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Esonero dall'esame di lingua di un alunno con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento)

Pubblicato il 14/05/2012 - Letto 5746 volte
Sono un'insegnante di inglese e volevo sapere se è vero che esiste la possibilità di esonerare un alunno con DSA dagli esami di stato in lingua?
Anna, 58 anni

Risposta

Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che il Decreto prot. n. 5669 del 12 luglio 2011 recante il Regolamento applicativo della Legge n. 170/2010 sui diritti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le linee guida, all'articolo 6, comma 5, recita come segue:

«[…] 5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate: 1) certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte; 2) richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne; 3) approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.). In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle  prove orali - sostitutive delle prove scritte - sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe […]».

Inoltre, il punto 4.4 delle Linee Guida (allegate al Decreto), che affronta il tema specifico delle didattica per le lingue, elenca le situazioni in cui l'alunno può effettuare compiti in classe e prove di esame in modalità compensative o può esservi esonerato.

«4.4 Didattica per le lingue straniere. […] Per quanto concerne le misure dispensative, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire: i) di tempi aggiuntivi; ii) di una adeguata riduzione del carico di lavoro; iii) in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all'Art. 6, comma 5 del D.M. 12 luglio 2011, è possibile in corso d'anno dispensare l'alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede di esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe. Resta fermo che in presenza della dispensa dalla valutazione delle prove scritte, gli studenti con DSA utilizzeranno comunque il supporto scritto in quanto utile all'apprendimento anche orale delle lingue straniere, soprattutto in età adolescenziale. In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente […]».

Infine, il punto 6.7 disciplina le modalità con cui si devono fare le prove compensative (valevoli sia per la scuola che per le università):

«[…] Le diagnosi presentate successivamente all'iscrizione permettono di poter fruire degli appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica [...]. In particolare, per quanto attiene alle misure dispensative, ci si riferisce a: a) privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità; b) prevedere nelle prove scritte l'eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel caso non si riesca a concedere tempo supplementare; c) considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l'ortografia [...]».


Riferimenti normativi

Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» (collegamento a sito esterno).

Decreto n. 5669 del 12 luglio 2011 recante il Regolamento applicativo della Legge n. 170/2010 sui diritti degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e le linee guida (collegamento a sito esterno).


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)

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