Risposta
Gentile Sig.ra Alessandra,
in merito al quesito da Lei posto, è necessario operare una distinzione tra le persone con disabilità che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile e quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dello «stato di handicap» (ai sensi della Legge 104/1992).
Al fine di usufruire di congedi per cure mediche c.d. «diverse» da quelle idrotermali, elioterapiche e psammoterapiche (ad esempio, la fisioterapia, la ginnastica respiratoria, la riabilitazione del cardiopatico, ecc.), i lavoratori con il riconoscimento della sola invalidità civile devono attenersi all'articolo 10 del Decreto legislativo n. 509 del 1988 che prevede un congedo straordinario di 30 giorni, frazionabili nel corso dell'anno. Il congedo è concesso ai lavoratori ai quali sia stata riconosciuta una riduzione dell'attitudine lavorativa superiore al 50%. La domanda di congedo per cure va rivolta al proprio datore di lavoro, previa autorizzazione del medico della ASL di residenza, che deve certificare che le cure sono collegate alla disabilità ed effettuate per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative. Il congedo di trenta giorni per cure diverse è retribuito ed è a carico del datore di lavoro, in quanto equiparato alla condizione di malattia, ma non è non computabile all'interno del periodo di malattia individuato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (ossia 180 giorni all'anno), in quanto «ulteriore» ad esso.
I lavoratori cui è stato riconosciuto lo «stato di handicap in situazione di gravità» (articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992) possono usufruire dei permessi lavorativi previsti dell'articolo 33 che si distinguono in orari e giornalieri (si veda scheda in Approfondimenti).
Approfondimenti
Scheda Contact Center: Permessi lavorativi e agevolazioni per il lavoratore con disabilità.
Normativa di riferimento
Decreto legislativo n. 509 del 23 novembre 1988, «Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, numero 291».
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».
Nella speranza di aver fornito una risposta chiara ed esaustiva, inviamo cordiali saluti,
Margherita Di Giorgio e Pierangelo Cenci
(Assistenti sociali del Centro per l'Autonomia Umbro)