'ultima cifra della targa pari o uguale a zero (2-4-6-8-0).
Sono esclusi da questa disposizione, tra gli altri (per cui si rimanda alla lettura dell'ordinanza): - i «veicoli catalizzati guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all'Art. 381 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495» (vedi punto 5, lettera c);
- i «veicoli catalizzati a benzina (Euro 1-2-3-4-5) e Diesel (Euro 2-3-4-5) utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno e ora della visita» (vedi punto 5, lettera o).
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