Risposta
Gentile Utente,
in merito al quesito da Lei posto, La informiamo che l'articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 - relativo ai permessi lavorativi usufruibili dal lavoratore parente o affine alla persona con disabilità con riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992) - è stato integrato dall'articolo 19 della Legge n. 53 dell'8 marzo 2000, introducendo la copertura figurativa dei suddetti permessi.
La norma, dunque, così modificata, afferma: (articolo 33, comma 3): «A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado […] ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa».
Questa disposizione, tra l'altro, non è stata modificata dalle successive norme che hanno riformato la materia: la Legge n. 183 del 4 novembre 2010 e il Decreto Legislativo n. 119 del 19 luglio 2011.
Normativa di riferimento
Legge n. 53 dell'8 marzo 2000, «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città» [v. art. 19] (link a sito esterno).
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Anna Vecchiarini e Pierangelo Cenci
(Assistenti Sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)
Servizio di Contact Center