Sono dipendente INPS invalida civile al 67% per problemi ortopedici; vorrei sapere, se possibile, se come invalidi civili possiamo ricorrere avverso la trattenuta effettuata nei giorni di malattia a seguito del citato decreto. Da molte parti si sostiene l'incostituzionalità del decreto in questione, ma i sindacati, e persino la trasmissione «Mi manda RAI TRE», da me interpellati, nicchiano e se ne lavano le mani. Non sono una fannullona assenteista, ma come invalidi civili siamo più esposti di altri a patologie; inoltre qui a Bari gli ambulatori ospedalieri funzionano quasi sempre solo al mattino: quindi per sottoporci a visite specialistiche, accertamenti diagnostici, terapie riabilitative, ecc., possiamo scegliere tra prendere il giorno di malattia e pagare per la trattenuta Brunetta, pagare per visite private, o prendere un giorno di ferie, cioè pagare comunque, malgrado la già congrua trattenuta mensile per il contributo al servizio sanitario nazionale, su stipendi non certo da nababbi. Ma gli invalidi civili sono o non sono una categoria protetta? Possiamo ricorrere, ed a quale organo (tribunale civile, TAR, Corte Costituzionale)? Spero in una vostra risposta e, scusandomi per il disturbo, ringrazio e porgo cordiali saluti.
Suggerimenti
Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che, circa l'incostituzionalità della Legge 133/2008 (legge di conversione del Decreto Legge 112/2008, convenzionalmente denominato «Decreto Brunetta», dal nome del Ministro proponente), può pronunciarsi solo la Corte Costituzionale. Fintantoché la suddetta Corte non si pronuncia, il decreto rimane valido.
La Legge in questione ha sollevato molte critiche, perché, oltre ad occuparsi delle assenze per malattia, ha riguardato anche modifiche alla concessione dei permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/1992. La Legge 104/1992, infatti, tutela i lavoratori con disabilità (e/o i familiari lavoratori che li assistono) che, tra le altre cose, hanno necessità di ricorrere a specifici permessi lavorativi per motivi di salute.
In merito al problema da Lei posto, l'articolo 71, comma 1, della Legge 133/2008 prevede che «per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni […] nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio».
Le visite specialistiche che Lei menziona, tuttavia, non sono oggetto delle modifiche del decreto. Le assenze relative a visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici, infatti, potranno essere imputate ai diversi istituti contrattuali:
- permessi brevi con recupero;
- permessi per documentati motivi personali;
- assenza per malattia ove ne ricorrano i presupposti ed in presenza di certificazione medica;
- altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti;
- ferie.
Solo qualora l'assenza per visite specialistiche, terapie e accertamenti possa essere validamente giustificata con l'istituto della malattia (punto 3) si dovranno applicare le regole previste dalla Legge 133/2008 sia per quanto attiene alla certificazione che per quanto riguarda il trattamento economico.
In merito alle viste specialistiche ripetute nel tempo (che sono ciò che più interessa i lavoratori con disabilità) la questione è diversa: qualora, infatti, le persone con disabilità, a causa del proprio stato di salute, necessitano di ripetute assenze dal lavoro, possono ricorrere ai permessi lavorativi previsti dalla Legge 104/1992, i quali - come ribadito dall'articolo 71, comma 5, della Legge 133/2008 - sono esclusi dalle limitazioni suddette.
Venendo al Suo caso, quindi, il riconoscimento dell'invalidità civile non tutela la persona con disabilità in ambito lavorativo, poiché lo scopo di tale accertamento è di tipo sanitario, non sociale: esso misura l'incidenza della patologia sullo stato di salute complessivo. Per le visite specialistiche, quindi, riconosce solo l'esenzione del ticket, ma non cura i rapporti con le questioni riguardanti aspetti puramente contrattuali.
Qualora, tuttavia, le Sue condizioni di salute siano tali da giustificare assenze ripetute nel tempo (anche all'interno dello stesso mese), Le consigliamo di richiedere - qualora non l'abbia già fatto - l'accertamento dello «stato di handicap» presso la Sua ASL di riferimento. Questa legge, come già accennato, ha lo scopo di tutelare la persona con disabilità (in questo caso lavoratrice) proprio negli aspetti che riguardano la sua integrazione lavorativa. Ed è per questo motivo che, all'articolo 33, sono previsti permessi lavorativi orari o giornalieri.
Precisiamo che per usufruire di tali permessi, è necessario avere il riconoscimento dello «stato di handicap in situazione di gravità» (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992). È per questo motivo che, prima di procedere alla domanda, Le consigliamo di richiedere un parere al Suo medico di fiducia, per verificare se le Sue condizioni di salute siano tali da poter giustificare il riconoscimento della «gravità» (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992).
Approfondimenti
Scheda Contact Center: Riconoscimento dello stato di handicap.
Scheda Contact Center:
Permessi e congedi lavorativi (Legge 104/1992).
Normativa di riferimento
Legge n. 133 del 6 agosto 2008, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» (collegamento a sito esterno).
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» (collegamento a sito esterno).
Per ogni altra informazione, può contattarci telefonicamente al numero 0744 27.46.59.
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Margherita Di Giorgio e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)