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Quali sono i permessi lavorativi e i congedi per le persone con disabilità?

Pubblicato il 11/11/2008 - Letto 2389 volte
Sono la responsabile dell'URP dell'ASL di Avezzano in Abruzzo e ricevo richieste di chiarimenti a proposito di dipendenti sia dell'ASL che del comune di Avezzano ed altri enti pubblici in merito ai benefici concessi a coloro che sono riconosciuti "portatori di handicap" con invalidità civile comprese tra il 46% ed il 100%, ma che non beneficiano di accompagnamento. Hanno diritto a non vedersi decurtato lo stipendio in caso di malattia o ricorso a cure fisioterapiche per poliomielitici che impediscono il progredire del danno o per pazienti operati al cuore che debbono fare i prelievi del sangue ogni 15 /20 gg. per dosare i propri farmaci è stato richiesto loro di recuperare l'ora trascorsa in laboratorio di analisi. Grazie.
Alessandra, 37 anni

Risposta

Gentile Sig.ra Alessandra,
in merito al quesito da Lei posto, è necessario operare una distinzione tra le persone con disabilità che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile e quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dello «stato di handicap» (ai sensi della Legge 104/1992).

Al fine di usufruire di congedi per cure mediche c.d. «diverse» da quelle idrotermali, elioterapiche e psammoterapiche (ad esempio, la fisioterapia, la ginnastica respiratoria, la riabilitazione del cardiopatico, ecc.), i lavoratori con il riconoscimento della sola invalidità civile devono attenersi all'articolo 10 del Decreto legislativo n. 509 del 1988 che prevede un congedo straordinario di 30 giorni, frazionabili nel corso dell'anno. Il congedo è concesso ai lavoratori ai quali sia stata riconosciuta una riduzione dell'attitudine lavorativa superiore al 50%. La domanda di congedo per cure va rivolta al proprio datore di lavoro, previa autorizzazione del medico della ASL di residenza, che deve certificare che le cure sono collegate alla disabilità ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative. Il congedo di trenta giorni per cure diverse è retribuito ed è a carico del datore di lavoro, in quanto equiparato alla condizione di malattia, ma non è non computabile all'interno del periodo di malattia individuato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (ossia 180 giorni all'anno), in quanto «ulteriore» ad esso.

I lavoratori cui è stato riconosciuto lo «stato di handicap in situazione di gravità» (articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992) possono usufruire dei permessi lavorativi previsti dell'articolo 33 che si distinguono in orari e giornalieri (si veda scheda in Approfondimenti).


Approfondimenti

Scheda Contact Center: Permessi lavorativi e agevolazioni per il lavoratore con disabilità.


Normativa di riferimento

Decreto legislativo n. 509 del 23 novembre 1988, «Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291».

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».


Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Margherita Di Giorgio e Pierangelo Cenci
(Assistenti sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)

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